Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/07/2001, n. 9767
CASS
Sentenza 18 luglio 2001

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Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la violazione dell'art. 82 cod. proc. civ. che si realizza allorché la parte stia in giudizio personalmente senza che ne ricorrano i presupposti, genera una nullità relativa, non rilevabile d'ufficio e non eccepibile per la prima volta in sede di legittimità.

Deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario riguardo alla domanda - proposta, anteriormente al 10 agosto 2000, da un istituto di assistenza sociale nei confronti di una Azienda sanitaria locale - di rimborso delle spese di ricovero nell'ambito del servizio sanitario nazionale, siano esse qualificate come spese di ricovero ospedaliero o come spese di soccorso e di assistenza obbligatorie, atteso che tale controversia investe posizioni di diritto soggettivo in ragione del chiaro tenore dell'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, il quale ha posto a carico delle unità sanitarie locali, direttamente o indirettamente, gli oneri sia per le attività di rilievo socio - assistenziale, sia per le attività di rilievo sanitario; ne' assumono rilievo in senso contrario le nuove disposizioni sul riparto della giurisdizione in materia di pubblici servizi, ivi compreso quello sanitario, dato che l'estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo operata dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 è stata retroattivamente rimossa per effetto della sentenza di illegittimità costituzionale, "in parte qua", della norma di previsione per violazione della legge delega (sent. n. 292 del 2000), e che l'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il quale ha ripristinato l'assetto normativo caducato dalla Corte costituzionale, essendo privo di forza retroattiva, è a sua volta insuscettibile di trovare applicazione con riferimento a domande proposte anteriormente alla sua entrata in vigore, ostandovi il principio della "perpetuatio iurisdictionis", come disciplinato dal nuovo testo dell'art. 5 cod. proc. civ..

Il provvedimento con il quale il giudice di pace autorizza la parte a stare in giudizio personalmente a norma dell'art. 82, secondo comma, cod. proc. civ. non esige il rigore formale della espressa scrittura, potendo esso risultare implicitamente dai verbali di causa e desumersi, in particolare, dalla circostanza che il giudice provveda su di una determinata istanza senza rilevarne l'avvenuta proposizione ad opera della parte personalmente. (Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistere un'implicita autorizzazione alla parte a stare in giudizio di persona ricavandola dalla circostanza che il giudice di pace aveva provveduto sulla richiesta di autorizzazione a chiamare in causa un terzo, formulata dalla parte priva di difensore, senza rilevare alcunché in ordine alla non rituale provenienza, e senza eccezione alcuna dell'altra parte al riguardo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/07/2001, n. 9767
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9767
    Data del deposito : 18 luglio 2001

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