Sentenza 9 gennaio 2001
Massime • 1
Le valutazioni del datore di lavoro concernenti le note di qualifica dei dipendenti non sono insindacabili in giudizio, poiché il datore di lavoro è soggetto ai limiti posti da eventuali criteri obiettivi previsti dal contratto collettivo e agli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., nonché all'onere di motivare le note stesse al fine di consentire la verifica del rispetto tali criteri e obblighi e della inerente necessaria trasparenza; nel caso, poi, in cui ad una determinata valutazione sia collegata l'attribuzione di un beneficio retributivo, il lavoratore ha l'onere di dedurre che la valutazione corretta avrebbe comportato l'attribuzione del beneficio, mentre la prova dell'esistenza di cause ostative ricade sul datore di lavoro. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che, in relazione all'incentivo economico previsto dall'accordo 29 dicembre 1988 a favore del personale direttivo del Banco di Napoli riportante la qualifica di ottimo, aveva rigettato la contestazione del lavoratore, valorizzando il carattere discrezionale del giudizio del datore di lavoro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2001, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
2. Dott. MARIO DONATI PUTATURO - Consigliere -
3. Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
4. Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
4. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
VI AN, elettivamente domiciliata in Roma, Via Otranto 36, presso lo studio dell'Avv. Mario Massano, rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'Avv. Raimondo Ingangi del foro di Napoli
Ricorrente
CONTRO
BANCO DI NAPOLI S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Prof. Giuseppe Falcone, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Filippo Barbagallo ed Alfredo Musto, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cicerone 28, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Izzo come da procura a margine del controricorso Controricorrente
per la cassazione della sentenza del Tribunale del Lavoro di Napoli n. 2585/99 del 26.3.1999/8.7.1999, R.G. n. 47480/96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.10.2000 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Rairnondo Ingangi per il TO e l'Avv. Filippo Barbagallo per il Banco di Napoli;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Ennio Sepe che ha concluso per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al RE di Napoli del 5.8.1992 GA TO esponeva di essere dipendente del Banco di Napoli con il grado VI, di avere sempre riportato la qualifica ottimo, di avere percepito nell'anno 1991 l'incentivo per il personale direttivo meritevole di tale qualifica, di non essere stato ritenuto meritevole dell'incentivo per l'anno 1992. Ciò premesso, chiedeva pronuncia di illegittimità sia della normativa attinente agli incentivi, anche in relazione al giudizio per le c.d. qualità potenziali, sia del provvedimento aziendale negativo e condanna del Banco di Napoli al pagamento dell'incentivo per l'anno 1992. L'adito RE respingeva il ricorso con sentenza del 17.7.1996, confermata, a seguito di appello proposto dal TO, dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 2585 del 26.3.1999/8.7.1999. Il Tribunale in particolare osservava che il riconoscimento dell'incentivo economico in questione, introdotto con accordo sindacale del 28/29.12.1988, si fondava su valutazioni discrezionali rimesse al giudizio del datore di lavoro, il quale rimaneva talmente libero nella formulazione del suo parere, espressamente definito non ricorribile.
Il TO propone ricorso per cassazione con unico complesso motivo, al quale resiste con controricorso il Banco di Napoli.
Lo stesso ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione e, comunque, falsa applicazione di norme di diritto, artt. 1362 e 1366 cod.civ.(con riferimento alla normativa convenzionale di cui all'Allegato b 4 dell'Accordo Sindacale per i dipendenti del Banco di Napoli del 28/29 dicembre 1988), artt. 1175 e 1375 cod. civ., art. 1223 cod. civ., ed art. 116 c.p.c., nonché vizi di motivazione su punti decisivi della controversia, mancato esame della documentazione acquisita agli atti, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c. p. c. Al riguardo sostiene che il giudice di secondo grado ha ritenuto del tutto irrilevante la richiamata normativa convenzionale, la quale richiedeva per il giudizio di disconoscimento dell'incentivo invocato "idonea motivazione", in modo da porre il dipendente in condizioni di conoscere immediatamente le ragioni effettive della valutazione negativa e di poter chiedere il controllo giudiziale del provvedimento aziendale.
Aggiunge che non è stata presa in considerazione l'evidente contraddittorietà tra il giudizio espresso per l'anno 1992 rispetto a quello del 1991 e la non omogeneità delle relative schede, riguardando la scheda del 1991 la nota di qualifica sulla prestazione di lavoro effettuata nell'anno precedente a quello della valutazione e la scheda del 1992 i requisiti di capacità di vario genere acquisiti dal dipendente e prese in esame per la valutazione della potenzialità futura.
Rileva altresì che in questo quadro erroneamente l'impugnata sentenza non ha riscontrato la violazione delle prescrizioni di lealtà e correttezza, che costituiscono il cardine della disciplina delle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro. Il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia condiviso l'indirizzo espresso da questa Corte in analoga fattispecie relativa all'attribuzione dell'incentivo in questione. Il TO si duole infine che il Tribunale abbia omesso di valutare la contraddittoria difesa svolta dall'azienda nel processo, risultando l'incongruità dell'impugnato giudizio anche dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero in primo grado dal procuratore speciale del legale rappresentante del Banco. Da parte sua il Banco di Napoli contesta le avverse tesi difensive deducendone in via principale l'inammissibilità e nel merito l'infondatezza, atteso che una idonea motivazione nel provvedimento negativo adottato avrebbe potuto ravvisarsi in relazione agli altri atti assunti;
rileva in ogni caso che il Tribunale con apprezzamento di fatto, non suscettibile di censura in sede di legittimità, bene avrebbe interpretato la normativa negoziale individuando ampi margini di discrezionalità di valutazione del datore di lavoro ed escludendo la configurabilità di un diritto soggettivo del dipendente all'attribuzione dell'incentivo in questione.
Ciò premesso sulle opposte divergenti linee difensive, questa Corte ritiene fondati i rilievi del ricorrente.
Al riguardo si osserva che in base a consolidato indirizzo di questa Corte le valutazioni del datore di lavoro concernenti le note di qualifica dei dipendenti non sono insindacabili, restando il datore di lavoro soggetto ai limiti posti da eventuali criteri obiettivi previsti dal contratto collettivo e soprattutto agli obblighi di correttezza e buona fede, con l'onere di motivare le suddette note al fine di consentire al giudice il sindacato in ordine all'eventuale sussistenza di intenti discriminatori o di ritorsione ovvero di motivi illeciti. Da questa premessa la stessa Corte trae la conclusione che la clausola di contrattazione collettiva, che prevede la corresponsione di un premio di rendimento ai dipendenti che abbiano conseguito una determinata qualifica, non sancisce un potere soggettivo insindacabile del datore di lavoro, potendo il dipendente, cui tale premio sia negato per il mancato conseguimento della nota di qualifica necessaria, contestare la motivazione e quindi la legittimità di quest'ultima (in questo senso Cass. 27 febbraio 1995, n. 2252; Cass. 20 maggio 1996, n. 4823). A fronte di questo chiaro e convincente orientamento giurisprudenziale, che questa Corte ritiene di condividere, si contrappone la decisione del Tribunale, la quale in modo non corretto sostiene che le valutazioni del datore di lavoro ai fini dell'attribuzione o meno dell'incentivo in questione sono di tipo discrezionale e non ricorribili, essendo così espressamente previsto.
Orbene l'erroneità dell'impugnata decisione, la quale - come già si è detto - s'incentra solo sulla discrezionalità e quindi sull'insindacabilità, si coglie anche in base alla considerazione che se il giudizio di "idoneità" positivo deve essere parametrato e rapportato a specifici elementi, a maggior ragione il giudizio negativo, che deve essere idoneamente motivato, è suscettibile di controllo in sede giudiziale.
In sostanza è evidente l'errore di metodologia, in cui è incorso il Tribunale, che, a seguito del gravame del lavoratore, era chiamato a verificare la correttezza del controllo esercitato dal giudice di primo grado sul giudizio riassuntivo, formulato dalla Banca attraverso la nota caratteristica del 1992 e contrastante con quello contenuto nella nota del 1991, in ordine al rispetto degli obblighi di correttezza buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., i quali implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o di ritorsione o comunque non ispirati alla necessaria trasparenza. Va osservato inoltre che in fattispecie analoga a quella in esame è stato affermato che il lavoratore ha l'onere di dedurre che la valutazione corretta avrebbe comportato l'attribuzione del beneficio, mentre la prova dell'esistenza di cause ostative non può che risalire al datore di lavoro (Cass. 10 novembre 1997, n. 11106), principio che deve trovare applicazione anche al caso di specie. In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con il rinvio per nuovo esame della causa alla Corte di Appello di Napoli, che, nell'uniformarsi ai principi e ai criteri enunciati, provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P Q M
La Corte accoglie il ricorso, cassa con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2001