Sentenza 19 aprile 2007
Massime • 1
Le condotte previste dall'art. 2 d.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 (divieto di messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, prima della verifica eseguita dall'installatore), già contemplate dagli artt. 40 e 328 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 espressamente abrogati dall'art. 9, primo comma, lett. a) d.P.R. n. 462 del 2001, continuano ad essere penalmente sanzionate dall'art. 389, lett. c) d.P.R. n. 547 del 1955, applicabile alla nuova fattispecie per effetto del richiamo contenuto nel secondo comma dell'art. 9 del citato d.P.R., atteso il rapporto di continuità normativa tra l'art. 2 d.P.R. n. 462 del 2001 e le disposizioni abrogate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2007, n. 22843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22843 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 19/04/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1253
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 36479/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di IN JM, nato a [...] il 4 febbraio del 1921;
avverso la sentenza del tribunale di Latina del 18 febbraio del 2005;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale nella persona del Dott. Vito D'Ambrosio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avvocato Corrado De Simone,il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 18 febbraio del 2005, il tribunale di Latina dichiarava non doversi procedere nei confronti di IN JM in ordine ai reati ascrittigli perché gli stessi si erano estinti per prescrizione. Il IN era imputato dei seguenti reati:
a) del reato p. e p. dal D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 40 e 389, lett. e) perché, nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Latina, aveva consentito l'utilizzo dell'istituto scolastico adibito a scuola elementare "Camillo Caetani" in Latina Scalo, senza avere preventivamente e periodicamente provveduto alla verifica e al controllo dello stato di manutenzione ed efficienza dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
b) del reato p. e p. dal D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 328 e 389, lett. b), perché, nella medesima qualità, aveva consentito l'utilizzo dell'impianto elettrico del plesso scolastico di cui al capo precedente senza avere preventivamente provveduto ad effettuare la denuncia del relativo impianto di terra all'I.S.P.E.S.L.;
c) del reato p. e p. dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 374, comma 1 e art. 389, lett. b), perché, nella medesima qualità, aveva omesso di tenere in buono stato di conservazione ed efficienza una porzione del plesso scolastico di cui al precedente capo a), in particolare con riferimento alla tinteggiatura di alcuni locali, alla sostituzione di alcuni rubinetti dei lavabi nei servizi igienici e delle soglie scheggiate;
d) del reato p. e p. dal D.P.R. n. 303 del 1956, art. 7, comma 1, lett. e), e art. 58, lett. a), perché, nella medesima qualità, aveva consentito l'utilizzo del plesso scolastico di cui al precedente capo a), nonostante che lo stesso non fosse ben difeso contro l'umidità lungo le murature interne dell'istituto con conseguente distacco e caduta dello strato superficiale d'intonaco Fatti accertati il 13 marzo ed il 18 aprile del 2000.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato denunciando:
1) l'insussistenza dei reati di cui ai capi a) e b) perché le norme incriminatici erano state abrogate dal D.P.R. 22 ottobre del 2001, n. 462, art. 9;
2) la violazione dell'art. 129 c.p.p., per avere il tribunale omesso di rilevare cause di proscioglimento nel merito ancorché emergenti dagli atti processuali, in quanto la scuola aveva un proprio dirigente e la manutenzione degli edifici pubblici rientrava nel settore dei lavori pubblici diretto dal dirigente comunale ing. Viglialoro Mario identificato dagli organi ispettivi dell'ASL quale contravventore, tanto e vero che allo stesso i verbalizzanti avevano concesso proroga fino al 13 ottobre del 2000 per eliminare gli inconvenienti riscontrati nell'edificio scolastico e che il predetto ingegnere, con nota del 5 ottobre del 2000, aveva comunicato di "avere ottemperato a quanto prescritto nel verbale di accertamento";
3) la nullità del capo C) dell'imputazione per la sua genericità e per la non riconducibilità della condotta ascritta alla norma violata, avuto anche riguardo al fatto che la qualifica di datore di lavoro potrebbe tutt'al più competere al dirigente scolastico e non al sindaco;
4) la nullità del capo d) dell'imputazione per la sua genericità e per la non riconducibilità della condotta alla norma violata, posto che non risultava da alcun documento o testimonianza che i locali della scuola non fossero difesi contro l'umidità: il distacco di una parte superficiale dell'intonaco era ascrivibile ad una molteplicità di cause, compresa la vetustà dell'immobile.
IN DIRITTO
Preliminare è l'esame del primo motivo con cui si deduce l'avvenuta abrogazione dei reati contestati ai capi a) e b) dell'imputazione ad opera del D.P.R. n 462 del 2001, art.
9. Il motivo non è fondato. Invero, secondo l'orientamento prevalente di questa corte, il precetto D.P.R. n. 547 del 1955, abrogati artt 40 e 328 ha trovato continuità normativa nelle nuove disposizioni del D.P.R. n. 462 del 2001 ("regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi"). Infatti, è vero che il D.P.R., art. 9, comma 1, lett. a), in questione recita testualmente che sono D.P.R. n. 547 del 1955, abrogati artt. 40 e 328 ma è altrettanto certo che il fatto oggetto delle norme abrogate trova continuità normativa nelle disposizioni del D.P.R. n. 462 del 2001 e, precisamente, nell'art. 2 (Messa in esercizio e omologazione dell'impianto"). La riprova della salvezza delle disposizioni penali è desumibile con certezza dal D.P.R. n.462 del 2001, art. 9 il quale, dopo aver ribadito al comma 1 le già
disposte abrogazioni, al comma 2, dispone testualmente che "i riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento": ciò, per quanto riguarda il caso in esame, significa che la sanzione penale relativa agli abrogati artt. 40 e 328, contenuta nel D.P.R. n. 547 del 1955, art. 389, comma 1, lett. c), è ora relativa alle nuove disposizioni. Siffatta interpretazione è conforme al prevalente orientamento di questa corte (cfr Cass. n 26389 del 2005; 2947 del 28 gennaio 2004; n 35381 del 10 settembre del 2003). La diversa opinione espressa con la sentenza n 12360 del 1 aprile del 2005 è rimasta isolata e comunque non è condivisibile per le ragioni già espresse da questa sezione con le decisioni dianzi riportate che vengono ora ribadite.
È invece fondato il secondo motivo
A seguito della riforma delle autonomie locali attuate nel 1990 e rimarcata con la L. n 127 del 1997 e con il D.Lgs. n 267 del 2000, con cui si è separata la funzione politica da quella amministrativa che è stata attribuita ai singoli dirigenti ratione materiae, il soggetto tenuto a disporre le misure richieste dalla legge per l'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro non è più il sindaco ma il dirigente dei singoli settori. Agli organi politici compete il compito di stabilire gli obiettivi da raggiungere e di stanziare le relative risorse mentre la responsabilità della gestione spetta ai dirigenti dei singoli settori aventi autonomia finanziaria e gestionale Una responsabilità penale del sindaco può configurarsi o per la mancata predisposizione delle relative risorse, essendo quello della sicurezza un'esigenza prioritaria, ovvero qualora risulti che fosse a conoscenza della situazione antigiuridica ed abbia omesso di provvedere senza giustificazione. Invero, a norma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 109 (T.U.E.L.) approvato con D.Lgs. n 267 del 2000 ai dirigenti comunali spetta la direzione degli uffici e dei relativi servizi secondo i criteri e le norme dettate dai relativi Statuti. Il D.Lgs. n 626 del 1994, art. 2 relativamente alle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'individuazione del soggetto tenuto all'adozione delle misure di sicurezza nell'ambiente del lavoro, considera datore di lavoro il dirigente al quale spettano poteri gestionali (cfr Cass. 47249 del 2005; Cass. 19634 del 2003;
Cass. 2297 del 1999). Nella fattispecie i fatti indicati nel capo d'imputazione non sono stati attribuiti al sindaco per la mancata designazione di un dirigente o responsabile ovvero per non essere intervenuto nonostante la segnalazione da parte del dirigente scolastico, ma solo per la sua qualità di legale rappresentante del comune, come se tra i compiti del sindaco rientrasse anche quello di controllare periodicamente la rubinetteria dei servizi igienici, lo stato di conservazione dell'intonaco o quello dell'impianto elettrico degli edifici scolastici nonostante la presenza di un direttore didattico, che essendo quotidianamente a contatto con l'edificio ha l'obbligo di segnalare eventuali inconvenienti ove non possa provvedere direttamente, e la nomina di dirigenti responsabili della manutenzione degli edifici pubblici.
I fatti contestati non sono quindi ascrivibili al prevenuto .Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'imputato non ha commesso i fatti che gli sono stati attribuiti. In proposito va rilevato che la suprema corte, in presenza di una causa estintiva del reato, può dichiarare l'insussistenza del fatto o l'estraneità del prevenuto, allorché la causa di proscioglimento nel merito risulti dalla sentenza impugnata ovvero da atti processuali specificamente indicati dal ricorrente, senza la necessità di procedere ad una rivalutazione del materiale probatorio.
Siffatte condizioni ricorrono in maniera palese nella fattispecie avuto riguardo: a) al fatto che i reati sono stati attribuiti al prevenuto per la sola qualità di legale rappresentante del comune in contrasto con quanto disposto dalle leggi prima citate sulla separazione della sfera politica da quella gestionale;
b) al fatto che il giudice di merito non ha indicato la ragione per la quale non ricorrevano cause di proscioglimento nel merito;
c) al fatto che l'edificio scolastico in questione aveva un proprio dirigente al quale competeva l'obbligo di segnalare l'inconveniente qualora non avesse avuto i mezzi per disporre direttamente;
C) al fatto che la manutenzione degli edifici pubblici rientra nei compiti attribuiti al dirigente del settore che nella fattispecie era stato nominato ed individuato dagli stessi ispettori nella persona dell'ing. Viglialoro.
L'accoglimento di tale motivo di ricorso rende superfluo l'esame degli altri.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 620 c.p.p.. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non ha commesso il fatto.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2007