Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/10/2003, n. 15427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15427 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 SEZIONE SECONDA CIVILE VENDITA 1 54 27/03Composta dagli Ill.m President Dott. Vincenzo CAL APIETRA .G.N. 19869/00 Cron..31368 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere 4067 Consigliere Rep. Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud.30/04/03 Rel. Consigliere Dott. Emilio MALPICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JM ELETTRONICA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore LU D'IC, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dagli avvocati LUNO STRAZZERI, ROSARIO PETTINATO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AN LD, in qualità di Parroco della Chiesa di S. STEFANO in S.LD; intimato avverso la sentenza n. 88/00 del Tribunale di 2003 CALTANISSETTA, depositata il 04/03/00; 725 -1- W udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/03 dal Consigliere Dott. Emilio MALPICA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per improcedibilità del ricorso. -2- MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Premesso in fatto che, con citazione notificata il 25 settembre 1990, la soc. CA ZA proponeva opposizione al decreto del pretore di Caltanissetta con il quale le era stato ingiunto- ad istanza della soc. JM Elettronica il pagamento della somma di lire 3.091.770 quale corrispetti- vo di merce, adducendo a fondamento dell'opposizione la carenza di pro- va scritta del credito e chiedendo in riconvenzionale la risoluzione del contratto per vizi della cosa, con la condanna della ditta fornitrice al risar- cimento dei danni;
che la controparte eccepiva la tardività della denunzia dei pretesi vizi;
che il pretore rigettava l'opposizione sul presupposto che la denuncia dei - vizi fosse stata effettuata tardivamente, e dichiarava non luogo a provve- dere sulla riconvenzionale perché implicitamente rinunciata;
che all'esito del giudizio d'appello promosso dalla società CA Anza- -con sentenza n. 88/2000 - accoglieva il lone, il tribunale di Caltanissetta gravame revocando il decreto ingiuntivo e dichiarando risolto il contratto per fatto e colpa della società opposta, con condanna della medesima alla restituzione della somma ricevuta a titolo di acconto;
che la JM Elettronica s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della menzionata sentenza, sulla base di un unico articolato motivo, con quale denuncia falsa applicazione di norme di diritto ed insufficienza di . 2 1 motivazione;
ritenuto che
il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., perché il ricorrente ha omesso 1 di depositare, unitamente al ricorso, copia autentica della sentenza impu- gnata con la relazione di notificazione, se avvenuta;
ritenuto che
non deve provvedersi in merito alle spese, perché la
contro
- parte non ha svolto difese in questa sede;
P.Q.M.
La corte dichiara improcedibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II^ sezione civile, il 30 aprile 2003. Il presidente V. Il consigliere rel. IL CANCELLIERE 01 Paplo Talarico 106 200 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 SET. 2003 Roma IL EC R DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 15 OTT. 2003 IL CANCELLIERE C1 2