Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/11/2025, n. 37837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37837 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
IA OS NA MI
- Presidente -
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PIERANGELO LO
ha pronunciato la seguente
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON RT nato a [...] il [...]
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37837/2025 Roma, li, 20/11/2025
Sent. n. sez. 958/2025 UP 16/09/2025 R.G.N. 19444/2025
In caso di diffusione del presente provvedimento mettere la generale gli altri dati identificativi, a norma delfart. 52 digs. 196/03 in quanto imposto dla legge
avverso la sentenza del 09/12/2024 del TRIBUNALE di VICENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO LO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 17 novembre 2023, il Giudice di pace di Vicenza aveva condannato LO RT per il reato di lesioni personali, commesso in danno di OT LO, e aveva condannato quest'ultimo sempre per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., commesso in danno dell'LO.
QUALIFIED CA 1 Serial#: 22cd0533c5d5fc63- Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: IA OS NA MI Emesso Da: PR Firmato Da: PIERANGELO LO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial#: 71754b842a0b784
Con sentenza pronunciata il 9 dicembre 2024, il Tribunale di Vicenza ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo il OT dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste. Secondo l'originaria impostazione accusatoria, l'LO e il OT, nel corso di una lite avvenuta nel garage condominiale, si sarebbero procurati lesioni reciproche. La Corte di appello, tuttavia, ha ritenuto che la ricostruzione dei fatti riferita ALLO, su cui si basava la condanna in primo grado del OT, fosse inverosimile e basata su dichiarazioni inattendibili.
2. Avverso la sentenza del Tribunale, LO RT ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva, in relazione all'art. 111 Cost. Sostiene che il Tribunale non avrebbe adeguatamente esaminato i motivi del gravame, come emergerebbe anche dal fatto che non avrebbe neppure espressamente corretto l'errore materiale nel quale sarebbe incorso il Giudice di pace, indicando nella sentenza la pena di euro 8.000, anziché a quella di euro 800. Il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la sussistenza dell'elemento soggettivo, atteso che l'LO non avrebbe agito con «volontà lesiva», bensì al solo fine di allontanare il OT, dopo essere stato da questi colpito con una testata al naso che gli aveva causato la rottura del setto nasale. Il giudice di secondo grado avrebbe anche ingiustificatamente escluso la sussistenza della legittima difesa, nonostante la reazione dell'LO fosse stata immediata e proporzionata rispetto all'aggressione subita. Il Tribunale sarebbe incorso anche in evidente errore nella valutazione delle prove, avendo dato credito alla versione del OT, senza spiegare perché questa sarebbe stata più attendibile di quella riferita ALLO e dalla teste LT Sonja. La ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale sarebbe basata su motivazioni poco condivisibili, «quali il tempo di presentazione della denuncia, la differenza di altezza di soli 10 cm tra le parti e il fatto che il OT «fosse affetto da una disabilità mai evidenziata in primo grado».
2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000. In qualità di parte civile, lamenta l'omessa valutazione della questione dell'inammissibilità dell'appello proposto dal GU (che in primo grado era stato condannato e che in appello è stato assolto). Secondo il ricorrente, l'appello del GU sarebbe stato inammissibile, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 274 del 2000,
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Firmato Da: IA OS NA MI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial#: 22cd0533c5d5fc63- Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d Firmato Da: PIERANGELO LO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial#: 71754b842a0b784
in quanto volto a contestare unicamente la condanna penale, senza contestare anche le statuizioni relative al risarcimento del danno.
2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art. 52 cod. pen. Contesta il mancato riconoscimento della legittima difesa, sostenendo che il Tribunale avrebbe errato a escludere la scriminante ritenendo che il pericolo non fosse più attuale, né avrebbe considerato che la spinta dell'LO sarebbe stata *proporzionata (mano aperta e non pugno) e diretta a evitare ulteriori colpi».
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
4. L'avv. SAN Pasqualini, per OT LO, ha presentato una memoria con la quale ha chiesto di rigettare il ricorso.
5. L'avv. Francesca Rando, per LO RT, ha presentato una memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo è inammissibile.
Va evidenziato che il ricorrente, pur avendo dedotto il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva, in realtà, contesta la motivazione della sentenza impugnata. Al riguardo, deve essere osservato che ogni doglianza che si dirige verso la motivazione della sentenza impugnata incontra il limite degli attuali confini del giudizio di legittimità relativo alle sentenze del tribunale che decidono gli appelli contro le sentenze del giudice di pace. Sul punto, è sufficiente rimarcare che la pronunzia impugnata è stata emessa dopo l'introduzione (a far tempo dal 6 marzo 2018, data di entrata in vigore del d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11) dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e dell'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, secondo i quali, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lett. a), b) e c).
1.2. Il secondo motivo è infondato.
Invero, «è ammissibile l'appello proposto ALimputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere
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Firmato Da: IA OS NA MI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial#: 22cd0533c5d5fc63- Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d Firmato Da: PIERANGELO LO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial#: 71754b842a0b784
coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l'affermazione della responsabilità penale» (Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, [...], Rv. 276459). La questione posta con l'atto di appello, in relazione alla quale il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia fornito adeguata risposta, risulta, dunque, infondata. Pertanto, la mancata risposta specifica del giudice di secondo grado non comporta l'annullamento della sentenza, poiché il motivo di appello risultava manifestamente infondato e il ricorrente non ha interesse a lamentare una carenza motivazionale che, anche in caso di annullamento, non produrrebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (cfr. Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, [...], Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, [...], Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, [...], Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, [...], Rv. 263157).
1.3. Il terzo motivo è inammissibile.
Al pari del primo, anche il terzo motivo si risolve in un'inammissibile censura alla motivazione della sentenza impugnata, peraltro basata su una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dal Tribunale, che ha ritenuto insussistente qualsiasi aggressione da parte del OT.
2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La natura dei rapporti oggetto della vicenda impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso, il 16 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Pierangelo Cirillo
Il Presidente
IA SA AN LI
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