Sentenza 19 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2003, n. 4024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4024 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO E DA OGNI ALTRA TASSA REPUBBLICA ITALIANA (Art.19 Legge 6 marzo 1987 n.74) 0 4 024/03 IN NOME DEL P POLO RALIANO LA CORTE PRENA D Oggetto Anegro SEZIONE PRIMA CIVILE mentevents foli Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario DELLI PRISCOLI Presidente R.G. N. 9735/00 Cron. 9213 Dott. Ugo Riccardo - Rel Consigliere PANERIANCO Dott. Ugo VITRONE Consigliere Rep. Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere Ud.12/11/02 Dott. Mario ADAMO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ UG, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA RANDACCIO 1, presso l'avvocato ALDO BUONGIORNO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO CAPUZZO, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
LA VE THEA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SAN SABA n. 7, presso l'avvocato SERGIO MAGLIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO SENO, giusta delega in calce al ricorso notificato;
2002 resistente - 2040 BL -1- avverso la sentenza n. 247/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 14/02/00, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il resistente l'Avvocato Maglio che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 13.10.1995 LI ZO, assumendo di aver contratto matrimonio il 6.10.1977 con HE AL VE da qui aveva avuto due figli e di essersi separato sin dal 1992, chiedeva al Tribunale di Padova che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonic alle condizioni esposte in ricorso. Si costituiva ļa resistente, aderenco Alla domanda, ITEL chiedendo in aumento dell'importo dovuto dai marito a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, richiesta, ricorrente,quest'ultima, cui si opponeva sostenendo di aver subito una contrazione d e : propri redditi e di dover mantenere anche la nuova famiglia nella quale aveva avuto una figlia. Con sentenza non definitiva 11 Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili dol matrimonio e rimessa la causa in istruttoria, sentonza definitiva del successivamente, соп figli minori alla madre, 15.6.1998 affidava regolamentando 11 diritt.c di visita del padre, condannava il ZO a corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento dei figli l'importo 2 di f 1.800.000 monsili rivalutabili nonché بات contribuire nella misura del blie alle spese scolastiche e modiche specialistiche straordinarie per i figli medesimi, imponendogli la prestazione di ina garanzia sotto forma di fideiussione bancaria Fino all'ammontare di E 100.000.000 di durata triennale e con possibilità di escissione in ogni momento e frazionatamente dei crediti via via maturati, Froponeva impugnazione il ZO ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva la controparte chiedendone j.1 rigetto, la Corte d'Appello di Venezia con sentenza del 20.12.1999- 14.2.2000 respingeva il graveme. Dopo aver evidenziato che il ZO, neli'esercizio della sua azLività di odontoiatra, 115.829.000 aveva avuto חנן volume di affari di nel 1994 e di f 156.680 nel 1995 (differenza spiegabile con le spese di impianto affrontate per il nuovo studio), riteneva che dal 1995 egli avesse fruito certamente di un reddito netto dagli 80 ai 90 milioni di lire e verosimilmente superiore negli anni successivi, anche tenuto conto del fatto che l'esercizio dell'attività di odontoiatra sjn dai primi degli anni '90, sia pure per conto di terzi, gli aveva consentito di avere un cttimc avviamento professionale ed una clientela consol dala. Avuto riguardo, da una parte, che egli deve provvedere ed un'altra figlia nella nuova famiglia er dall'altra, del reddito dellu Daļ la VE, considerava corg io proporzionato l'assegno determinato dai primi giudici. Riteneval infine infondata la acglianza relativa all'imposizione di un'idonea Lideiussione bancaria in considerazione della costarte 6 violazione degli obblighi da parte del ZO e della necessità in cui si è trovala e controparte : di promuovere azioni esecutive pef riscuotere quanto devitole per il mantenimento dei figil. Avverso Lalo sentenza propone ricorso per Cassazione Gu EL ZO, deciucendo cinque motivi di censur. Trea EL RA si costituisce, depositando solo la procura rilasciald ir calce alla copia notificata del ricorso. del 27.5.2002 questa CorteAll'udienza disponova l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia. MOTIVI DELLA DECISIONE 5 Con il primo motivo di ricorso LI ZO denuncia omessa, insufficiente e contraddittorio motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello abbia affermato che il suo quadagno netto non era inferiore agli 80-90 milioni dal 1995 e verosimilmente superiore negli anni successivi, senza spiegare su quali elementi abbia basato talo convinzione A senza considerare che DOZ sussiste alcun collegamento certo fra volume di alfari e pretteso reddito 2 che l'unico datc certo costituito dallo risultanze delle dichiarazioni dei redditi, di cui però non stato tenuto alcun conto. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 C.F.C. nonché insufficiente e contraddittorietà della motivazione. Deduce che erroneamente la Corte d'Appello non ha posto a fondamento della propria decisione le prove proposte daile parti in quanto gli ha attribuito immotivatamente dei redditi molto superiori (circa 80-90 milioni l'anno) a quelli risultanti dalle relative dichiarazioni, I Jinea con quanto da lui riconosciuto (21 milioni nel 1995, 26 milioni nel 1996 e 33 milioni nel 1997). Con i1 terzo πιοτίνα denuncia omessa, 6 insufficiente B contraddittoria motivazione. lamenta che ia Corte d'Appello dall'attività ai odontoiatra da jui esercitata sin dai primi anni 180 per conto di terzi abbia tratto 13. convincimento Che ciò gli abbia consentito di fruire di un ottimo avviamento professionale e di Ina consolidata clientela, senza peraltro tenor conto che solo dal 1994 e con notevoli spese aveva aperto ed avviato un propric studio professionale. quarto motivo denuncia omessa,Con il insufficiente e contraddittoria motivazione nonché viciazione e falsa applicazione aegli artt. 6 della Leggo 898/70, 147 e 148 C.C.. Sostiene che priva di motivazione è l'affermazione della Corte d'Appello laddove ha ritenuto congruo e proporzionato l'assegno di mantenimento determinato dai primi giudici, pur assorbendo l'obbligo impostogli L'intero s10 recdito. Gli esposti motivi di ricorso, con cui vergono censurate le considerazioni espresse dall'impugnata sentenza ai fini della determinazione dell'importo Mensile posto a carico del ricorrente quale contributo per mantenimento dei figli, si di ià della 1000risolvono sostanzialmente, formale prospettazione come vizi di legittimità, in 7 altrettante valutazioni di merito proposte Пel tentativo di avvalorarie in sostituzione di quelle operate della Corte d'Appello le quali pezò, proprio perché riguardano apprezzamenti di Fatto, dall'ambito di sindacabilità di questaesulano Corte. Ιπ tale contesto si collocano infatti turte quelle deduzioni dol ricorrente volle ad evidenziare 'esistenza di Un reddito inferiore rispetto a quello accertato, sia con riferimento ai dati su cui enso è stato basato (primo, secondo e Quarto motivo) che in relazione alle considerazioni espresse in ordine all'avviamento dello studio professionale di odontoiatria (terzo motivo] . Non può infacti in questa sedo essere oggelto di censura l'entità del reddito nel to ricavato in via presuntiva, relativamente al 1994, dal volume d'affari indicato Iel SUO preciso ammontare е ricenuto incontestato dal giudice di merino. LC atesso richiamo alle dichiarazione dei redditi pare In realtà volto а lamentare la mancata considerazione da parte della Corte d'Appello del reddito netto in esse indicato a Fronte di quello che ne ba tratto dal volume di affari, con la conseguenza che nossuna specifica doglianza deve $ ritenersi proposta su eventuali Carenze contraddizioni aclla sentenza impugnata, essendosi limitato il ricorrente a prospettare, como già evicenziato, delle valutazioni diverse da quelle sentenza in relazione alle esposte nell'impugnata risultanze processuali. non diverse considerazioni si presta la ordine censura riguardante la valutazione all'avviamento dell'attività professionale, non Rel falto ravvisandcsi alcun vizio di molivazione che per molto tempo il ricorrente abbia prestato la sua attività per conto terzi in quanto la Corte d'Appello, nel rilevare tale circostanza, ha inteso osservare, CON una motivazione che si sottrae al sindacato di questa Corte, che, pur in tale contesto, era ragionevole ritenere che si forse ugualmente consolidato un rapporto iduciario con ia clientela da lui assistita. Con il quinto motivo denuncia infine omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonché violazione e falsa applicazione dell'art. ŷ della Logge 898/70. Sostiene che assolutamente carente di motivazione è l'imposizione di הר! Fideiussione bancaria prevista dall'art. 8 dolla Legge 898/70 per l'ipoles che vi gia 1! pericolo che 1'obbligato si soltragga alla corresponsione di quanto dovuto, avendo ogl sempre provveduto al riguardo. Ancho taje censura, basota sulla dedotta inesislerza delle condizioni richieste dalla legge (art. delia Legge 898/701 per giustificare 'imposizione di una garanzia, è infondata, avendo Corte d'Appello adeguatamente motivato | a legittimità della fideiussione bancaria concessa e tutela de_ credito di quanto ribunale dal spe tante ai figli 2 titolo di contributo per il Toro mantenimento. 1 riferimento al costante inacempimento di tale obbligo da parte del ricorrente e : 'avvertito esigenza di scongiurare con la predisposizione di opportune caulcle pericolo Q1 future inadempienze costituiscono infalLi anche qui lina valutazione di merilo insindacabile in questa sede Ove 70±1 possono certamente egaere posle in discussione, come _nveco è slato Satto con la presente consura, le affermazioni della Corte d'Appello circa la sistematica inadempienza di tali obblighi Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, enendo presente che 10 difensore della AL F'avera intervenuto in udienza ma non ha depositato il controricorso.
P.Q.M.
LA CORLE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in euro 800, oltre alle spese liquidate in euro 100 ed agli accessori di legge. Roma, 12.11.2002 Ma lli SundliIl Consigliere est. Il Presid ente Mgo RicendoРоливника, ESENTE DALL'IMPOSTA DI : BOLLO, DI REGISTRO E DA OGNI ALTRA TASSA (Art. 19 Legge 6 marzo 1987 n.74} IN CANCE Consudspletaley 黏 19 MAR. 2003 11