Sentenza 21 gennaio 2014
Massime • 1
Il reato di esecuzione di nuove opere nella fascia di rispetto del demanio marittimo in assenza di autorizzazione (art. 1161 cod. nav.) non può essere dichiarato estinto per il rilascio dell'autorizzazione a seguito di silenzio-assenso, in quanto tale autorizzazione - in base al disposto dell'art. 55 cod. nav. - deve intendersi negata se entro novanta giorni l'amministrazione non abbia accolto la domanda dell'interessato e non rileva il successivo rilascio dell'autorizzazione a mantenere le opere in precedenza abusivamente realizzate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2014, n. 7782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7782 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 21/01/2014
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 139
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 32065/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modica;
in proc. c/:
1) DE FL GI DO GI, n. 2/10/1943 a MILANO;
2) ZZ IA UC, n. 11/02/1953 a PALERMO;
avverso la sentenza del GIP del Tribunale di MODICA in data 11/10/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons. Dott. GAETA Pietro che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, con trasmissione degli atti al Tribunale;
udite le conclusioni dell'Avv. Rustico Pietro del Foro di Modica, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del P.M.. RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modica ha proposto tempestivo ricorso avverso la sentenza del GIP del Tribunale di MODICA in data 22/10/2012, depositata in pari data, con cui gli imputati venivano assolti per non essere più il fatto loro ascritto previsto dalla legge come reato.
2. Dei due imputati, in particolare, il PM ne aveva chiesto il rinvio a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 55 e 1161 c.n.. Per avere, nella qualità di proprietario il primo e di comproprietario la seconda, mantenuto un edificio entro la fascia dei 30 mt. dal confine demaniale marittimo, senza essere in possesso della prevista autorizzazione.
3. Ricorre avverso la predetta sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modica, deducendo due motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., 3.1. Deduce, il P.M. ricorrente, con il primo motivo, l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 55 e 1161 c.n., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), nel punto in cui si sostiene in sentenza che, in esito alla modifica operata dal D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, art. 9 dell'art. 1161 c.n., la realizzazione di nuove opere in area privata ed entro la fascia di trenta metri dal confine con il demanio marittimo non sia più prevista dalla legge come reato.
Sostiene, in particolare, il PM ricorrente che la richiamata modifica legislativa non avrebbe determinato il venir meno del disvalore penale della condotta contestata, ma sarebbe frutto unicamente dell'opzione legislativa di procedere ad una diversa tecnica di formulazione della fattispecie, che non si limitasse solo allo specifico richiamo alle previsioni di legge degli artt. 55, 714 e 716 c.n., ma salvaguardasse ogni forma di sfruttamento o di aggressione delle zone prossime al demanio marittimo o agli aeroporti, in cui, trattandosi di superfici il cui godimento da parte dei privati coinvolge la gestione di beni di rilevante interesse collettivo, più sentita è l'esigenza di ordinata ed armonica fruizione. Richiamando anche i lavori parlamentari, il PM ricorrente sostiene, quindi, che, anche dopo la rimodulazione della disciplina, continuerebbe ad avere rilievo penale la previsione dell'art. 55 c.n., come del resto sarebbe confermato da alcune decisioni di legittimità successive alla richiamata modifica legislativa che non avrebbero mai ritenuto depenalizzata la fattispecie di cui all'art. 1161 c.n. riferita all'art. 55 citato.
3.2. Deduce, il P.M. ricorrente, con il secondo motivo, il vizio di contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), nel punto in cui si afferma in sentenza che il mancato richiamo, nel corpo dell'art. 1161 c.n., all'art. 55 c.n., ne escluderebbe la sanzionabilità, in tal modo operando un incomprensibile parallelo con la disciplina in tema di permesso di costruire, del tutto inconferente nella fattispecie. In sintesi, secondo il PM ricorrente, il riferimento (art. 55 c.n., comma 4) ad "un'autorizzazione per le costruzioni sui terreni prossimi al mare" consentirebbe di escludere la persistenza di un vincolo ex art. 1161 c.n., nuovo testo, sui fondi ricadenti nella predetta fascia di rispetto, essendo la loro condizione giuridica ormai sovrapponibile a quella di ogni altro terreno, in relazione al quale occorre comunque ottenere un permesso di costruire;
la necessità di ottenere detto permesso ed autorizzazione per la costruzione, non importerebbe, ex se, un vincolo per la proprietà privata (cui è comunque correlato lo ius aedificandi) e determinerebbe il venir meno della illiceità della relativa violazione specifica.
Tale affermazione, a giudizio del PM ricorrente, sarebbe del tutto sfornito di agganci dal punto di vista normativo, determinando inoltre notevoli disarmonie di sistema e pratici inconvenienti;
da lato, infatti, apparirebbe erroneo il richiamo alla disciplina in tema di diritto di costruire, in quanto quest'ultima riguarderebbe solo il regolare assetto del territorio, laddove le norme di cui agli artt. 55 e 1161 c.n., attengono ai valori più pregnanti della tutela dell'ambiente e del diritto alla fruizione collettiva dei beni demaniali;
dall'altro lato, ove si ritenesse depenalizzata la condotta contestata gli imputati, si avrebbe il risultato dissonante di ritenere che tale condotta non abbia conseguenze o che, a fronte della stessa, si innescherebbe comune ed incomprensibilmente la procedura sanzionatoria della rimessione in pristino stato, di cui all'art. 55 c.n., comma 5. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
4. Va premesso che, correttamente, il PM ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di proscioglimento emessa dal Gip ex art. 459 cod. proc. pen.. Ed infatti, come già autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010 - dep. 03/12/2010, Dalla Serra, Rv. 248378), la sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di decreto penale di condanna, può essere impugnata solo con ricorso per cassazione.
5. È, poi, fondato il primo motivo di ricorso.
Ed invero, come già recentemente affermato da questa Corte in fattispecie identica, l'autorizzazione prevista dall'art. 55 c.n. per l'esecuzione di nuove opere nella fascia demaniale di rispetto di trenta metri rientra tra i vincoli imposti alla proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo, la cui inosservanza determina la sussistenza del reato previsto dall'art. 1161 c.n.. Ne discende, quindi, che il mancato richiamo all'art. 55 c.n. da parte dell'art. 1161 c.n., come riformulato dal D.Lgs. n. 151 del 2006, art. 3 non ha comportato la depenalizzazione della condotta di inosservanza dell'autorizzazione del capo del compartimento da detto art. 55 prevista (Sez. 3, n. 37860 del 03/07/2013 - dep. 16/09/2013, P.G. in proc. Cicero, Rv. 256515).
6. Non rileva, infine, l'intervenuto rilascio della sanatoria per silenzio assenso, come documentato dalla difesa con la produzione documentale di cui all'ud. 21/01/2014; ed invero, come già chiarito da questa stessa Sezione (Sez. 3, n. 41268 del 21/09/2004 - dep. 22/10/2004, Deri, Rv. 230312), il reato di esecuzione di nuove opere nella fascia di rispetto del demanio marittimo in assenza di autorizzazione (art. 1161 c.n.) non può essere dichiarato estinto per il rilascio dell'autorizzazione a seguito di silenzio-assenso, in quanto tale autorizzazione - in base al disposto dell'art. 55 c.n. - deve intendersi negata se entro novanta giorni l'amministrazione non abbia accolto la domanda dell'interessato e non rileva il successivo rilascio dell'autorizzazione a mantenere le opere in precedenza abusivamente realizzate.
7. L'accoglimento del primo motivo di ricorso, esime questa Corte dall'esame del secondo motivo, da ritenersi quindi assorbito. La sentenza del Gip del Tribunale di Modica dev'essere dunque annullata.
A seguito del D.Lgs. n. 155 del 2012 il Tribunale di Modica, con decorrenza 13 settembre 2013, è accorpato al Tribunale di Ragusa;
ne consegue, pertanto, che l'annullamento dev'essere disposto con rinvio al predetto ufficio accorpante, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di RAGUSA. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2014