Sentenza 29 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2001, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN O ED PO O ITALIANO0 1 2 4 3 / 0 1 AZIONE LA CORTE SUPREM DICA Oggetto thel uere di vendita SEZIONE SECONDA CIVILE obbligo di concludere il coutu to definitivo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Insolutione Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE R.G. N. 18507/98 - Consigliere Dott. Ugo RIGGIO 20392/98 1. 2565 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Cron. - Rep. 406 ConsigliereDott. Giovanni SETTIMJ Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere Ud. 18/10/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE S E NTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE-24ORE sul ricorso proposto da: per diritti + 6000 29 GEN. 2001 TIBERI LILIANA, elettivamente domiciliata in ROMA CNE IL CANCELLIERE CLODIA 82, presso lo studio dell'avvocato PENNISI VARIE DEV SEBASTIANO, che la difende, giusta delega in atti;
L. r... ricorrente
contro
CG575427 NE LL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, PAPPALARDO NN;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - intimati UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale e sul 2° ricorso n° 20392/98 proposto da: al Sig. NE LL SRL, in per dirittiK persona del legale || 18 MAG 2001. 2000 rappresentante pro tempore NE LL, IL CANCELLIERE 1680 elettivamente domiciliato in ROMA VIA CUNFIDA 20, -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio presso lo studio dell'avvocato BATTAGLIA MONICA, che dal Sig. PENNISI per diritti L. 18000 lo difende, giusta delega in atti;
- 8 MAG, 2001 - controricorrente e ricorrente incidentale IL CANCELLIERE
contro
DIRITTI TIBERI LILIANA, PAPPALARDO NN;
- intimati avverso la sentenza n. 2785/97 della Corte d'Appello DIRITTI di ROMA, depositata il 23/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/00 dal Consigliere Dott. Francesco SDIRITTI DI Paolo FIORE;
udito 1'Avvocato Giuseppe TURCO, per delega dell'avvocato PENNISI depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentele, rigetto del 1 motivo del ricorre principale, essuto il 20 motivo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. PENNISY per diritti L. 14000 +9 8 MAG. 2001 il LIRE 2000 IL CANCELLIERE CANCELLERIA DIRITTI DI BB477386 BB477387 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 7 e 9 giugno 1986, la società AN LL a resp. lim. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, le sig. re NA AL e IA RI, esponendo: che, con scrittura privata del 17 luglio 1984, NA AL si era obbligata a vendere a IA via GI RI l'appartamento sito in Roma, Capucci n. 12, per il prezzo di lire 185.000.000, oltre all'accollo del residuo mutuo fondiario di lire 4.800.000; che la promissaria acquirente RI aveva pagato per la differenza di lire 115.000.000, solo in t lire 70.000.000 in contanti e rilasciato cambiali parte pagate alla scadenza in misura di lire 60.191.000; che, con successiva scrittura privata del 17 maggio 1986, la RI si era obbligata a vendere ad essa società AN LL quello stesso immobile di via GI Capucci n. 12 per il prezzo di lire 230.000.000, da cui andava detratto in compensazio- ne il credito di lire 160.448.000, vantato per fornitura merci da essa società AN LL nei confronti della Siderurgica Torinese s.r.l., di cui la RI era amministratore unico;
4 che la RI era rimasta morosa nei confronti indurla al rifiuto didella AL, così da procedere alla stipula del contratto definitivo di vendita. In forza di tali premesse e dichiaratasi pronta a versare essa stessa alla AL il residuo prezzo di vendita dell'appartamento, chiedeva che si pronunciasse sentenza di trasferimento della favore, ai sensi proprietà del bene in suo riconoscessero poi i dell'art. 2932 C.C., e le si danni subiti, da liquidarsi in separato giudizio. Delle convenute si costituiva soltanto IA RI e resisteva alla domanda, contestando peraltro l'ammontare del credito detratto in compensazione per fornitura merci alla società Siderurgica Torinese, pari a lire 65.000.000 circa e non alla maggior somma pretesa dalla controparte. Al contempo, in via riconvenzionale, chiedeva che si dichiarasse risolto il contratto preliminare di compravendita del 17 maggio 1986 per inadempimento della promissaria acquirente, società AN LL. Con sentenza del 24 febbraio 1994, il Tribunale di Roma trasferiva direttamente da NA AL alla società AN LL il bene immobile in 5 questione e condannava IA RI a pagare 10a questa stessa società il residuo credito di lire 22.119.000, oltre accessori. IA RI interponeva gravame, chiedendo la riforma della sentenza in forza di quattro motivi. La società AN LL resisteva al gravame, mentre NA AL si rimetteva alle decisioni del giudice. Con sentenza pubblicata il 23 settembre 1997, la Corte d'appello di Roma, in accoglimento del quarto motivo di gravame, rigettato il secondo e dichiara- ti assorbiti gli altri, riformava la decisione del Tribunale e respingeva la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita intercorso tra la RI e la società AN LL il 17 maggio 1986. A motivo della decisione, segnatamente esponeva: che il secondo motivo di gravame, relativo alla nei mancata integrazione del contraddittorio confronti della società Siderurgica Torinese, era infondato siccome quella società non era litiscon- sorte necessario in causa;
che il quarto motivo di gravame, relativo al dedotto malgoverno dell'art. 1478 C.C. per essere stato disposto il trasferimento del bene diretta- mente dalla proprietaria NA AL alla società AN LL, era fondato perché "..una volta accertata la sussistenza degli estremi per il trasferimento coattivo in favore della RI (essendo rimasto accertato il pagamento del prezzo di acquisto, di cui al preliminare del 17/7/1984) rettamente il Tribunale avrebbe dovuto dapprima provvedere a trasferire il bene promesso alla RI medesima e, una volta divenuta questa nell'eventuale sussistenza anche in proprietaria, questo caso delle condizioni ex art. 2932 C.C., rispetto al preliminare con la AN LL s.r.l., disporre il passaggio di proprietà in capo a tale società, escludendosi, si ripete, la possi- bilità di un trasferimento coattivo diretto dalla originaria proprietaria AL..”; che a seguito dell'accoglimento di tale quarto motivo di gravame, con conseguente reiezione della domanda proposta dalla società AN LL, restavano assorbite sia le questioni di cui al primo motivo, relative alla domanda riconvenzionale della RI di risoluzione del contratto intercor- so il 17 maggio 1986 con la società AN Marcel- lo, e sia quelle di cui al terzo motivo, relative alla dedotta illegittimità della sentenza appellata quanto alla parte di prezzo compensata. Per la cassazione di tale sentenza, IA RI ha proposto ricorso in forza di due motivi, illu- strati anche con successiva memoria. LL ha resistito con ANLa società al contempo, ha proposto ricorso controricorso ei incidentale in forza di due motivi. L'intimata NA AL non ha svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi perché proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Entrambi i ricorsi, principale della RI ed incidentale della società AN LL, formu- lano due ordini di censure. In particolare, il ricorso principale censura la sentenza impugnata per avere inopinatamente disat- teso l'eccezione di integrazione del contradditto- rio nei confronti della società Siderurgica Torine- se (primo motivo) e per avere poi erroneamente ritenuto assorbite le questioni sollevate con la prima e la terza doglianza d'appello, così impro- priamente omettendo ogni pronuncia al riguardo (secondo motivo). Il ricorso incidentale, invece, censura la sentenza impugnata per avere inopinatamente omesso la pronuncia sulla proposta eccezione di inammissibi- lità dell'appello della RI per difetto d'interesse ex art. 100 c.p.c. (primo motivo) e per avere poi trascurato alcune decisive circostanze, quali il sopravvenuto pagamento del saldo del prezzo di vendita del bene alla AL da parte luogodella società AN LL in dell'obbligata RI e l'accettazione di tale adempimento da parte della AL con consenso espresso a che il bene fosse trasferito alla società AN LL, così omettendo di rileva- re la possibilità di un trasferimento diretto della proprietà di quel bene dalla AL alla società AN LL, come richiesto ed appunto disposto in primo grado, e così quindi violando e falsamente applicando gli artt. 1180 e 1478 C.C. (secondo motivo). Orbene, esaminati secondo ordine logico i motivi esposti, va in primo luogo osservato che non ha pregio il primo motivo del ricorso principale, relativo alla pretesa necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della società Side- rurgica Torinese, posto che la sentenza impugnata q correttamente ne ha negato la qualità di litiscon- sorte necessario per non essere parte dei rapporti sostanziali dedotti in giudizio e per non essere rivolta contro di lei alcuna domanda, solo emergen- do un suo mero e tutt'affatto scindibile interesse al credito negoziato in compensazione nel prelimi- nare di compravendita intercorso il 17 maggio 1986 tra la società AN LL e la RI in proprio. Non ha pregio, altresì, il primo motivo del ricorso incidentale, con cui si denuncia l'omessa pronuncia sull'eccezione d'inammissibilità dell'appello della RI per difetto d'interesse, posto che la sentenza impugnata ha pronunciato su tale eccezio- ne, rigettandola seppure in modo implicito. Prova ne è che sul gravame proposto dalla RI avverso la decisione di primo grado la Corte di merito ha reso una pronuncia di merito, riformando appunto tale decisione, che non avrebbe potuto altrimenti rendere laddove avesse ritenuto insussi- stente l'interesse della parte ad impugnare. Fondato, invece, si presenta il secondo motivo del ricorso principale della RI, che censura la sentenza impugnata di omessa pronuncia per aver ritenuto inopinatamente assorbite dall'accoglimento 10 della quarta doglianza di gravame le ulteriori sue doglianze (la prima e la terza) sulla richiesta risoluzione del preliminare di compravendita intercorso con la società AN LL il 17 maggio 1986 e sul prezzo di vendita del bene in esso preliminare previsto. In effetti, la sentenza impugnata ha mancato di pronunciarsi su tali doglianze ritenendole assorbi- te dall'accoglimento di quella (la quarta) relativa all'impossibilità di una pronuncia -resa appunto dal giudice di primo grado- di trasferimento coattivo e diretto della proprietà del bene dalla AL alla società AN LL, accogli- mento cui ha fatto conseguire segnatamente il rigetto della domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 C.C. del preliminare di compravendita intercorso il 17 maggio 1986 tra la RI e la società AN LL. Ma siffatto assorbimento si presenta errato, posto l'accoglimento della quarta doglianza di che gravame ed il conseguente rigetto della domanda proposta dalla società AN ex art. 2932 C.C. non esaurivano il thema decidendum devoluto in sede di gravame e coinvolgente anche la revisione del giudizio di primo grado con riguardo precipuo al 1 mancato accoglimento della domanda di risoluzione vendita del 17 maggio 1986, del preliminare di proposta in via riconvenzionale dalla RI in ragione di assunte inadempienze contrattuali della controparte società AN LL. E non lo esaurivano perché il rigetto della domanda di esecuzione ex art. 2932 C.C. dell'obbligo di definitivo di vendita,concludere il contratto argomentato -com'è in ragione del ritenuto errore del giudice di primo grado nel disporre il trasfe- rimento coattivo del bene direttamente dalla proprietaria AL alla società AN LL, lasciava priva di giudizio la proposta domanda di risoluzione del contratto preliminare tra la RI e la società AN LL, il cui esame, peraltro, secondo criterio di priorità logica, precedeva quello della domanda di esecuzio- ne specifica dell'obbligo di concludere il contrat- to posto che l'eventuale accertamento delle condizioni per far luogo alla risoluzione ed il conseguente venir meno dello stesso contratto da eseguire avrebbero in sé e di per sé precluso l'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. La risoluzione di un contratto, infatti, comporta l'eliminazione dei relativi e caratteristici 12 effetti, laddove tra gli effetti caratteristici di un preliminare di vendita v'è quello di ottenerne l'esecuzione in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 c.c., con una sentenza che tenga le veci del previsto ma non stipulato contratto definitivo. Il motivo in esame va accolto, dunque, ed in tale accoglimento resta assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, relativo alla disconosciuta possibilità del trasferimento coattivo e diretto ex art. 2932 C.C. della proprietà del bene dalla AL (promittente venditrice della RI) alla società AN LL (promissaria acqui- rente della RI). Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, mentre il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale vanno respin- ti, il secondo motivo del ricorso principale Va invece accolto, dichiarando assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale. Quindi, in ragione del motivo accolto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per la decisione delle sopraindicate questioni, devolute in sede di gravame e non decise. Il giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'appello di Roma, provvederà 13 al regolamento delle spese del giudizio di cassa- zione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo di entrambi i ricorsi ed accoglie il secondo motivo del ricorso principale, dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale;
in ragione del motivo accolto, cassa la sentenza 80000 impugnata con rinvio, anche per le spese, ad altra 330000 sezione della Corte d'appello di Roma. Così deciso il 18.10.2000, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. f 11 cons. ept. Il presidente Vincenzo Baldassare Mucetto cash fire CANCELLIERE C1 AL eri T ER DEPOSITATS WA Roma 29 GEN. 2001 IL CANCELENECI UFFICIO DELLE ENTRATE ONA 2 Registrato in dial. APR. 2031 4. 330-003 17585 The Frecentatientou p. aa ziari # Rob