Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2001, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLIC IT LIANA0 1 1 2 7 /0 1 IN NOME DEL P POLO I ALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE offoriziance Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: decuits ingiunt vs. Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente - R.G.N. 14972/98 Dott. Antonio VELLA Consigliere Cron.2362 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Rep. 38.1 - Rel. Consigliere Ud.15/06/00 Dott. Giandonato NAPOLETANO Dott. Matteo IACUBINO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio GANINO VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di 26 GEN. 2001 IL CANCELLIERE CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GAMBARO NICOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
VIA ROBERTO SCOTT 62, presso lo studio dell'avvocato fill MACCHIONE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA MAURO ALBINO, POLVERINI E.. difeso dall'avvocato LIRE 3000 CANCELLERIA giusta delega in atti;
controricorrente2000 1183 avverso la sentenza n. 369/97 del Tribunale di LAMEZIA CB220923 -1- TERME, depositata il 24/07/97; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udita la relazione della causa svolta nella pubblica Rilasciata copia legale udienza del 15/06/00 dal Consigliere Dott. Giandonato al Si per diritti L. 12:00-12 NAPOLETANO;
2 APR 2001 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore IL CANCELLIERE Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. ECANCELLERIA 00506895 0050625 MarMY ME. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 13000 UFFICIO COPIE ANCELLERIA Richiesta copia studio dal Sig. per diritti L. 3000 00666690 -2- CELLIERE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Lamezia Terme, decidendo sull'appello proposto da PE ON avverso la sentenza del pretore del luogo che aveva accolto l'opposizione proposta, con atto di citazione notificato il 20 dicembre 1989, da IO IN avversO il decreto ingiuntivo di pagamento, a favore del ON, della somma di L.
1.182.000 a saldo del prezzo di vendita di un'enciclopedia e di tre volumi di aggiornamento, con sentenza resa in data 24 luglio 1997, in accoglimento del gravame, rigettata l'opposizione. A confutazioneha dell'eccezione del difetto di legittimazione attiva del ON PE sollevata dall'opponente, il quale adduceva di aver concluso il contratto di compravendita con l'Istituto Editoriale Moderno (I.E.M), rappresentato da EU ON, come risultava dal documento sottoscritto e dal buono di ий consegna, ha osservato il giudice d'appello che due lettere provavano la legittimazione del ON la чев PE a pretendere il pagamento: una, con quale il legale del ON PE sollecitava il pagamento del saldo;
l'altra, con la quale il IN, in risposta all'invito, si limitava a giustificare la sospensione del pagamento con un 3 preteso inadempimento del ON PE. Sicchè, ad avviso del Tribunale, a fronte dell'ammissione, avente valore confessorio, della titolarità del credito in capo al ON PE, altreperdevano ogni rilievo le circostanze, peraltro non rilevate in precedenza, afferenti al Quolo dell'I.E.M. e del ON EU. Per la cassazione di tale sentenza il IN ha proposto ricorso, affidandosi ad un unico motivo. Il ON PE resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dal controri- corrente, poiché considerata la sospensione feriale del termine per impugnare il ricorso, notificato in data 3.8.1998, è stato proposto nel rispetto del termine lungo di un anno dalla pubblicazione della ит sentenza avvenuta il 24.7.1997. чив l'unico motivo formulato il ricorrente Con l'impugnata sentenza per violazione della censura 'norma di diritto relativa al contratto "nonché per 11 omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, adducendo che, con motivazione "carente, falsa e 4 viziata dall'omesso esame delle prove e deduzioni offerte dall'appellato", il Tribunale è pervenuto ad una decisione che, da una parte trascura di esaminare il contratto ed il buono di consegna, peraltro prodotti dallo stesso ON, che, essendo intestati all'I.E.M., provavano che il e contratto era stato concusO con detto istituto, tramite il ON PE od il ON fonda la decisione EU, dall'altro esclusivamente sulla lettera in data 27 settembre in maniera 1989, interpretandola, peraltro, illogica, poiché la contestazione dell'inadem- pimento del ON PE non poteva significare riconoscimento del suo uolo di parte contraente in proprio, costituendo soltanto un comportamento coerente col Zuolo di procacciatore ed esecutore del contratto fino a quel momento A uto dal ON PE. La censura è fondata per quanto di ragione. т и Premesso che, contrariamente a quanto si ив afferma in sentenza, già con l'atto di opposizione ч al decreto ingiuntivo il ricorrente aveva eccepito di aver concluso il contratto, non già col ON PE in proprio, bensì con l'Istituto Editoriale Moderno, la risposta che a tale 5 eccezione si dà con l'impugnata sentenza si rivela oltremodo insufficiente, perché, mentre trascura l'esame dei documenti prodotti dallo stesso attinente al opposto, in particolare di quello momento genetico del rapporto dedotto in giudizio, che, invece, doveva costituire l'elemento essenziale di prova per accertare se a concludere il contratto fosse stato il ON PE in proprio o lo I.E.M. a mezzo del Machione PE o del ON EU, nella veste di rappresentanti dello I.E.M., si affida esclusivamente ad una presunzione semplice, qual è yes mancata) quella desunta dalla nuova contestazione della titolarità del rapporto in capo al ON PE;
presunzione, tratta dalla lettera del IN in data 27 settembre 1989, che, attenendo ad un momento patologico del rapporto, non era idonea, di per sé, a costituire la prova della conclusione in capo del contratto Val ON PE, in proprio. Per vero, il contenuto di quella missiva doveva essere apprezzato, da un canto, con riferimento alle risultanze della prova documentale suddetta, comprensiva anche del buono di consegna, e, dall'altro, con riferimento al ruolo sino a quel momento svolto dal destinatario della lettera, per 6 stabilire se le risultanze della prova documentale fossero di tale decisività da non consentire il ricorso alla presunzione tratta da un documento riguardante l'esecuzione del rapporto. L'omesso esame di detti documenti rende insufficiente la motivazione data dal Tribunale e, conseguentemente, l'impugnata sentenza va cassata hoeco con rinvio della causa alla Corte d'Appello di 290000 Catanzaro, all'uopo designata ai sensi del D. Lgv. 19 febbraio 1998, n. 51, che giudicherà, anche sulle spese del giudizio di legittimità, sulla base dei rilievi svolti da questa Suprema Corte.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, addì 15 giugno 2000, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. se Puriilute Ge Courigliere extensor Baldassun гаровейно IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico UFFICIO DELLE ENTRATE LOMA 2 12 FEB. 2001 4. Roma 2 6 GEN. 2001 DEPO ain 7410 7 versalo S. IL CANCELLIERE CT . QUECENTONOVANEN. 9 Lovence p. Il Dirigente Are vizi (lire (D.ssa Maria C D: FILEPO) II Responsabile e il Cludiziari (Dr. M. RACCICHINI) 7