Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/02/1998, n. 5405
CASS
Sentenza 10 febbraio 1998

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In tema di modificazione dell'imputazione, fatto diverso -che legittima la contestazione all'imputato presente anche senza il suo consenso- è quello con connotati materiali anche difformi da quelli descritti nel capo d'imputazione ma storicamente invariato nei suoi elementi costitutivi (condotta, oggetto), inclusi i riferimenti spazio-temporali, sicché, se questi sono alterati, si tratta di un fatto nuovo.

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  • 1Il ''fatto diverso'' secondo l'interpretazione dell'articolo 423, comma 1, c.p.p.Accesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 29 novembre 2022

  • 2Quando il fatto può ritenersi diverso a norma dell’art. 423, co. 1, c.p.p.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2022

    Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 423) 1. La questione Nel corso di una udienza preliminare tenutasi dinanzi del Tribunale di Torino, il Pubblico ministero modificava una delle imputazioni ascritte agli imputati nel senso che, in luogo del delitto di concorso, quali componenti del collegio sindacale di due società di capitali, nei reati bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, contestava il reato di concorso in bancarotta semplice per aver aggravato il dissesto omettendo di fare denuncia ex art. 2409 cod. civ., contestazione, questa, comprensiva anche dell'originaria imputazione di cui al capo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/02/1998, n. 5405
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5405
Data del deposito : 10 febbraio 1998

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