Sentenza 17 settembre 2014
Massime • 1
Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell'art. 195, comma quarto cod.proc.pen., non riguarda i casi in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario, già acquisita nel processo, ma è solo illustrativa di essa, essendo limitata a provare che non vi è contrasto tra la dichiarazione resa dal teste alla polizia giudiziaria e quella fornita dal medesimo nell'esame dibattimentale.
Commentari • 3
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Il vigente ordinamento processuale ammette la cd. testimonianza indiretta e consente al giudice di utilizzare, in mancanza della richiesta di parte di esaminare la fonte primaria, il contenuto delle informazioni che ha riferito il cd. teste "de relato": gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono però deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni (salvo che le dichiarazioni di contenuto narrativo siano state rese da terzi e percepite dall'operante "al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione delle medesime", in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un "dialogo tra teste e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/09/2014, n. 44219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44219 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2014 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento