Sentenza 10 febbraio 1998
Massime • 1
In tema di modificazione dell'imputazione, fatto diverso -che legittima la contestazione all'imputato presente anche senza il suo consenso- è quello con connotati materiali anche difformi da quelli descritti nel capo d'imputazione ma storicamente invariato nei suoi elementi costitutivi (condotta, oggetto), inclusi i riferimenti spazio-temporali, sicché, se questi sono alterati, si tratta di un fatto nuovo.
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- 1. Il ''fatto diverso'' secondo l'interpretazione dell'articolo 423, comma 1, c.p.p.Accesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 29 novembre 2022
- 2. Quando il fatto può ritenersi diverso a norma dell’art. 423, co. 1, c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2022
Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 423) 1. La questione Nel corso di una udienza preliminare tenutasi dinanzi del Tribunale di Torino, il Pubblico ministero modificava una delle imputazioni ascritte agli imputati nel senso che, in luogo del delitto di concorso, quali componenti del collegio sindacale di due società di capitali, nei reati bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, contestava il reato di concorso in bancarotta semplice per aver aggravato il dissesto omettendo di fare denuncia ex art. 2409 cod. civ., contestazione, questa, comprensiva anche dell'originaria imputazione di cui al capo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/02/1998, n. 5405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5405 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. De Aloysio Ugo Presidente del 10.2.1998
1. Dott. Iacubino Matteo Consigliere SENTENZA
2. " De GR EN NO " N. 361
3. " AC VA " REGISTRO GENERALE
4. " LA CO " N. 25312/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
1) HE AN
2) BE RE, n. Reggio Calabria, 18.9.1968 3) ZA IC, n. Locri 16.11.1970
4) ZA IC, n. Portigliola 7.11.1974
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 4.3.1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LA
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. G. Viglietta che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla posizione del OL e rigetto nel resto per il ricorso del P.G.;
l'inammissibilità dei ricorsi dei ZA, il rigetto del ricorso del BE.
Uditi i difensori avv. Foti di Torino per ZA cl. 70 e 74, HE e LA, che chiede l'accoglimento per i ZA e il rigetto per HE e LA;
avv. Zanaldo per OL, che chiede il rigetto del ricorso del P.G.;
1. - Con sentenza del Tribunale di Torino del 4 aprile 1996 ZA IC, classe 1970, ZA IC, classe 1974, e OL AN venivano condannati per concorso in detenzione continuata a fine di spaccio di quantità imprecisata di cocaina ed eroina, nonché di grammi 951 di cocaina e di grammi 431,5083 di eroina, ceduta a BE RE, che pure veniva condannato. Lo ZA, classe 1970, veniva condannato con la continuazione anche per il reato di detenzione illegale di quattro pistole, cinque fucili, un missile, tre bombe a mano e 443 cartucce di vario calibro e per quello di ricettazione di tre dei fucili e di una delle pistole. Per l'acquisto e la successiva cessione a persone non identificate di parte degli stupefacenti venivano infine condannati HE AN e LA IC.
Proprio quest'ultima condanna veniva annullata dalla Corte d'appello di Torino, di conserva con la declaratoria di nullità per violazione dell'art. 423 c.p.p. del decreto con cui il GUP aveva disposto il giudizio per imputazioni relative a fatti nuovi senza il consenso degli imputati. Con la stessa sentenza la Corte assolveva il OL per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p. e riduceva, per effetto della concessione delle attenuanti generiche, la pena inflitta allo ZA classe 1970, confermando nel resto la sentenza del Tribunale.
Ricorrono per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino e tutti gli imputati condannati;
resiste al ricorso del P.G. con memoria di replica il OL.
2. - Con il primo motivo svolto dal P.G., che conviene esaminare preliminarmente per la sua autonomia anche rispetto a quelli posti a sostegno dei ricorsi degli imputati, si deduce l'inosservanza di norme processuali con riferimento alla ritenuta applicabilità dell'art. 423 cpv. c.p.p., che richiede quale presupposto per la nuova contestazione il consenso dell'imputato solo quando si tratti di un fatto nuovo e non di un fatto diverso, risultante dalla migliore specificazione del reato già contestato, o al massimo di un reato connesso ex art. 12 lett. b) c.p.p. Il ricorso è infondato. Risulta dalla sentenza impugnata, ed è pienamente riconosciuto dal ricorrente, che l'azione penale nei confronti del HE e del LA era stata inizialmente esercitata per concorso nello stesso reato ascritto ai due ZA ed al OL. Nella nuova imputazione, formulata dal P.M. senza il consenso degli imputati nel corso dell'udienza preliminare e recepita nel decreto che disponeva il giudizio, non figurava più il concorso ma un autonomo reato (non più di detenzione dell'intero quantitativo di droga, ma) di acquisto e di cessione di quantità imprecisate di droga a persone non identificate (con esclusione del BE, cui fa riferimento il capo d'imputazione relativo al concorso) solo a partire dalla fine di giugno 1994 (e non anche in precedenza);
inoltre, il reato contestato al LA risulta commesso non solo in Torino, come nell'originario capo di imputazione, ma anche in Bologna. Pienamente fondata appare perciò la conclusione della Corte, secondo cui tra i due capi di imputazione risultano "differenze di oggetto, modi, tempi e, nel caso del solo LA, anche luoghi", tali da configurare una nuova imputazione come tempestivamente dedotto dagli stessi imputati nel corso dell'udienza preliminare.
Diverso è, invero, il fatto con connotati materiali anche difformi da quelli descritti nel capo d'imputazione (v. per una recente applicazione Cass. 3253/96, Santese, CED 205778) ma storicamente invariato nei suoi elementi costitutivi (condotta, oggetto), inclusi i riferimenti spazio - temporali, che invece nella specie risultano alterati. Nè a salvare la contestazione dalla nullità conseguente alla mancanza di consenso degli imputati vale l'ipotesi, avanzata subordinatamente dal ricorrente, che il fatto, ancorché nuovo, sarebbe connesso a quello originariamente contestato, giacché non si versa nell'ipotesi di pluralità di reati attribuiti alla stessa persona ma nell'ipotesi di reati in rapporto (non di connessione, ma) di reciproca esclusione, nel senso che il riconoscimento dell'uno esclude l'altro: ed invero, per il reato originariamente contestato risulta chiesto e ottenuto il proscioglimento degli imputati. 3. - Con il secondo motivo il P.G. denuncia la mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'assoluzione del OL, sottoponendo a critica puntuale la valutazione in senso non univocamente colpevolistico di alcune circostanze di fatto: il possesso da parte dei cugini ZA della chiave della cantina (in cui furono rinvenute armi e droga) di pertinenza dell'alloggio del OL;
la loro circospezione nell'accertarsi, prima di entrare nella cantina, che il OL non fosse in casa, suonando due volte il campanello;
l'avere il OL un conto bancario in rosso ed un'attività di decoratore;
la mancanza di intercettazioni telefoniche dimostrativa di un suo coinvolgimento nel traffico, escluso dagli stessi ZA;
la coabitazione del OL con altra persona, tuttavia non rinviata a giudizio;
il fatto che il OL, tornato a casa e trovatala a soqquadro per l'ispezione subita dalla Guardia di finanza, abbia chiamato lo zio piuttosto che i carabinieri.
Le censure appaiono inammissibili o manifestamente infondate alla difesa del OL, che peraltro deduce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso perché privo di richieste nei suoi confronti ai sensi dell'art. 581 lett. b) c.p.p. (l'annullamento della sentenza viene richiesto nei confronti di altri imputati e non anche del OL). L'inammissibilità nel merito viene dedotta dalla riproposizione nel ricorso di un diverso apprezzamento delle risultanze processuali e di tutti gli argomenti trattati dalla Corte, mentre la manifesta infondatezza dall'immunità della motivazione da vizi logici riguardanti il suo iter o struttura razionale. Tali rilievi sono fondati. Posto che il ricorso è ammissibile alla stregua dell'art. 581 lett. b) c.p.p. - l'omissione del nome del OL nelle conclusioni apparendo il frutto di un mero errore materiale alla stregua non solo del contenuto ma anche dell'intestazione del ricorso del P.G (che indica il nome del OL e la decisione di assoluzione, di cui ci si duole) -, ne va, nondimeno, rilevato un contenuto di censure su accertamenti ed apprezzamenti di fatto tendenti ad una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Il giudice di merito ha dato delle circostanze sopra riportate una valutazione non univoca al fine del giudizio di responsabilità del OL, evidenziando per ciascuna puntualmente l'interpretazione in senso innocentista giustapposta a quella colpevolista accolta dal primo giudice, che pertanto ha ritenuto prova non sufficiente. Si tratta di valutazioni che in questa sede vanno considerate non nel merito, come convincenti o persuasive, ma nel metodo, che dev'essere quello della completezza dell'esame e della correttezza e congruità logica dei vari passaggi attraverso i quali si snoda il ragionamento e si perviene alla conclusione: cioè, nella coerenza interna e non esterna, alla stregua di altre valutazioni, pure legittime e logiche da un diverso punto di osservazione, ma non risultanti dal testo perché non condivise dal giudice della sentenza impugnata. Sotto questo profilo va riconosciuta la razionalità dell'apparato argomentativo e della struttura della motivazione, che nondimeno si fa carico correttamente di confutare il valore univoco attribuito dal giudice di primo grado alle medesime circostanze considerate equivoche.
4. - Con il terzo motivo il P.G. denuncia la mancanza di motivazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche allo ZA classe 1970. Ma in realtà è lo stesso ricorrente a riconoscere che la motivazione esiste ed è fondata sullo stato di incensuratezza dell'imputato, che la Corte - con giudizio in fatto difforme da quello del Tribunale, ma esente da censure in questa sede - ha ritenuto non trascurabile, anche in considerazione del "tetto oggettivamente non lieve previsto per i reati a lui ascritti", solo per il fatto che da intercettazioni telefoniche erano risultati contatti tra l'imputato ed altri pregiudicati.
In conclusione il ricorso del P.G. va sotto ogni aspetto rigettato. 5. - Ad analoga conclusione porta l'esame dei ricorsi degli imputati condannati, a cominciare da quello dello ZA IC classe 1970, che si duole dell'inosservanza degli artt. 132 e 133 c.p. nella determinazione della pena base superiore (dieci anni) al minimo edittale. In realtà la Corte ha ritenuto di concedere le attenuanti generiche anche in considerazione, come detto, del "tetto oggettivamente non lieve previsto per i reati a lui ascritti": si tratta di bilanciamento tra una pena di non molto superiore al minimo e la riduzione della stessa per effetto delle attenuanti generiche, secondo una valutazione discrezionale non censurabile in questa sede. 6. - ZA IC classe 1974 denuncia la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, basata sugli stessi argomenti contenuti nella sentenza di primo grado senza lo svolgimento di una penetrante disamina degli stessi alla luce di quelli addotti dalla difesa. Il ricorso è infondato al limite dell'inammissibilità, la mancanza o manifesta illogicità della motivazione non potendo consistere in una disamina che si assume non penetrante. In ogni caso, è agevole il riconoscimento che la Corte ha puntualmente esaminato l'argomentazione difensiva dell'incontro casuale con il cugino: la fidanzata ha escluso che fosse in previsione, come sostenuto dall'imputato, un appuntamento con lui quel pomeriggio;
la sua condotta, osservata attentamente dagli agenti intervenuti, era configurabile come "palo", non essendo stato addotto dall'imputato alcun elemento di fatto contrastante con quelli osservati dagli agenti. Nè esiste l'asserita contraddizione in un punto della motivazione, risultando dal contesto che l'imputato prese contatti con il LA per assumere un ruolo autonomo dal cugino nell'attività di spaccio.
Il ricorso va quindi rigettato.
7. - Il ricorso del BE si articola su quattro motivi. Con il primo si denuncia la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità, avendo la Corte omesso completamente di prendere in esame la principale argomentazione addotta a sostegno dell'estraneità dell'imputato, l'essere cioè il suo arresto avvenuto non contestualmente ma a distanza di circa cento metri da quello dei cugini ZA e ad opera non degli stessi agenti, trascurando inoltre di considerare le obiezioni formulate nell'atto di appello alla tesi accolta dal giudice di primo grado, secondo cui l'incontro della mattinata, prima dell'arresto, tra il BE e i due ZA aveva avuto ad oggetto non la cessione di droga ma l'intervento dello ZA classe 1970 nella trattativa per l'acquisto di un'autovettura. Tali argomenti erano comunque tali, sotto diverso profilo, da offrire una chiave interpretativa diversa degli elementi di fatto sottoposti al vaglio della corte e quindi da privarli del requisito della gravità: con il secondo motivo si denuncia appunto la violazione dell'art. 192 c.p.p. Entrambi i motivi sono infondati.
La Corte ha motivato il giudizio di responsabilità del BE con la testimonianza di un ufficiale operante, secondo cui i due ZA si erano diretti a piedi proprio verso l'autovettura a bordo della quale egli si trovava, procedendo all'arresto dei due spacciatori "proprio nell'attimo in cui stava per avvenire lo scambio". Si tratta di motivazione esauriente è logica, che rende all'evidenza inconferente il fatto che per modalità operative determinate da insindacabili priorità d'urgenza l'arresto del BE non sia stato contestuale. D'altro canto, l'episodio della cessione seguiva un altro incontro tra i tre imputati, che secondo la Corte non poteva che essere preordinato a quello successivo: a tale convincimento la Corte è pervenuta sulla base non solo della constatazione della consecutio tra i due incontri, ma anche della incredibilità della tesi sulla trattativa per l'acquisto di un'autovettura, che viceversa risultava già definita. Il richiamo ad alcune deposizioni che, secondo il ricorrente, proverebbero che le trattative non erano ancora definite comporta una rivisitazione della prova preclusa in sede di legittimità, per i motivi accennati in sede di esame degli altri ricorsi, e in collisione con il principio di attribuzione esclusiva al giudice di merito del potere di valutazione della prova secondo il suo libero convincimento (art. 192 c.p.p.). Questa considerazione vale anche a ritenere infondato il terzo motivo del ricorso, con cui si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 56 c.p., non potendosi individuare nel primo incontro tra i tre il momento consumativo del reato data la mancanza di prova dei termini e delle modalità dell'accordo. Compiendo, infatti, una valutazione unitaria degli elementi probatori, secondo il principio fondamentale desumibile dall'art. 192 cit., la Corte aveva - si ripete, in maniera non illogica - motivato che l'incontro della mattina era avvenuto "evidentemente per accordarsi per tale consegna".
Del tutto infondato è infine il quarto motivo riguardante la mancanza di motivazione sulla richiesta di contenimento della pena nel minimo: la Corte ha, infatti, osservato che tutti gli elementi positivi della sua personalità, evidenziati con l'atto di appello (incensuratezza, inserimento sociale, ecc.), erano stati già presi in considerazione dal Tribunale, che appunto perciò aveva concesso le attenuanti generiche e quella speciale della lieve entità del fatto, "sicché non vi è alcuna ragione per una nuova riduzione della pena inflitta". La motivazione, quindi, non manca e va esente da censure in sede di legittimità.
PQM
La Corte di cassazione rigetta i ricorsi del P.G. e degli imputati e condanna costoro in solido al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 1998