Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2004, n. 23226
CASS
Sentenza 22 aprile 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nell'ipotesi di sospensione condizionale della pena inflitta per la violazione dell'art. 1 sexies del D.L. n. 312 del 1985, l'inadempimento non può essere legittimamente giustificato in relazione alla presunta necessità del rilascio dell'autorizzazione paesistica per l'attività demolitoria, giacché tale attività di natura amministrativa ripristinatoria è volta all'effettivo recupero dello status quo ante e non implica solitamente alcuna trasformazione ambientale, ed è finalizzata a rimuovere le conseguenze della pregressa trasformazione illecita, eliminando il "vulnus" arrecato al preesistente assetto paesaggistico-territoriale, eccetto il caso in cui, per l'irreversibilità della compromissione dell'ambiente, si imponga una nuova sistemazione dei luoghi con innovazioni che astrattamente possono compromettere i valori del paesaggio.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2004, n. 23226
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23226
    Data del deposito : 22 aprile 2004

    Testo completo