Sentenza 12 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2003, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO02 1 01 0 3 LA CO E Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 9698/00 Cron.4780 Dott. Ettore MERCURIO - Rel. Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 26/06/02 ConsigliereDott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente t S ENTENZA sul ricorso proposto da: LA GU AN, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PINO GIORGIO NUVOLONE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SITES SRL, in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI tempore, presso lo studio dell'avvocato GERARDO22, RIPETTA VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente 2002 all avvocato AGOSTINO PACCHIANA PARRAVICINI, giusta Emer 3041 delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 5002/99 del NA di TORINO, depositata il 22/07/99 R.G. N. 691/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/02 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato MARI per delega NUVOLONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il NA di Torino, con sentenza in data 6 22 luglio 1999, nel respingere gli appelli principale ed incidentale proposti rispettivamente da La UA SC e dalla società SITES a r.l. avverso l'impugnata sentenza di primo grado, ha confermato tale sentenza, con la quale il Pretore di Torino, decidendo sulla domanda proposta avverso la detta società dal La UA, dipendente della stessa cal 2 maggio 1989 al 30 settembre 1994, per ottenere la condanna della convenuta al pagamento della somma di Lire 23.599.880 per differenze di compenso del lavoro straordinario, aveva ritenuto prescritta ogni pretesa anteriore all'8 settembre 1990 e provata soltanto la prestazione mensile di quindici ore di lavoro straordinario così come te della società nel Me dall'Amministratore ammessO en pronunciandoem interrogatorio, libero conseguente condanna della SITES s.r.l. a pagare al ricorrente la somma di lire 1.208.127, oltre rivalutazione ed interessi e rimborso di un terzo delle spese di lite. Il giudice d'appello ha respinto la richiesta del lavoratore ricorrente di assumere la deposizione della dipendente AD RL quale 3 teste di riferimento indicato dal teste Costantini, escusso in sede di appello;
ed ha pure rigettato il motivo d'appello svolto dallo stesso ricorrente in punto di prescrizione, osservando che la società aveva in primo grado dedotto la stabilità del rapporto di lavoro per avere più di quindici dipendenti e che il Pretore aveva ritenuto tale circostanza non contestata dalla difesa del lavoratore con motivazione che neppure era stata censurata in sede di appello;
ha pertanto ritenuto che nella specie il termine di prescrizione era decorso in costanza di rapporto di lavoro;
ha pure ritenuto, alla stregua delle risultanze istruttorie, che non poteva ritenersi provata la prestazione di un numero di cre di lavoro straordinario superiore а quello accertato dal Pretore;
ed ha respinto l'appello incidentale della compensando le spese processualisocietà, in considerazione della reciproca soccombenza. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il La UA svolgendo un unico, articolato motivo. La società intimata resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE бля 1. Con l'unico motivo di ricorso il La UA edenunzia "violazione di legge ed insufficiente contraddittoria motivazione. Lamenta in primo luogo che il NA non abbia disposto l'asssunzione occorrendo dei potericome testimone, avvalendosi previsti dall'art. 421 c.p.c., della signora AD RL che era stata indicata, quale persona in grado di conoscere i fatti di causa, dal teste Costantini, il quale aveva dichiarato di non essere invece informato su tali fatti non essendosi egli occupato della redazione delle buste paga né essendo а conoscenza delle ore di lavoro straordinario effettuate dal La UA e neppure di eventuali accordi intercorsi tra quest'ultimo e la società datrice di lavoro. Il ricorrente censura inoltre la decisione d'appello deducendo che il dovuto approfondire NA avrebbe 1'istruttoria, anche in considerazione delle circostanze riferite da più testimoni in primo grado in ordine ai vantaggi di notevole lunghezza chilometrica effettuati dal La UA quale conducente di autotreno, nonché dal fatto che tale De MA SC, deceduto senza aver testimoniato in giudizio, aveva rilasciato una dichiarazione dell'Ispettorato del Lavoro di Torino circa le modalità dei vantaggi del La UA e del numero же 5 di ore di lavoro prestate;
ed al riguardo chiede la cassazione parziale della sentenza impugnata anche al giudice competente al fine di rimettere l'acquisizione di tale documento, oltre la escussione come testimone della menzionata AD RL. Rileva altresì che lo stesso legale della convenuta aveva dichiarato che il La UA effettuava due o tre viaggi al mese al Sud e tre о quattro viaggi al mese in Lombardia e in Veneto, e che in ogni caso le ore di lavoro straordinario erano state necessariamente superiori al numero di quindici al mese. Infine censura la decisione del NA sul punto della prescrizione dei crediti anteriori all'8 settembre 1990, osservando che era onere della parte resistente provare che il numero dei dipendenti era superiore a quindici mentre una tale circostanza non era stata confermata da testimoni né da documentazione e non era stata quindi provata in giudizio, sicché l'eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere rigettata.
2. Il motivo deve essere disatteso, in quanto contiene censure prevalentemente non ammissibili nella presente sede di legittimità, oltre che infondate. Ed invero non è censurabile, con l'impugnazione per cassazione, l'esercizio del potere Ener discrezionale del giudice di merito di disporre teste di riferimento, dovendo l'audizione di un in via generale che, in materia di ritenersi controversie di lavoro, il potere di disporre anche d'ufficio i mezzi istruttori ritenuti opportuni od anche necessari ai fini della decisione, potere conferito al giudice del merito dagli artt. 421 e 437 cod. proc. civ. rispettivamente per il primo ed il secondo grado, non è soggetto ad un sindacato legittimità appunto perché fondato sulladi discrezionalità (cfr., tra le molte, Cass. 25 marzo 1987 n. 2503). Del pari non è censurabile con l'impugnazione per cassazione la valutazione e l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla sufficienza o meno degli acquisiti esiti della svolta istruzione probatoria, sul qual punto nella specie il NA ha diffusamente argomentato con motivazione esauriente e non inficiata da alcuna carenza od insufficienza nell'esposizione delle ragioni del decidere, dando inoltre conto in maniera del tutto adeguata del procedimento logico seguito ai fini della decisione. Pur esse inammissibili, nel giudizio di legittimità, sono poi le censure riguardanti la 7 Emr valutazione delle risultanze probatorie del tutto estranee e distinte dalle questioni meritevoli di essere fatte oggetto di impugnazione in cassazione, e proponibili unicamente nei gradi di merito. Giova invero ricordare, così come costantemente ribadito nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, che "è devoluta al giudice del merito delle fonti del proprio l'individuazione convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove,il controllo della loro attendibilità e concludenza, e la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova е disattendendone altri in ragione del loro diverso ai fini spessore probatorio;
conseguentemente, della corretta decisione, il giudice non é tenuto a le risultanze valutare analiticamente tutte confutare singolarmente le processuali né a argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione 8 adottata" (Cass. 6 settembre 1995 n. 9384; cfr. altresì, tra le molte, Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045). Del pari sembra opportuno ribadire, in tema di vizi di motivazione deducibili quale motivo di ricorso ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. stante la apodittica deduzione di insufficienza e contraddittorietà contenuta nella titolazione del motivo in esame che "ai fini della configurabilità del vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., non rileva, sotto il profilo della contraddittorietà, il mero contrasto tra segmenti logici della motivazione ed elementi о dati ad essa esterni, recuperati dal materiale istruttorio, né è significativo il diverso, anche se più plausibile, significato che quel materiale può esprimere alla luce della diversa lettura proposta dal ricorrente, occorrendo viceversa (perché la motivazione sia definita apparente, tamquam non esset) un contrasto interno all'iter logico, tale da non consentire la identificazione del procedimento argomentativo che ha condotto alla decisione. Parallelamente, perché si configuri il deficit di motivazione, censurabile ai sensi della norma stessa, non basta che un fatto Ena dibattuto tra le parti sia stato ignorato dal 9 giudice, occorrendo anche che esso per la sua diretta inerenza ad uno degli elementi costitutivi, modificativi od estintivi del rapporto in contestazione, sia tale da non poter essere tacitamente escluso dal novero delle emergenze processuali decisive per la soluzione della lite" (Cass. 7 ottobre 1996 n. 8767). Vizi di questo genere, nel significato ora precisato, neppure risultano specificamente dedotti od evidenziati nel contesto del motivo del ricorso, e non sono comunque per nulla ravvisabili nella motivazione espressa dal NA. dunque palesemente L'intero motivo appare diretto ad ottenere un non consentito e nuovo apprezzamento delle risultanze di fatto da parte del giudice di legittimità, e quindi ad involgere nella presente sede un inammissibile sindacato di merito. 3.-Sul punto poi concernente la prescrizione dei crediti dedotti per periodi anteriori all'8 settembre 1990, la censura svolta dal ricorrente sembra invero non tener conto di quanto specificamente affermato nella motivazione del NA (secondo quanto già accennato nella parte narrativa della presente sentenza); al 10 6 же riguardo avendo il giudice d'appello chiaramente detto che il NA aveva ritenuto non contestata tra le parti la circostanza, implicante di lavoro,la stabilità del rapporto dell'oc cupazione presso 1'impresa datrice di lavoro di più di quindici dipendenti, ed a ciò avendo altresì aggiunto che l'appellante La UA neppure aveva censurato su questo punto la motivazione del Pretore. Ed una tale motivazione del NA non risulta costituire specifico neloggetto della censura svolta dal ricorrente ricorso per cassazione: tale censura appare invero rivolta ad altra questione, superata dall'accertamento compiuto dal giudice del gravame, (la questione, cioè riguardante in generale il carico probatorio nella dimostrazione della circostanza ed il mancato assolvimento del relativo onere da parte della resistente in primo grado) e pertanto va ritenuta inammissibile. Né successiveal riguardo valgono le integrazioni introdotte sul punto con la memoria di cui all'art. 378 c.p.c.. E' infatti giurisprudenza costante di questa Corte che nel giudizio di legittimità, con le memorie previste dalla citata norma dell'art. 378, ed esclusivamente destinate ad illustrare e chiarire motivi quali già compiutamente esposti in ricorso od a confutare le 11 tesi avversarie, non soltanto non possono essere dedotte nuove censure né sollevate nuove questioni che non siano rilevabili d'ufficio, ma neppure può venire specificato, integrato od ampliato il contenuto dei motivi originari del ricorso, al quale atto esclusivamente va limitata l'impugnazione con il suo ambito ed i suoi limiti anche a garanzia della ritualità del contraddittorio tra le parti (cfr. tra le molte Cass. Sez. Un. 19 maggio 1997 445, n. 2 settembre 1997 n. 8373). 4.-In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Il ricorrente soccombente va condannato (ex primo comma art. 385 c.p.c.) a rimborsare alla parte resistente le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente La UA SC a rimborsare alla società resistente le spese del presente giudizio liquidate in euro.:220 00- oltre ad euro 2.000 (duemila) per l'onorario d'avvocato. Così deciso, in Roma, il 26 giugno 2002. Enes 12 مع вите Ми нчий ه م ن il Presidente: Il Cons. estersore: IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria 42 FER 2003 Oggi, IL CANCELLIERE