Cass. pen., sez. I, sentenza 17/09/2014, n. 44219
CASS
Sentenza 17 settembre 2014

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Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell'art. 195, comma quarto cod.proc.pen., non riguarda i casi in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario, già acquisita nel processo, ma è solo illustrativa di essa, essendo limitata a provare che non vi è contrasto tra la dichiarazione resa dal teste alla polizia giudiziaria e quella fornita dal medesimo nell'esame dibattimentale.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/09/2014, n. 44219
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44219
Data del deposito : 17 settembre 2014

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