Sentenza 18 luglio 2001
Massime • 3
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la violazione dell'art. 82 cod. proc. civ. che si realizza allorché la parte stia in giudizio personalmente senza che ne ricorrano i presupposti, genera una nullità relativa, non rilevabile d'ufficio e non eccepibile per la prima volta in sede di legittimità.
Deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario riguardo alla domanda - proposta, anteriormente al 10 agosto 2000, da un istituto di assistenza sociale nei confronti di una Azienda sanitaria locale - di rimborso delle spese di ricovero nell'ambito del servizio sanitario nazionale, siano esse qualificate come spese di ricovero ospedaliero o come spese di soccorso e di assistenza obbligatorie, atteso che tale controversia investe posizioni di diritto soggettivo in ragione del chiaro tenore dell'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, il quale ha posto a carico delle unità sanitarie locali, direttamente o indirettamente, gli oneri sia per le attività di rilievo socio - assistenziale, sia per le attività di rilievo sanitario; ne' assumono rilievo in senso contrario le nuove disposizioni sul riparto della giurisdizione in materia di pubblici servizi, ivi compreso quello sanitario, dato che l'estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo operata dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 è stata retroattivamente rimossa per effetto della sentenza di illegittimità costituzionale, "in parte qua", della norma di previsione per violazione della legge delega (sent. n. 292 del 2000), e che l'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il quale ha ripristinato l'assetto normativo caducato dalla Corte costituzionale, essendo privo di forza retroattiva, è a sua volta insuscettibile di trovare applicazione con riferimento a domande proposte anteriormente alla sua entrata in vigore, ostandovi il principio della "perpetuatio iurisdictionis", come disciplinato dal nuovo testo dell'art. 5 cod. proc. civ..
Il provvedimento con il quale il giudice di pace autorizza la parte a stare in giudizio personalmente a norma dell'art. 82, secondo comma, cod. proc. civ. non esige il rigore formale della espressa scrittura, potendo esso risultare implicitamente dai verbali di causa e desumersi, in particolare, dalla circostanza che il giudice provveda su di una determinata istanza senza rilevarne l'avvenuta proposizione ad opera della parte personalmente. (Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistere un'implicita autorizzazione alla parte a stare in giudizio di persona ricavandola dalla circostanza che il giudice di pace aveva provveduto sulla richiesta di autorizzazione a chiamare in causa un terzo, formulata dalla parte priva di difensore, senza rilevare alcunché in ordine alla non rituale provenienza, e senza eccezione alcuna dell'altra parte al riguardo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/07/2001, n. 9767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9767 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. ETTORE GIANNANTONIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI TERAMO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO ROSSI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
OPERA PIA F. ALESSANDRINI, COMUNE DI TERAMO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 12804/00 proposto da:
CASA DI RIPOSO OPERA PIA F. ALESSANDRINI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SCARABELLI 21, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO RUPERTO, rappresentata e difesa dall'avvocato ENZO FORMISANI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI TERAMO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO ROSSI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso notificato;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
COMUNE DI TERAMO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 7/99 del Giudice di pace di CAMPLI, depositata il 31/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/01 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito l'Avvocato Adriano ROSSI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il rigetto del ricorso incidentale, rigetto del primo motivo del ricorso principale, affermazione della giurisdizione del giudice ordinario e per gli altri motivi del ricorso principale rimessione atti al Primo Presidente per l'assegnazione alla Sezione semplice.
Svolgimento del processo
A seguito di ricorso presentato dalla casa di riposo "Opera pia F. Alessandrina" di Civitella del Tronto, il Giudice di pace di Campli emetteva decreto ingiuntivo nei confronti del comune di Teramo per il pagamento della somma di L.
1.249.670. a titolo di integrazione di rette di ricovero, per l'anno 1996, della signora AZ OL, che era stata ricoverata presso detta struttura, allorché era residente nel comune di Teramo.
Questo ente interponeva opposizione, eccependo il difetto di legittimazione passiva, per avere la OL trasferito la propria residenza a Civitella del Tronto.
Il giudice di pace, su richiesta dell'opponente, autorizzava la chiamata in causa (compiuta con atto di citazione notificato il 28 luglio 1998) dell'Azienda sanitaria (AUSL) di Teramo, che eccepiva a sua volta il difetto di giurisdizione del giudice adito, assumendo che la controversia dovesse essere devoluta al giudice amministrativo.
Il giudice di pace revocava il decreto ingiuntivo ed accoglieva la domanda nei confronti del comune di Teramo e della AUSL, della stessa città.
Avverso tale sentenza l'azienda soccombente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, illustrati con memoria.
La casa di riposo ha presentato controricorso, contenente ricorso incidentale, con il quale eccepisce la nullità della sentenza impugnata e del procedimento per irregolare costituzione del Comune opponente e l'inammissibilità del ricorso principale. L'Azienda sanitaria resiste con controricorso al ricorso incidentale.
Il Comune di Teramo non ha svolto in questa sede attività difensiva.
Con il primo motivo del ricorso principale è riproposta la già sollevata eccezione di difetto di giurisdizione, per la quale i ricorsi sono stati assegnati a questa Sezioni Unite. Motivi della decisione
I ricorsi debbono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., siccome proposti avverso la medesima sentenza.
Con il ricorso incidentale, che, per il carattere pregiudiziale delle relative deduzioni, deve essere esaminato in via preliminare, si assume la violazione dell'art. 82 cod. proc. civ., per il fatto che il comune di Teramo ha delegato a rappresentarlo e difenderlo persona (il dottor Aurelio Di Marco Berardino) non abilitata al patrocinio ne' iscritta all'albo degli avvocati, come se si trattasse di opposizione ad ordinanza ingiunzione e fosse quindi applicabile l'art. 23, quarto comma, legge n, 689 del 1981. Ma nella specie non sarebbe applicabile neppure la deroga per la quale possono stare in giudizio davanti al giudice di pace le parti personalmente, il valore della presente causa essendo superiore a lire un milione e non essendo univoca l'autorizzazione implicita del giudice di pace alla costituzione personale dell'ente. In ogni caso, sarebbe inammissibile il ricorso principale per cassazione, posto che questo è stato notificato, su richiesta dell'AUSL, "al comune di Teramo, in persona del sindaco e, per esso, al difensore costituito in giudizio dott. Aurelio Di Marco Berardino".
Questo ricorso è infondato in ogni sua articolazione. Deve invero ritenersi che, nella specie, l'attività difensiva svolta dal Comune per mezzo del suo funzionario sia stata legittima, pur essendo il valore della causa superiore al milione di lire, in quanto, anzitutto, nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la violazione dell'art. 82 cod. proc. civ., che si realizza allorché la parte stia in giudizio personalmente senza che ne ricorrano i presupposti, genera una nullità che non è rilevabile d'ufficio ne' eccepibile per la prima volta in sede di legittimità (Cass. 8 gennaio 1999 n. 112), e, poi, il provvedimento con il quale il giudice di pace autorizza la parte a stare in giudizio personalmente a norma dell'art. 82, secondo comma, cod. proc. civ. non esige il rigore formale della scrittura, potendo esso risultare implicitamente dai verbali di causa e desumersi, in particolare, come nel caso in esame, dalla circostanza che il giudice abbia provveduto sulla richiesta di autorizzazione a chiamare in causa un terzo, formulata da detta parte, senza rilevarne la non rituale provenienza, e senza eccezione alcuna dell'altra parte al riguardo (v. Cass. 30 giugno 1998 n. 6410 e 20 gennaio 1994 n. 512). Ciò posto, non può non riconoscersi la ritualità della notificazione del ricorso principale, eseguita al Comune di Teramo, in persona del sindaco e, per esso, al funzionario costituito in giudizio, solo in tal modo dalla sentenza impugnata risultando identificata la controparte alla quale l'AUSL, poteva destinare il proprio ricorso, con la conseguenza che questo deve ritenersi ammissibile.
Il ricorso incidentale deve dunque essere rigettato. Con il primo motivo, l'azienda ricorrente, deducendo violazione degli artt. 5 e 37 cod. proc. civ., 29 R.D. n. 1054 del 1924, 33 D.Lgs. n. 80 del 1998 e 3 legge n. 251 del 1954, assume che le rette per il ricovero degli anziani siano spese di natura sanitaria, sostenute per attività socio assistenziale, come tali riconducibili al fondo sanitario nazionale e che, pertanto, ratione temporis, sia applicabile l'art. 33 citato, per il quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi, comprese quelle rese nell'ambito del servizio sanitario nazionale. D'altra parte, tale giurisdizione sussiste nella specie anche in forza degli artt. 3 legge n. 251 cit. e 29 n. 5 e 6 R.D. cit., relativi alle controversie in tema di rimborso delle spese di spedalità, soccorso ed assistenza obbligatoria.
Il motivo è infondato.
Poiché nella presente controversia si discute, secondo le deduzioni fatte nell'atto introduttivo del giudizio dalla casa di riposo "Opera pia F. Alessandrina", del rimborso delle spese di ricovero inerenti ad una degente nell'ambito del servizio sanitario nazionale e della relativa disciplina dettata dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833, si deve escludere che la controversia stessa rientri nelle previsioni di cui all'art. 29, n. 5 e 6 RD 26 giugno 1924 n. 1054. Ed invero, mentre queste ultime disposizioni di legge fanno riferimento "alle questioni di identificazione dei soggetti tenuti al rimborso delle spese di spedalità, soccorso e assistenza", viceversa, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 30 legge 27 dicembre 1983 n. 730, "le controversie in materia di riparto tra spese di rilievo sanitario imputabili al Fondo sanitario nazionale e spese socio assistenziali dei Comuni hanno una configurazione e presupposti chiaramente distinti rispetto a quelli giustificanti la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo" (v. Cass. SU 10 gennaio 1991 n. 161). D'altra parte, anche a ritenere che la presente controversia abbia per oggetto spese di soccorso e di assistenza obbligatorie e non di spedalità, ciononostante non si potrebbe affermare l'applicabilità dell'art. 80 legge 17 luglio 1890 n. 6972 (come modificato dall'art. 36 RD 30 dicembre 1923 n. 2841 e, poi, dall'art. 3 legge 26 aprile 1954 n. 251). Invero, a parte il discrimine temporale costituito sia dalla legge n. 833 del 1978, sopra indicata, sia, soprattutto, dalle direttive dettate dall'art. 30 legge n. 730 del 1983), del pari già indicata, va rilevato che la disposizione contenuta nell'art. 80 della legge n. 6972 del 1890 (come successivamente modificato) deroga alle regole generali sul l'attribuzione della giurisdizione con una disciplina del tutto eccezionale (intervento del prefetto e, poi, della regione e successivo ricorso al giudice amministrativo in caso di controversie tra enti pubblici relative alle spese suddette) il cui ambito, peraltro, in relazione allo scopo perseguito, è del tutto limitato, essendo ristretto, soprattutto, alla esatta identificazione del soggetto obbligato alla restituzione;
con la conseguenza che, non ricorrendo l'applicazione della suddetta ed eccezionale disposizione quando è la stessa legge che individua, ratione materiae, l'ente tenuto al rimborso (in modo tale che non debba essere compiuta alcuna indagine al riguardo in sede contenziosa), la controversia sorta fra il soggetto creditore e l'ente pubblico non è attratta dalle regole procedimentali speciali, ma rimane attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. SU 26 febbraio 1999 n. 102; 18 novembre 1997 n. 11435; 10 gennaio 1991 n. 161; 19 dicembre 1990 n. 12024; 16 luglio 1983 n. 4886). Orbene, poiché oggetto della presente controversia è non già l'individuazione del soggetto obbligato al rimborso delle spese, da determinare fra enti pubblici aventi diversa natura, ma l'applicazione dell'art. 30 legge 27 dicembre 1983 n. 730, che ha posto a carico delle unità sanitarie locali, direttamente o indirettamente, gli oneri sia per le attività di rilievo socio assistenziale, sia per le attività di rilievo sanitario, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, posto che principio fondamentale nel nostro ordinamento è quello secondo cui, salvi casi espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge, la tutela dei diritti soggettivi è esercitata davanti al giudice ordinario.
È poi appena il caso di aggiungere che, nella specie, non assumono rilievo in senso contrario le nuove disposizioni che hanno interessato il riparto della giurisdizione in materia di pubblici servizi, ivi compreso quello sanitario. Invero, da un lato, l'estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai pubblici servizi, disposta dall'art. 33) D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, è stata retroattivamente rimossa per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, "in parte qua", della norma di previsione (sent. n. 292 del 2000), dall'altro, l'art. 7 legge 21 luglio 2000 n. 205, che ha ripristinato l'assetto normativo caducato dalla corte costituzionale, è insuscettibile di trovare applicazione con riferimento a domande introduttive di giudizio (o a chiamate in garanzia) proposte anteriormente alla sua entrata in vigore, ostandovi il principio della perpetuatio iurisdictionis, come disciplinato dal nuovo testo dell'art. 5 cod. proc. civ.. Il primo motivo del ricorso principale deve dunque essere rigettato e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Per l'esame degli altri motivi del medesimo ricorso, non attinenti a questioni spettanti a queste Sezioni Unite, gli atti debbono essere rimessi alla Sezione Lavoro della Corte.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale ed il primo motivo del principale, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e per l'esame degli altri motivi rimette gli atti alla Sezione Lavoro di questa Corte.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2001