Sentenza 22 aprile 2004
Massime • 1
Nell'ipotesi di sospensione condizionale della pena inflitta per la violazione dell'art. 1 sexies del D.L. n. 312 del 1985, l'inadempimento non può essere legittimamente giustificato in relazione alla presunta necessità del rilascio dell'autorizzazione paesistica per l'attività demolitoria, giacché tale attività di natura amministrativa ripristinatoria è volta all'effettivo recupero dello status quo ante e non implica solitamente alcuna trasformazione ambientale, ed è finalizzata a rimuovere le conseguenze della pregressa trasformazione illecita, eliminando il "vulnus" arrecato al preesistente assetto paesaggistico-territoriale, eccetto il caso in cui, per l'irreversibilità della compromissione dell'ambiente, si imponga una nuova sistemazione dei luoghi con innovazioni che astrattamente possono compromettere i valori del paesaggio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2004, n. 23226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23226 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 22/04/2004
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 526
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 46165/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA OL, n. a Catelbuono l'1/9/1950;
avverso l'ordinanza 25/07/2003 del Tribunale di Termini Imerese - Sezione distaccata di Cefalù, quale giudice dell'esecuzione. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE;
lette le richieste del P.M. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 25.7.2003 il Tribunale di Termini Imerese - Sezione distaccata di Cefalù, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex artt. 666 e 674 c.p.p. - su richiesta del P.M. - il beneficio della sospensione condizionale della pena di giorni 26 di arresto e lire 26 milioni di ammenda inflitta a ER OL - per la contravvenzione di cui all'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985 e reati connessi - da quello stesso Tribunale monocratico con sentenza del 24.5.2000, confermata dalla Cotte di Appello di Palermo il 4.10.2001 e divenuta definitiva.
Il beneficio della sospensione condizionale, con la sentenza di condanna, era stato subordinato alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, a spese e cura del condannato, entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza medesima ed i Carabinieri di Castelbuono, con nota del 6.2.2003, avevano comunicato che non vi era stato adempimento.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il ER, il quale ha eccepito:
- la "impossibilità giuridica" dell'adempimento, stante la riserva di potestà amministrativa, prospettando che egli aveva presentato al Comune di Castelbuono una richiesta di autorizzazione a demolire e che questa richiesta era stata rigettata con nota del 20.5.2003. Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, nell'ipotesi di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di determinati obblighi, l'inosservanza dell'obbligo, da parte del condannato, non comporta la revoca automatica del beneficio, poiché l'interessato può allegare la provata impossibflità dell'adempimento e spetta al giudice valutare la fondatezza dell'impedimento dedotto.
Nella specie:
- il ricorrente aveva realizzato in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, senza i prescritti titoli abilitativi, una tettoia, delle dimensioni in pianta di mt. 13, 70 x 10, 40, con altezza variabile da mt. 3, 50 a mt 4, 40, avente struttura in ferro bullonata in piastre ancorate nel cemento e ricoperta con lamierino zincato. La tettoia medesima veniva delimitata da un muro di sostegno anch'esso abusivo;
- aveva inoltrato istanze di sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/1985: per il muro di sostegno (prot. n. 3199/95) e per la edificazione di un nuovo fabbricato agricolo (in data 20.4.1999 e 4.5.1999);
- con istanza protocollata il 4.1.2002 aveva chiesto al Sindaco del Comune di Castelbuono l'autorizzazione per potere smontare la tettoia dianzi descritta;
- il dirigente dell'ufficio tecnico comunale, con nota del 20.5.2003 - riferita ad una non meglio specificata "richiesta di concessione edilizia per la edificazione di un nuovo fabbricato agricolo da realizzarsi in contrada Rosario, fg, 28, pile 30, 263 e 475" - aveva attestato "che nessuna autorizzazione può essere rilasciata al momento, perché è in atto un procedimento amministrativo in corso".
2. La documentazione in proposito prodotta dalla difesa non fornisce la prova della pretesa impossibilità giuridica di realizzare la prescritta rimessione in pristino dello stato dei luoghi, allorché si consideri che:
a) non è anzitutto dimostrato che l'attestazione del dirigente dell'ufficio tecnico comunale (in data 20.5.2003) si riferisca proprio alla richiesta di autorizzazione finalizzata al ripristino presentata il lontano 4.1.2002;
b) per l'attività demoliteria necessaria a realizzare la prescritta rimessione in pristino non occorreva alcun titolo abilitativo. Va rilevato, al riguardo, che l'ordine di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato - già previsto dal 2 comma dell'art. 1 sexies della legge n. 431/1985 ed attualmente disciplinato dall'art. 163 del D.Lgs n. 490/1999 - si pone come atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali.
La Corte Costituzionale ha affermato che esso costituisce un obbligo a carico del giudice -imposto per la più incisiva tutela di un interesse primario della collettività per la salvaguardia del valore ambientale presidiato dalla norma che lo prevede - e si colloca su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei poteri della Pubblica Amministrazione e delle valutazioni della stessa, configurandosi quale conseguenza necessaria sia dell'esigenza di recuperare l'integrità dell'interesse tutelato, sia del giudizio di disvalore che il legislatore ha dato all'attuazione di interventi modificativi del territorio in zone di particolare interesse ambientale (Corte Cosi, sentenza 20.7.1994, n. 318). L'ordine di ripristino in oggetto, pur costituendo una statuizione sanzionatoria giurisdizionale (che, conseguentemente, deve essere eseguita nelle forme previste dal codice di procedura penale), ha natura amministrativa ripristinatoria, finalizzata ad elidere gli effetti delle trasformazioni illecitamente apportate al preesistente assetto paesaggistico-territoriale ed a ricostituire lo "status quo ante".
L'attività rivolta all'effettivo ripristino, pertanto, non richiede previa autorizzazione paesistica, poiché non comporta trasformazione ambientate, ma rimuove le conseguenze di una trasformazione illecita ed incongrua, eliminando il "vulnus" arrecato al paesaggio, La necessità di un intervento autorizzatone dell'autorità preposta alla tutela del vincolo potrebbe profilarsi soltanto in quelle ipotesi (ben diverse dal caso in esame) in cui l'ambiente fosse stato irreversibilmente compromesso e sconvolto dall'intervento illecito, sicché l'attività di ripristino dovrebbe comunque comportare una nuova sistemazione dei luoghi, con innovazioni che si prospettano idonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio. Con riferimento, poi, alla disciplina urbanistica, deve evidenziarsi che, nel vigente assetto normativo, la mera demolizione (ove non espressamente vietata dagli strumenti urbanistici e purché non si tratti di demolizione parziale finalizzata a conferire un diverso assetto piano-volumetrico al manufatto cui inerisce) può essere realizzata mediante semplice denuncia di inizio attività, ma tale denuncia non è ovviamente richiesta per l'esecuzione della sanzione demolitoria (avente anch'essa natura ripristinatoria) applicata in sede amministrativa ovvero dal giudice penale.
Deve affermarsi, in conclusione, che correttamente il giudice ha considerato inesistente e pretestuosa l'addotta causa di "impossibilità giuridica" del ripristino.
3. Quanto alle istanze di accertamento di conformità (ex art. 13 della legge n. 47/1985) presentate dal condannato nel 1995 e nel
1999, va rilevato che sulle stesse già si era formato il silenzio- rifiuto in data anteriore a quella della pronuncia della sentenza di primo grado.
Va altresì evidenziato che U termine fissato per l'adempimento - per il principio della obbligatorietà ed effettività della pena - integra un elemento essenziale della concessione subordinata del beneficio ed entro la durata di esso deve essere assolto l'obbligo condizionante, salve le ipotesi (nella specie insussistenti) di impossibilità assoluta non dipendente da proprio atto volontario, sicché legittimamente, in sede esecutiva, dall'ingiustificato decorso infruttuoso di esso è stato fatto derivare il venire meno del beneficio.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 611 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2004