Sentenza 11 gennaio 2001
Massime • 1
Sebbene la fideiussione non possa essere inclusa di per sè fra i contratti di cessione di beni o di prestazione di servizi intercorrenti tra un professionista ed un consumatore, previsti dall'art. 1469 bis cod. civ. nel testo anteriore alla legge n. 526 del 1999, tuttavia, anche nel vigore della precedente formulazione, per la fideiussione che accede a contratti bancari deve ritenersi sussistente il requisito oggettivo per l'applicabilità della disciplina delle clausole abusive, introdotta dalla legge n. 52 del 1996, in ragione del collegamento contrattuale che intercorre tra il contratto costitutivo del debito principale garantito ed il contratto costitutivo dell'obbligazione fideiussoria. Quanto al requisito soggettivo di applicabilità della medesima disciplina, la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini della individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore. (Nella specie è stata conseguentemente ritenuta valida - per difetto del requisito soggettivo di applicabilità della disciplina delle clausole abusive nei contratti con i consumatori - la clausola derogativa della competenza territoriale, contenuta nel contratto di fideiussione per le esposizioni bancarie di una società di capitali, stipulato dal suo amministratore unico).
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2001, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. FRANCESCO Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. LAURA MILANI - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SpA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONDOTTI 91, presso l'avvocato BERARDINO LIBONATI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO BORGIOLI, ALESSANDRA CAPECCHI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PA RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 11, presso l'avvocato GENNARO LEONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO CASELLA, giusta procura in calce al controricorso;
- resistente -
avverso la sentenza n. 770/99 del Tribunale di PISA, depositata il 05/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/11/2000 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso per quanto di ragione e dichiari la competenza del Tribunale di Pisa, con le pronunce di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LE AV proponeva opposizione, innanzi al Tribunale di Pisa, avverso il decreto del 27 giugno 1997 con cui, su ricorso della Cassa di Risparmio di Volterra s.p.a., gli era stato ingiunto, sulla base della fideiussione da esso prestata in favore della Nuova Dorotea s.r.l., della quale era amministratore, ed a garanzia di alcuni rapporti bancari, il pagamento della somma di L. 139.036.000.= L'opponente eccepiva preliminarmente l'incompetenza per territorio del giudice dell'ingiunzione con riferimento ad ogni criterio di collegamento possibile e deduceva, in particolare, che la clausola di deroga alla competenza per territorio, in favore del Tribunale di Pisa inserita nel testo della fideiussione conclusa il 13 agosto 1996, era da ritenersi vessatoria ed inefficace nei confronti della persona fisica di esso AV. a norma dell'art. 1469 bis, co. 3^ n. 18, cod. civ. introdotto dall'art. 25 legge n. 52 del 1996 in attuazione della direttiva comunitaria n. 13 del 1993;
conseguentemente il Giudice dell'ingiunzione non era competente a norma dell'art. 29 c.p.c. ed era, invece, competente il Tribunale di Firenze. Nel merito concludeva per la revoca del decreto opposto. Instauratosi il contraddittorio, la società convenuta si opponeva all'accoglimento dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto. Con sentenza del 5 ottobre 1999 il Tribunale di Pisa, in persona del Giudice unico, accoglieva l'eccezione d'incompetenza per territorio formulata dall'opponente e dichiarava la competenza del Tribunale di Firenze.
Avverso tale pronuncia la Cassa di Risparmio di Volterra s.p.a. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, cui resiste con memoria LE AV.
Il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, ha affermato l'applicabilità alla fideiussione dell'art. 1469 bis c.c., ma ha escluso che l'amministratore di società di capitali rientri nella nozione di consumatore, concludendo per l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione della competenza del Tribunale di Pisa. Il ricorrente ha presentato memoria ex art. 375, 3' comma. c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico complesso motivo la società ricorrente deduce che il contratto di fideiussione non rientra di per sè nell'ambito della tutela della direttiva comunitaria n. 13 del 1993 e, quindi, dell'art. 1469 bis cod. civ., non trattandosi di un contratto di cessione di beni o di prestazione di servizi intercorrente tra un professionista ed un consumatore. Infatti, secondo la ricorrente il creditore garantito, nella specie la banca, non presta alcun servizio nei confronti del fideiussore, che è, invece, colui che presta un servizio a favore del debitore garantito. Il contratto di fideiussione, secondo la ricorrente, può rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 1469 bis c.c. soltanto considerando che non è un contratto autonomo, ma accede ad un diverso contratto dal quale scaturisce l'obbligazione principale che viene garantita;
in particolare, tale prospettiva viene suggerita dall'art. 4 della direttiva comunitaria, secondo cui le clausole contrattuali devono essere valutate avendo riguardo a tutte le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto ed a tutte le altre clausole del contratto stesso o di un altro contratto da cui esso dipende. La fideiussione va considerata, quindi, come un'appendice del contratto principale e trattata con gli stessi criteri;
da ciò segue ulteriormente che una fideiussione prestata a favore di un "professionista" va valutata in ogni caso come se fosse rilasciata essa stessa da un "professionista". In ogni caso nella specie il AV non poteva considerarsi un "consumatore" poiché era l'amministratore unico della società garantita.
La doglianza è fondata.
Il Procuratore Generale ha fondato le proprie conclusioni, quanto alla definizione dell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 1469 bis, sul rilievo che nelle more del giudizio è mutato il quadro normativo di riferimento, in quanto l'art. 25, 1^ co., della legge 21 dicembre 1999 n. 526, recante il titolo "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dal l'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge Comunitaria 1999", ha disposto la soppressione, nel primo comma della norma, dell'espressione che individuava dal punto di vista oggettivo i "contratti del consumatore" come quei contratti aventi "per oggetto la cessione dei beni o la prestazione di servizi". Secondo il P.G. tale novella - intesa ad ovviare agli inconvenienti derivanti dall'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti della Repubblica Italiana, disposta dalla Commissione Europea, in considerazione della mancata inclusione, nella normativa nazionale di recepimento, dei contratti stipulati tra un "professionista" ed un "consumatore" non aventi ad oggetto la fornitura di beni o di servizi - comporta quale immediata conseguenza sul piano interpretativo che la disciplina dei contratti del consumatore venga oggi connotata, esclusivamente sotto il profilo soggettivo, dalla qualità o dallo status delle parti: da un lato il consumatore, "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta" e dall'altro lato, il professionista, "la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto".
Da quanto sopra discende, secondo il P.G., che la pretesa della società ricorrente di escludere dall'ambito di applicazione della direttiva 93/13/CEE la fideiussione, non prevedendo la stessa prestazione al consumatore e di annoverarla, per contro, solo se accessoria ad un contratto di prestazioni di beni o di servizi stipulato da un consumatore, risulterebbe priva di giuridico fondamento, perché superata dalla nuova formulazione dell'art. 1469 bis cod. civ., come modificato dall'art. 25 della L. 526/1999 ed immediatamente applicabile al caso di specie.
Queste conclusioni, ad avviso della Corte, non sono fondate. Infatti, la menzionata modifica dell'art. 1469 bis è intervenuta quando la clausola derogativa della competenza, contenuta nel contratto di fideiussione, aveva già avuto applicazione con la richiesta di decreto ingiuntivo. Da ciò consegue. da un lato, l'insensibilità (delle applicazioni) della clausola rispetto allo ius superveniens che possa determinarne l'invalidità; d'altro canto, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo, confermandosi così, sotto altro profilo, l'irrilevanza nella specie della modifica del tenore dell'art. 1469 bis, 1^ co.. La validità della clausola deve essere, pertanto, valutata alla stregua del testo dell'art. 1469 bis anteriore alla novella del 1999. In proposito, ad avviso della Corte, non vi è dubbio che il contratto di fideiussione non rientra di per sè nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 1469 bis, nel testo anteriore alle modifiche del 1999, e cioè dei contratti con cui un "professionista" cede beni o fornisce servizi ad un "consumatore". È evidente, infatti, come ha notato la dottrina, che nell'ambito dei contratti bancari "attraverso la fideiussione non si attua ne' la cessione di beni ne' l'erogazione di servizi;
inoltre, la banca si presenta quale destinataria delle garanzie, e quindi il consumatore (in ipotesi, il fideiussore) non è mai destinatario di una prestazione da parte del professionista (in ipotesi, la banca garantita)".
Nè a diverse conclusioni si potrebbe giungere sulla base della sola direttiva 93/13/CEE, tenuto conto che nel caso di contrasto tra una direttiva comunitaria e la norma nazionale di attuazione, la prima, se sufficientemente dettagliata, può avere soltanto una efficacia diretta "verticale", e cioè nei rapporti tra il privato e lo Stato, e non anche una efficacia ,"orizzontale", nei rapporti cioè tra privati (v., per tutte, Cass. 20 novembre 1997, n. 11571 e Cass. 18 maggio 1999, n. 4817). Peraltro, sia la direttiva 93/13/CEE (art. 4) sia l'art. 1469 ter, 1^ co., precisano che il carattere vessatorio di una clausola è valutato, non solo tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto, ma anche "facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato da cui dipende" (art. 1469 ter cit.). In tale contesto la dottrina ha evidenziato che il rapporto che intercorre tra il contratto costitutivo del debito principale garantito ed il contratto costitutivo dell'obbligazione fideiussoria integra gli estremi del collegamento contrattuale;
fenomeno che ricorre quando due o più contratti, pur mantenendo ciascuno una propria individualità ed una propria autonoma causa, mirano nel loro insieme alla realizzazione di un'operazione economica complessa ed unitaria. Da ciò consegue che, se la fideiussione non è di per sè compresa nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 1469 bis (nel testo anteriore alla legge n. 526 del 1999), rientra in tale ambito quando accede, come nella specie, ad un contratto di cessione di beni o di servizi. Tale interpretazione, tenuto conto che la direttiva 93/13/CEE non esclude dal suo ambito operativo i contratti diversi da quelli di cessione di beni e fornitura di servizi, deve essere accolta poiché, secondo l'insegnamento della Corte di giustizia (sent. 19 novembre 1991, nel caso Francovich) il giudice nazionale è obbligato a scegliere, tra le diverse opzioni interpretative possibili, quella adeguatrice del diritto nazionale al diritto comunitario.
In conclusione, per la fideiussione che accede a contratti bancari deve ritenersi sussistente il requisito oggettivo per l'applicabilità della disciplina delle clausole abusive introdotta dalla legge n. 52 del 1996, anche nel vigore dell'art. 1469 bis nel testo anteriore alla legge n. 526 del 1999. Resta, tuttavia, l'ulteriore questione, attinente al requisito soggettivo di applicabilità della disciplina, della individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore e cioè la questione se detta qualità debba essere rivestita dal debitore principale, dal fideiussore o da entrambi. Coerentemente con quanto affermato in precedenza, la questione si deve risolvere nel senso che la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore. In tal senso è decisivo il carattere di accessorietà della fideiussione, in virtù del quale il contratto che costituisce l'obbligazione fideiussoria è collegato con il contratto costitutivo dell'obbligazione principale e proprio in virtù di tale collegamento rientra nell'ambito oggettivo di applicazione della direttiva. Nella specie, pertanto, poiché la fideiussione accede ad un contratto stipulato da un imprenditore collettivo, si deve escludere che ricorra il requisito soggettivo di applicabilità della disciplina delle clausole abusive nei contratti con i consumatori. La conclusione resta confermata, sotto altro profilo, dal rilievo che la fideiussione è stata prestata dall'amministratore unico della società garantita. Invero, guardando la sostanza economica di società di capitali i cui debiti nei confronti di creditori "forti", come le banche, vengono garantiti, come nella specie. dagli amministratori, si deve ritenere che, da un punto di vista economico, siano questi ultimi i reali imprenditori, sia pure attraverso lo schermo giuridico della società di capitali, che consente di limitare il rischio d'impresa al capitale sociale, salvo che nei confronti dei creditori "forti", capaci di esigere garanzie personali e reali.
Da quanto sopra consegue la validità della clausola derogativa della competenza contenuta nel contratto di fideiussione;
si deve, pertanto, cassare la sentenza emessa il 5 ottobre 1999 dal Tribunale di Pisa e si deve affermare la competenza di detto Tribunale.
P. Q. M.
accoglie il ricorso;
dichiara la competenza del Tribunale di Pisa;
cassa la sentenza emessa da detto Tribunale in data 5 ottobre 1999; condanna LE AV al rimborso delle spese del giudizio di cassazione liquidate, quanto agli onorari, in lire 6.000.000 e quanto agli esborsi in lire 426.400=
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2001