Sentenza 3 aprile 1999
Massime • 1
Chiesta dal venditore la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento da parte del compratore nel pagamento del prezzo, è preclusa al compratore, ai sensi dell'art. 1453 comma terzo cod. civ., l'eccezione di compensazione giudiziale del debito con un proprio credito, non ancora liquido ed esigibile, fondato su un diverso titolo negoziale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/1999, n. 3274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3274 |
| Data del deposito : | 3 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO Presidente
Dott. Franco PONTORIERI Consigliere
Dott. Michele ANNUNZIATA Consigliere
Dott. Giuseppe BOSELLI Cons. relatore
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MO MP e TT RI AN, elettivamente domiciliati in Roma, p.le delle Belle Arti, 3 presso l'avv. Alberto Galli, rappresentati e difesi dall'avv. Franco de Laurentiis giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ES NI e IN IA, elettivamente domiciliati in Roma, via Boccherini, 3 presso l'avv. Fernando Mancini, rappresentati e difesi dall'avv. Marcuccio Marcello giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 281/96 dep. 23/4/1996
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/98 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Boselli;
udito l'avv. Marcello Marcuccio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi TO NI e MA IA, premesso di avere venduto con rogito 27.10.1972 un terreno in Manduria ai coniugi geometra ON MP e MO RI AN;
che l'importo del prezzo ivi indicato, come già versato, in lire 960.000, era solo apparente ed ancora da versare, il prezzo effettivo essendo stato pattuito in lire 2.400.000 in scrittura privata coeva, prezzo non pagato dai compratori, tanto premesso, li convenivano avanti al tribunale di Taranto chiedendo la risoluzione del contratto e la condanna in solido al risarcimento del danno.
I convenuti, costituitisi, eccepivano la compensazione del debito del prezzo con il debito di controparte per prestazioni professionali del geometra ON, concludevano per il rigetto della domanda e proponevano domanda riconvenzionale di condanna degli attori in solido al pagamento del debito eccedente.
Il tribunale, con sentenza 15.10.1984, in accoglimento di domanda attorea, risolveva il contratto per inadempimento dei convenuti, in accoglimento della domanda riconvenzionale condannava gli attori al pagamento a favore dei convenuti della somma di lire 2.885.317; rigettava la domanda risarcitoria attorea e l'eccezione di compensazione proposta dai convenuti.
La corte d'appello di Lecce, in accoglimento dell'appello principale dei coniugi ON, con sentenza 13.02.1990, rigettava la domanda di risoluzione dei coniugi TO e, operata la compensazione dei debiti reciproci, condannava gli stessi, in solido, al pagamento a favore dei ON della somma di lire 485.317. Dichiarava inammissibile l'appello incidentale dei TO per essere stato tardivamente proposto contro statuizioni (accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento del corrispettivo dovuto al professionista convenuto) autonome rispetto a quelle investite dall'impugnazione principale. La Corte di cassazione, pronunciando con sentenza 17.11.1993 sul ricorso proposto dai coniugi TO, accoglieva il motivo di censura della pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale e dichiarava assorbito il motivo di censura del rigetto della domanda di risoluzione del contratto, cassava l'impugnata sentenza e rinviava la causa, per nuovo esame, ad altra sezione della corte d'appello di Lecce.
Rilevava la Corte suprema che l'ammissibilità dell'appello incidentale comportava l'esame da parte del giudice di rinvio della sussistenza o meno del credito opposto in compensazione dai ON e, conseguentemente, della questione (sollevata dai ricorrenti con il primo motivo di ricorso) relativa alla risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento dei compratori ON.
Il giudice del rinvio, con sentenza 14.03.1996, accertava il credito del geometra ON per prestazioni professionali a favore dei coniugi TO e confermava la pronuncia di primo grado di accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai ON per il predetto titolo, escludeva però la compensazione di detto credito con il credito dei venditori per il prezzo dell'immobile venduto e, ritenuta l'importanza dell'inadempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della vendita, confermava pure la sentenza del tribunale di risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento dei compratori.
Contro la sentenza i coniugi ON ricorrono per cassazione con tre motivi.
I coniugi TO resistono con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo - denunciando violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per avere ravvisato un loro "inadempimento colpevole" nella omessa corresponsione della "somma portata nella scrittura privata", idoneo ad "invalidare il contratto di vendita contenuto nell'atto notarile del 27.10.1972", mentre con detta scrittura si "determinava il vero prezzo di vendita" e si attribuiva un "diritto di credito" ai venditori, dando così origine ad un "rapporto distinto e autonomo che non influiva sulla validità del contratto di vendita per atto pubblico". Deducono altresì che il differimento del pagamento della somma di lire 2.400.000 (di cui alla predetta scrittura privata) ad un anno dalla stipula del rogito notarile, era avvenuto per permettere al geom. ON l'espletamento delle proprie prestazioni professionali a favore dei venditori e addivenire quindi ad una "compensazione finale dei debiti reciproci".
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 1455 c.c. e omessa motivazione, i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per avere "omesso di valutare l'importanza dell'inadempimento ... effettuando un'indagine unitaria coinvolgente tutto il comportamento del debitore ... con un giudizio di comparazione del comportamento delle parti ... tenendo conto dell'economia complessiva dell'atto e degli interessi sostanziali delle parti", tanto più che la sussistenza di "rapporti negoziali contestuali ... funzionalmente e teleologicamente collegati tra loro" doveva indurre alla "comparazione compensazione" delle rispettive "pretese"; lamentano altresì che "non si sia tenuto conto che i ricorrenti si sono adoperati, anche, ad eseguire l'offerta della somma richiesta dai resistenti ripetuta in sede giudiziale". Con il terzo motivo - denunciando violazione degli artt. 1241, 1242, 1243 c.c. "erronea e contraddittoria motivazione" - i ricorrenti deducono che, pur considerando "autonomi i rapporti dedotti in giudizio - vendita e prestazione d'opera -", nondimeno doveva operarsi la compensazione dei rispettivi debiti, il debito opposto in compensazione dai ricorrenti era infatti di facile e pronta liquidazione, come emerge dalla "documentazione prodotta". I motivi , che per connessione possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.
Costituisce accertamento definitivo che la somma di lire 2.400.000, indicata nella scrittura privata 27.10.1972, rappresentasse il prezzo reale della compravendita stipulata dalle parti con rogito notarile in pari data e che, conseguentemente, proprio in considerazione del rapporto sinallagmatico delle prestazioni (prezzo contro trasferimento di proprietà della cosa) il pagamento o meno del prezzo effettivamente pattuito rientrasse nella valutazione, da parte del giudice del merito, dell'adempimento della parte ai fini della pronuncia sulla domanda di risoluzione del contratto.
Su dette questioni si è infatti formato un giudicato implicito, onde non possono essere rimesse in discussione (come pretendono i ricorrenti con la prima censura del primo motivo).
Quanto poi al collegamento del contratto di compravendita con il contratto di opera professionale (con riferimento, in particolare, al rapporto tra la obbligazione dei compratori di pagare il prezzo, reale, di cui alla scrittura privata coeva al rogito, e la obbligazione dei venditori di pagare il corrispettivo delle prestazioni professionali: collegamento prospettato dai ricorrenti sul rilievo del "differimento" - previsto nella scrittura privata del pagamento - del prezzo e sull'assunto - volto ad escludere un proprio inadempimento che giustificasse la risoluzione della compravendita- che a prestazione d'opera professionale ultimata avrebbe operato la compensazione del debito del prezzo con il debito del corrispettivo per la prestazione professionale) detto collegamento è stato escluso dalla corte del merito in base alla valutazione del comportamento del professionista - acquirente (che all'intimazione dei venditori di pagare il prezzo nulla ebbe ad eccepire) e del contenuto della scrittura privata in oggetto (nulla attestante al riguardo), con valutazione in fatto, quindi, che, per essere adeguatamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità.
Esclusa la compensazione volontaria, la corte d'appello ha escluso pure la compensazione legale e giudiziale dei debiti reciproci sui rilievi, in fatto, che il credito del professionista non era liquido ed esigibile, ne' era di facile e pronta liquidazione;
in diritto, che, una volta domandata dai venditori la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento dei compratori dell'obbligazione di pagare il prezzo, era a questi precluso, dalla norma dell'art. 1453 c. III c.c., eccepire la compensazione del proprio debito per il prezzo con il debito dei venditori per il corrispettivo delle prestazioni professionali;
la estinzione per compensazione del predetto debito - in ipotesi di compensazione giudiziale- si sarebbe infatti verificata - in ragione della coesistenza con il credito del professionista - esclusivamente alla data della liquidazione giudiziale di quest'ultimo, allorché i compratori inadempienti -a seguito della intervenuta domanda di risoluzione del contratto- non potevano più, ai sensi dell'art. 1453 c. III c.c., adempiere la propria obbligazione.
La sentenza impugnata si regge, sui punti in esame, su motivazione adeguata, esente da vizi logici ed errori giuridici così da sottrarsi alle censure dei ricorrenti.
Una volta accertato l'inadempimento dei compratori, la valutazione della relativa importanza, ai fini della risoluzione del contratto di compravendita (art. 1455 c.c.), si trova argomentata, nell'impugnata sentenza, con motivazione succinta, ma sufficiente e logicamente coerente, proprio sul fondamentale rilievo dell'importanza da attribuirsi al "mancato pagamento dell'intero prezzo" pattuito, all'inadempimento, cioè, dell'obbligazione essenziale del compratore.
Al rigetto del ricorso consegue, per il criterio della soccombenza, la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese di questo procedimento.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di questo procedimento che liquida, quanto alle spese vive in lire 261.800, oltre lire 1.600.000 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 1999