Sentenza 14 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/01/2003, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
) E C A 1 F 4 2 7 I - .3 1 D 2 53 Z . E A L C P I 9 A 3 D IN NOME DEL POPOL0 04 1 6 /03 D REPUBBLICA ITALI U E I E 6 T G 4 N . E E T S N E T . R T A S I ( LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CARBONE Primo Presidente f.f. Dott. Vincenzo R.G.N. 1639/02 - Cron. 753 GENGHINI- Presidente di sezione- Dott. Massimo Consigliere- Rep. Dott. Vincenzo PROTO Consigliere - Ud. 14/11/02 Dott. Roberto PREDEN Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere Consigliere Dott. Luigi RA DI NANNI Consigliere Dott. IA Gabriella LUCCIOLI - - Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro-tempore, +- domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE elettivamente 118, presso lo studio dell'avvocato MICHELE GENTILONI SILVERY, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANCARLO CAMASSA, giusta delega a margine del ricorso;
2002 ricorrente 1556
contro
-1- CINIERI FINO MARIA QUALE EREDE DI FINO FRANCESCO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, dell'avvocato FEDERICO VECCHIO, presso lo studio e difeso dall'avvocato VINCENZO TA, rappresentato giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente nonchè
contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI;
- intimato avverso la sentenza n. 179/01 del Giudice di pace di FRANCAVILLA FONTANA, depositata il 18/06/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
uditi gli Avvocati Giancarlo CAMASSA, Vincenzo TA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del primo motivo, dichiarazione delle giurisdizioni del giudice ordinario. Trasmissione degli atti alla Prima sezione civile per l'ulteriore corso. -2- proponeva contro il decreto La Regione Puglia opposizione ingiuntivo in data 14 giugno 2000 emesso nei suoi confronti dal Giudice di pace di Francavilla Fontana ed avente ad oggetto il in difavore RA FI della somma di lire pagamento 1.311.000, quale saldo del contributo una tantum concesso, in base all'art. secondo2, comma, del d.l. 6 dicembre 1990 n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1991 n. 31, in favore delle aziende olivicole e viticole del Mezzogiorno colpite dalla siccità nell'annata 1989/1989. A fondamento della opposizione la Regione Puglia eccepiva, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. delle Ministero Chiedeva, inoltre, di essere garantita dal Politiche Agricole e Forestali, il quale, chiamato in causa, aderiva alla tesi secondo la quale il diritto alla erogazione del contributo in questione poteva essere riconosciuto solo nei limiti dei fondi disponibili. Con sentenza in data 18 giugno 2001 il Giudice di pace di Francavilla Fontana rigettava l'opposizione, ritenendo, tra l'altro, che, non essendo previsto alcun potere discrezionale in ordine alla concessione del contributo per cui era causa, in presenza delle condizioni richieste dalla legge, l'opposta vantava un diritto soggettivo alla integrale erogazione dello stesso, a nulla rilevando la mancanza di fondi da parte dell'ente tenuto a tale erogazione. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, la Regione Puglia. Resiste con controricorso IA RI fino, quale erede di IU De IO, che ha anche depositato memoria. Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile, in quanto la Regione Puglia non ha depositato la delibera di autorizzazione alla lite. In considerazione delle particolarità della controversia, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 14 novembre 2002. AL NT Tule IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleri Bogai, 14 GEN 2003 IL CANCELLIERE CT Giovanni Giambattista प ESENTE DA REGISTRAZ NE BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI FACE)