CASS
Sentenza 7 marzo 2023
Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2023, n. 9665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9665 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH UE IA DE SU nato il [...] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
udito il PG MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avvocato FEDERICO CARNELUTTI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13 ottobre 2020 il Tribunale di Gorizia, in rito abbreviato, ha condannato IA de ES SA UQ alla pena di 8 anni di reclusione ed euro 60.000 di multa per i reati di cui agli artt. 12, comma 3, lett. a), b), d), comma 3-bis e comma 3-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 337 cod. pen. ed art. 635 cod. pen. commessi il 7 aprile 2019. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9665 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 17/01/2023 Con sentenza del 22 febbraio 2022 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena in 4 anni ed 8 mesi di reclusione e confermato per il resto la sentenza di primo grado. In particolare, l'imputato è stato ritenuto responsabile di aver procurato l'ingresso nel territorio dello Stato di 15 cittadini bengalesi trasportati a bordo di un furgone che guidava dalla Slovenia verso l'Italia, del reato di resistenza a pubblico ufficiale, perché ha tentato di investire gli operatori di polizia che in un posto di blocco hanno cercato di fermarlo, e del reato di danneggiamento aggravato, perché, nel tentativo di sfuggire alla polizia, ha distrutto le sbarre di chiusura della pista carichi eccezionali di un casello autostradale. Il ricorso verte soltanto sulla quantificazione della pena, che è stata determinata nella sentenza di secondo grado in questo modo: pena base per il reato dell'articolo 12: anni 12 di reclusione ed euro 225.000 di multa, ridotta per l'attenuante speciale della collaborazione ad anni 7 mesi 6 di reclusione ed euro 112.500 di multa, ridotta per attenuanti generiche ad anni 5 di reclusione ed euro 75.000 di multa, aumentata per fa continuazione con il reato dell'art. 337 di 1 anno e 6 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa e per il reato dell'art. 635 di 6 mesi di reclusione ed euro 600 di multa, ridotta per il rito ad anni 4 e 8 mesi di reclusione ed euro 51.200 di multa. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, in punto di pena base applicata per il reato dell'art. 12, in quanto la Corte d'appello, accogliendo il motivo di ricorso dell'imputato che contestava la inflizione di una pena prossima al massimo edittale, ha abbassato la pena ma in modo estremamente marginale (da 13 a 12 anni di reclusione) laddove il ragionamento della sentenza impugnata induceva a ritenere necessaria una mitigazione di pena più consistente, nonché in punto di pena inflitta in aumento per continuazione per il reato dell'art. 337 cod. pen., in quanto la Corte d'appello, accogliendo il motivo di ricorso dell'imputato che contestava la inflizione di un aumento di pena elevato, ha abbassato la pena ma in modo marginale (da 3 anni e 6 mesi a 1 anno e 6 mesi di reclusione) laddove il ragionamento della sentenza impugnata induceva a ritenere necessaria una mitigazione di pena più consistente in presenza di un reato punito con pena minima di 6 mesi. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in punto di aumento di pena per la continuazione con il reato dell'art. 337 cod. pen. in quanto sarebbe stata applicata anche pena pecuniaria pur se il reato è punito solo con pena detentiva. 2 3. La difesa dell'imputato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore generale, Maria Francesca Loy, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato, avv. Carnelutti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo deduce motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, in punto di pena base applicata per il reato dell'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 citato ed in punto di aumento per continuazione con il reato dell'art. 337 cod. pen. In particolare, in punto di individuazione della pena base, si sostiene che vi sarebbe contraddizione tra gli argomenti spesi dalla Corte d'appello per accogliere il motivo di appello che contestava la inflizione di una pena prossima al massimo edittale e la scelta di una pena che continua ad essere leggermente più mite, ma comunque prossima al massimo edittale. Il motivo è infondato. La motivazione della sentenza di primo grado in punto di pena inflitta in concreto è la seguente: "tenuto conto delle modalità dell'azione attentamente pianificata con il concorso di altri soggetti, dell'intensità del dolo particolarmente spiccata, dei motivi a delinquere, essendo preminente per il prevenuto l'esigenza di procacciarsi del denaro, anche illegalmente, della condotta susseguente al reato, il prevenuto ha mostrato di voler cambiare lo stile di vita frequentando corsi di formazione professionale e trovando un lavoro, può ritenersi adeguata...". Il giudice di primo grado, quindi, evidenzia elementi che inducono ad un giudizio negativo con un elemento positivo, derivante dal comportamento successivo dell'imputato, che li bilancia parzialmente. La motivazione della sentenza di secondo grado che corregge in melius la pena scelta dal giudice di primo grado è la seguente: "pur condividendo il giudizio in termini di elevata, ma non massima, gravità del reato per le modalità dell'azione e l'entità del pericolo causato a più categorie di soggetti, per contro, dal punto di vista soggettivo, è ricavabile da vari elementi un giudizio di non elevata capacità di delinquere del soggetto". Il giudice di secondo grado, quindi, conferma il giudizio di elevata gravità del reato (parametro dell'art. 133, comma 1, n. 1, cod. pen.) ma ritiene non elevata 3 la capacità a delinquere dell'imputato (parametro dell'art. 133, comma 1, n. 2, cod. pen.). In presenza di un parametro di valutazione che avrebbe dovuto condurre sul piano logico a scegliere una pena collocata nella parte alta della forcella edittale ed un parametro di valutazione che avrebbe dovuto condurre sul piano logico a scegliere una pena collocata nella parte bassa della forcella edittale, il giudice d'appello sceglie una pena collocata poco sopra della media edittale (la forcella edittale del reato va da 5 a 15 anni di reclusione). Questo discostamento dalla media edittale non è, però, contraddittorio con il percorso motivazionale, perché se da un lato il giudizio della Corte d'appello sulla gravità del reato è formulato in positivo ("elevata, ma non massima, gravità del reato"), quello sulla capacità a delinquere è espresso in modo molto più sfumato mediante una litote ("non elevata capacità di delinquere"), che non autorizza a trarre dalla sentenza un giudizio di scarsa o limitata, ma solo quella di "non elevata", capacità a delinquere dell'imputato. Ne consegue che sul piano strettamente -logico il percorso argomentativo della sentenza è idoneo a reggere un limitato spostamento in peius rispetto alla media edittale, quale quello in concreto effettuato dalla Corte d'appello nella individuazione della pena base. Il motivo non è fondato neanche quando censura la motivazione in punto di pena inflitta per l'aumento per continuazione con il reato dell'art. 337 cod. pen. Nella pronuncia di secondo grado la pena inflitta per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. si riduce dai 3 anni e 6 mesi, individuati dal giudice di primo grado, ad 1 anno e 6 mesi di reclusione;
la difesa ritiene che gli argomenti usati dalla Corte d'appello sull'art. 133 cod. pen. esposti al punto precedente avrebbero giustificato una riduzione ancora più consistente. In questo caso, però, il motivo di ricorso esonda dai limiti della censura alla illogicità della motivazione ed entra nel merito della decisione giudiziaria. Si è detto, infatti, che gli argomenti usati dalla sentenza in punto di dosimetria della pena hanno reso legittima la scelta di una pena leggermente superiore alla media edittale, e qui nel caso dell'art. 337 cod. pen., la sentenza d'appello, correggendo il giudice di primo grado, arriva ad infliggere addirittura una pena inferiore alla media edittale. Né le conclusioni mutano se si considera la pena della resistenza come reato satellite, perché un aumento di 1 anno e 6 mesi rispetto ad una pena base di 12 anni, significa che l'aumento è stato inferiore ad 1/6 della pena base;
si è trattato, quindi, di un aumento per moltiplicazione piuttosto contenuto. D'altronde, è vero, come si ricorda in ricorso, che l'art. 337 cod. pen. ha una pena edittale minima di sei mesi di reclusione, ma è anche vero che il reato di 4 resistenza può essere perpetrato mediante condotte molto diversificate, ed è stato ritenuto essere integrato anche da un esercizio di violenza piuttosto contenuto nei confronti del pubblico ufficiale (finanche meri strattonamenti e minacce verbali, v. Sez. 6, Sentenza n. 2104 del 16/12/2021, dep. 2022, Alberto, Rv. 282666, conforme Sez. 6, Sentenza n. 24554 del 22/05/2013, Bertini, Rv. 255734), con il solo limite negativo della "mera resistenza passiva" (Sez. U, Sentenza n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771). Nel caso in esame, si giudica il comportamento di una persona che ha sfondato con un furgone un posto in blocco mettendo a repentaglio la vita degli agenti di polizia che componevano la pattuglia, per cui era stata formulata in origine anche una imputazione di tentato omicidio, ed ha speronato autovetture durante la fuga, talchè non è illogico che il giudice di appello, pur diminuendo la pena, abbia ritenuto di discostarsi dal minimo edittale. 2. Il secondo motivo è dedicato ancora all'aumento di pena per il reato dell'art. 337 cod. pen., ma deduce che, in violazione di legge, la sentenza impugnata ha inflitto anche pena pecuniaria (più esattamente, 1.200 euro di multa), pur se il reato di resistenza è punito soltanto con pena detentiva. Il motivo è infondato. Come lo stesso difensore ha osservato nel corso della discussione in udienza, la sentenza di appello ha fatto applicazione di un principio di diritto enunciato da Sez. U, Sentenza n. 40983 del 21/06/2018, IA, Rv. 273750, che ha ritenuto che "se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave". Nel corso della discussione orale il difensore ha ritenuto che questa soluzione della pronuncia IA sia in contrasto con la soluzione scelta della stessa sentenza nell'ipotesi in cui il reato più grave sia punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa. In tal caso, secondo la pronuncia IA, "il giudice può operare l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 cod. pen.". Posto, però, che la soluzione della pronuncia IA in punto di aumento di pena per il reato satellite punito con pena congiunta è perfettamente conforme al principio generale della "perdita della autonomia sanzionatoria dei reati-satellite" (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714), con la conseguente natura di pena legale non solo di quella prevista dalla singola norma incriminatrice, ma anche di "quella risultante dall'applicazione delle varie disposizioni che incidono sul trattamento sanzionatorio" (pronuncia IA, paragrafo 5), l'argomento proposto dal ricorrente potrebbe viziare sul piano logico, al più, la soluzione 5 ellittica scelta dalla sentenza IA per il caso in cui il reato satellite è punito con pena alternativa, ma non quella oggetto di questo giudizio. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 20223.
udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
udito il PG MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avvocato FEDERICO CARNELUTTI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13 ottobre 2020 il Tribunale di Gorizia, in rito abbreviato, ha condannato IA de ES SA UQ alla pena di 8 anni di reclusione ed euro 60.000 di multa per i reati di cui agli artt. 12, comma 3, lett. a), b), d), comma 3-bis e comma 3-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 337 cod. pen. ed art. 635 cod. pen. commessi il 7 aprile 2019. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9665 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 17/01/2023 Con sentenza del 22 febbraio 2022 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena in 4 anni ed 8 mesi di reclusione e confermato per il resto la sentenza di primo grado. In particolare, l'imputato è stato ritenuto responsabile di aver procurato l'ingresso nel territorio dello Stato di 15 cittadini bengalesi trasportati a bordo di un furgone che guidava dalla Slovenia verso l'Italia, del reato di resistenza a pubblico ufficiale, perché ha tentato di investire gli operatori di polizia che in un posto di blocco hanno cercato di fermarlo, e del reato di danneggiamento aggravato, perché, nel tentativo di sfuggire alla polizia, ha distrutto le sbarre di chiusura della pista carichi eccezionali di un casello autostradale. Il ricorso verte soltanto sulla quantificazione della pena, che è stata determinata nella sentenza di secondo grado in questo modo: pena base per il reato dell'articolo 12: anni 12 di reclusione ed euro 225.000 di multa, ridotta per l'attenuante speciale della collaborazione ad anni 7 mesi 6 di reclusione ed euro 112.500 di multa, ridotta per attenuanti generiche ad anni 5 di reclusione ed euro 75.000 di multa, aumentata per fa continuazione con il reato dell'art. 337 di 1 anno e 6 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa e per il reato dell'art. 635 di 6 mesi di reclusione ed euro 600 di multa, ridotta per il rito ad anni 4 e 8 mesi di reclusione ed euro 51.200 di multa. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, in punto di pena base applicata per il reato dell'art. 12, in quanto la Corte d'appello, accogliendo il motivo di ricorso dell'imputato che contestava la inflizione di una pena prossima al massimo edittale, ha abbassato la pena ma in modo estremamente marginale (da 13 a 12 anni di reclusione) laddove il ragionamento della sentenza impugnata induceva a ritenere necessaria una mitigazione di pena più consistente, nonché in punto di pena inflitta in aumento per continuazione per il reato dell'art. 337 cod. pen., in quanto la Corte d'appello, accogliendo il motivo di ricorso dell'imputato che contestava la inflizione di un aumento di pena elevato, ha abbassato la pena ma in modo marginale (da 3 anni e 6 mesi a 1 anno e 6 mesi di reclusione) laddove il ragionamento della sentenza impugnata induceva a ritenere necessaria una mitigazione di pena più consistente in presenza di un reato punito con pena minima di 6 mesi. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in punto di aumento di pena per la continuazione con il reato dell'art. 337 cod. pen. in quanto sarebbe stata applicata anche pena pecuniaria pur se il reato è punito solo con pena detentiva. 2 3. La difesa dell'imputato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore generale, Maria Francesca Loy, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato, avv. Carnelutti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo deduce motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, in punto di pena base applicata per il reato dell'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 citato ed in punto di aumento per continuazione con il reato dell'art. 337 cod. pen. In particolare, in punto di individuazione della pena base, si sostiene che vi sarebbe contraddizione tra gli argomenti spesi dalla Corte d'appello per accogliere il motivo di appello che contestava la inflizione di una pena prossima al massimo edittale e la scelta di una pena che continua ad essere leggermente più mite, ma comunque prossima al massimo edittale. Il motivo è infondato. La motivazione della sentenza di primo grado in punto di pena inflitta in concreto è la seguente: "tenuto conto delle modalità dell'azione attentamente pianificata con il concorso di altri soggetti, dell'intensità del dolo particolarmente spiccata, dei motivi a delinquere, essendo preminente per il prevenuto l'esigenza di procacciarsi del denaro, anche illegalmente, della condotta susseguente al reato, il prevenuto ha mostrato di voler cambiare lo stile di vita frequentando corsi di formazione professionale e trovando un lavoro, può ritenersi adeguata...". Il giudice di primo grado, quindi, evidenzia elementi che inducono ad un giudizio negativo con un elemento positivo, derivante dal comportamento successivo dell'imputato, che li bilancia parzialmente. La motivazione della sentenza di secondo grado che corregge in melius la pena scelta dal giudice di primo grado è la seguente: "pur condividendo il giudizio in termini di elevata, ma non massima, gravità del reato per le modalità dell'azione e l'entità del pericolo causato a più categorie di soggetti, per contro, dal punto di vista soggettivo, è ricavabile da vari elementi un giudizio di non elevata capacità di delinquere del soggetto". Il giudice di secondo grado, quindi, conferma il giudizio di elevata gravità del reato (parametro dell'art. 133, comma 1, n. 1, cod. pen.) ma ritiene non elevata 3 la capacità a delinquere dell'imputato (parametro dell'art. 133, comma 1, n. 2, cod. pen.). In presenza di un parametro di valutazione che avrebbe dovuto condurre sul piano logico a scegliere una pena collocata nella parte alta della forcella edittale ed un parametro di valutazione che avrebbe dovuto condurre sul piano logico a scegliere una pena collocata nella parte bassa della forcella edittale, il giudice d'appello sceglie una pena collocata poco sopra della media edittale (la forcella edittale del reato va da 5 a 15 anni di reclusione). Questo discostamento dalla media edittale non è, però, contraddittorio con il percorso motivazionale, perché se da un lato il giudizio della Corte d'appello sulla gravità del reato è formulato in positivo ("elevata, ma non massima, gravità del reato"), quello sulla capacità a delinquere è espresso in modo molto più sfumato mediante una litote ("non elevata capacità di delinquere"), che non autorizza a trarre dalla sentenza un giudizio di scarsa o limitata, ma solo quella di "non elevata", capacità a delinquere dell'imputato. Ne consegue che sul piano strettamente -logico il percorso argomentativo della sentenza è idoneo a reggere un limitato spostamento in peius rispetto alla media edittale, quale quello in concreto effettuato dalla Corte d'appello nella individuazione della pena base. Il motivo non è fondato neanche quando censura la motivazione in punto di pena inflitta per l'aumento per continuazione con il reato dell'art. 337 cod. pen. Nella pronuncia di secondo grado la pena inflitta per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. si riduce dai 3 anni e 6 mesi, individuati dal giudice di primo grado, ad 1 anno e 6 mesi di reclusione;
la difesa ritiene che gli argomenti usati dalla Corte d'appello sull'art. 133 cod. pen. esposti al punto precedente avrebbero giustificato una riduzione ancora più consistente. In questo caso, però, il motivo di ricorso esonda dai limiti della censura alla illogicità della motivazione ed entra nel merito della decisione giudiziaria. Si è detto, infatti, che gli argomenti usati dalla sentenza in punto di dosimetria della pena hanno reso legittima la scelta di una pena leggermente superiore alla media edittale, e qui nel caso dell'art. 337 cod. pen., la sentenza d'appello, correggendo il giudice di primo grado, arriva ad infliggere addirittura una pena inferiore alla media edittale. Né le conclusioni mutano se si considera la pena della resistenza come reato satellite, perché un aumento di 1 anno e 6 mesi rispetto ad una pena base di 12 anni, significa che l'aumento è stato inferiore ad 1/6 della pena base;
si è trattato, quindi, di un aumento per moltiplicazione piuttosto contenuto. D'altronde, è vero, come si ricorda in ricorso, che l'art. 337 cod. pen. ha una pena edittale minima di sei mesi di reclusione, ma è anche vero che il reato di 4 resistenza può essere perpetrato mediante condotte molto diversificate, ed è stato ritenuto essere integrato anche da un esercizio di violenza piuttosto contenuto nei confronti del pubblico ufficiale (finanche meri strattonamenti e minacce verbali, v. Sez. 6, Sentenza n. 2104 del 16/12/2021, dep. 2022, Alberto, Rv. 282666, conforme Sez. 6, Sentenza n. 24554 del 22/05/2013, Bertini, Rv. 255734), con il solo limite negativo della "mera resistenza passiva" (Sez. U, Sentenza n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771). Nel caso in esame, si giudica il comportamento di una persona che ha sfondato con un furgone un posto in blocco mettendo a repentaglio la vita degli agenti di polizia che componevano la pattuglia, per cui era stata formulata in origine anche una imputazione di tentato omicidio, ed ha speronato autovetture durante la fuga, talchè non è illogico che il giudice di appello, pur diminuendo la pena, abbia ritenuto di discostarsi dal minimo edittale. 2. Il secondo motivo è dedicato ancora all'aumento di pena per il reato dell'art. 337 cod. pen., ma deduce che, in violazione di legge, la sentenza impugnata ha inflitto anche pena pecuniaria (più esattamente, 1.200 euro di multa), pur se il reato di resistenza è punito soltanto con pena detentiva. Il motivo è infondato. Come lo stesso difensore ha osservato nel corso della discussione in udienza, la sentenza di appello ha fatto applicazione di un principio di diritto enunciato da Sez. U, Sentenza n. 40983 del 21/06/2018, IA, Rv. 273750, che ha ritenuto che "se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave". Nel corso della discussione orale il difensore ha ritenuto che questa soluzione della pronuncia IA sia in contrasto con la soluzione scelta della stessa sentenza nell'ipotesi in cui il reato più grave sia punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa. In tal caso, secondo la pronuncia IA, "il giudice può operare l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 cod. pen.". Posto, però, che la soluzione della pronuncia IA in punto di aumento di pena per il reato satellite punito con pena congiunta è perfettamente conforme al principio generale della "perdita della autonomia sanzionatoria dei reati-satellite" (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714), con la conseguente natura di pena legale non solo di quella prevista dalla singola norma incriminatrice, ma anche di "quella risultante dall'applicazione delle varie disposizioni che incidono sul trattamento sanzionatorio" (pronuncia IA, paragrafo 5), l'argomento proposto dal ricorrente potrebbe viziare sul piano logico, al più, la soluzione 5 ellittica scelta dalla sentenza IA per il caso in cui il reato satellite è punito con pena alternativa, ma non quella oggetto di questo giudizio. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 20223.