Sentenza 14 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/01/2002, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2002 |
Testo completo
CORTE OSAZIONE REPUBBLICA A0 0338/02 Richie opia studio IL SOLE 24 ORE 3.10. 14 GEN. 2002 IN NON EL POR ITALIANO IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati - Presidente Vol. 19/3/01 Dott. Rafaele CORONA - Consigliere rel. Crou. 634 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Rep 34 Dott. Rosario DE JULIO ** Dott. Carlo CIOFFI Dott. Giovanni SETTIMJ 66 ha pronunciato la seguente SENTENZA OGGETTO: sul ricorso iscritto al n. 6731/2000 R.G. proposto RISOLUZIONE da DEL CONTRATTO COOPERATIVA EDILIZIA PARCO VERDE DI SANGEMINI S.R.L., in persona del Presidente del C. di A. Geom. Antonio Pappalardo, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Conciliazione n. 44, presso lo studio dell'Avv. Gian Roberto Caldara, difesa dagli Avv. Luigi Santaniello e Luigi Zingarelli in virtù di procura speciale a margine del ricorso, ricorrente L3000 CANCELLERIA
contro
NT LO, LI LI, NT IA LU e EL DH675628 1204/01 IA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Nostra Signora di Lourdes n. 25, presso lo studio dell'Avv. Camillo Nicola Chinni che li difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso, controricorrenti per la cassazione della sentenza 11 maggio-17 giugno 1999 n. 140/99 della Corte d'appello di Perugia. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 19 settembre 2001, dal Cons. Cristarella Orestano;
Sentito, per la ricorrente, l'Avv. Gian Roberto Caldara che, ZINGAREL munito di delega dell'Avv. Santaniello, ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Sentito, per i controricorrenti, l'Avv. Camillo Nicola Chinni che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 26 8.1987 intervenne, tra il Consorzio Edilizio Residenziale, in persona del suo legale rappresentante Antonio Pappalardo, ed i Signori OL Livantoni ved. Conti, LI EL e IA EL, un contratto preliminare in virtù del quale questi ultimi promettevano di vendere al primo, che prometteva di acquistarla, un'area edificabile sita in Sangemini. 2 Dopo varie vicissitudini, però, tale contratto fu consensualmente sciolto dalle parti con scrittura del 26.7.1988. Il successivo 18.8.1988 intervenne una nuova scrittura, questa volta tra i Livantoni-Fanelli, da un lato, e la s.r.l. Cooperativa Edilizia Parco Verde di Sangemini, in persona del già nominato Antonio Pappalardo, dall'altro, avente ad oggetto la cessione dell'area edificabile di cui sopra per il prezzo di £ 600.000.000 da corrispondersi per una parte in danaro e per il resto mediante la cessione di otto appartamenti facenti parte del complesso edilizio che la Cooperativa avrebbe dovuto realizzare sull'area stessa. La stipula dell'atto pubblico davanti al notaio, inizialmente fissata per il 28.9.1988, non ebbe a verificarsi per motivi che ciascuna delle parti attribuiva a colpa dell'altra, per cui nell'aprile del 1989 la Cooperativa suddetta convenne in giudizio la Livantoni ed i Fanelli avanti il Tribunale di Terni, avanzando le seguenti domande: dichiararsi trasferita in suo favore la proprietà dell'area compravenduta, oppure, ove fosse ravvisato nella scrittura de qua un contratto preliminare di compravendita, emettersi sentenza costitutiva di trasferimento della proprietà ex art. 2932 cod. civ., in ogni caso con obbligo a carico di essa attrice di eseguire la costruzione degli otto appartamenti pattuiti in permuta a parziale copertura del prezzo, nonché di corrispondere gli eventuali conguagli. 3 A sostegno di tali domande la Cooperativa espose: che i convenuti avevano già ricevuto la somma di £ 100.000.000 e che la parte restante del prezzo in danaro, ammontante a £ 68.000.000, sarebbe dovuta essere pagata contestualmente al rogito;
che la stipula di questo aveva subito dei rinvii per motivato impedimento del legale rappresentante di essa Cooperativa;
che nessun riscontro avevano avuto le sue successive richieste, in date 30.9.1988 e 16.1.1989, di concordare altra data per detta stipula;
che tale condotta era da attribuirsi a trattative parallele intavolate dai convenuti con altri soggetti interessati all'affare e disposti a pagare un prezzo maggiore;
che in seguito a ciò essa Cooperativa aveva unilateralmente fissato per la stipula, previo accordo col notaio, la data del 12.3.1989, ore 16, e il 17.2.1989 aveva notificato atto di diffida e messa in mora al quale controparti avevano opposto sue pretese inadempienze contrattuali, manifestando la volontà di non più adempiere. Dal canto loro, la AN e i EL, nel costituirsi in giudizio, dedussero che era stata la Cooperativa a rendersi gravemente inadempiente, in quanto il suo legale rappresentante Geom. Pappalardo era mancato agli appuntamenti fissati davanti al Notaio Golia il 28 ed il 30 settembre 1988 e non aveva pagato, facendoli protestare, i titoli rilasciati a loro favore per l'ammontare di £ 158.000.000, e che per questo essi, con atto stragiudiziale notificato il 20.12.1988, le avevano comunicato che il preliminare doveva intendersi risolto per suo fatto e 4 colpa e che avrebbero incamerato a titolo di penale, espressamente prevista in contratto, tutte le somme fino ad allora corrispostele, con riserva di agire per gli ulteriori danni. Chiesero, pertanto, in via riconvenzionale, che venisse dichiarato risolto per inadempimento della Cooperativa il contratto 18.8.1988, con condanna della stessa al pagamento della prevista penale di £ 350.000.000 e al risarcimento dei maggiori danni da liquidarsi in separata sede. Deceduta nel corso del giudizio la convenuta OL IA, si costituirono in suo luogo i suoi eredi LO e IA LU Conti. All'esito dell'istruttoria, l'adito Tribunale, con sentenza del 22.11.1994, rigettò le domande attoree ed accolse, invece, quelle riconvenzionali, dichiarando risolto il contratto 18.8.1988 per grave inadempienza della Cooperativa, ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, condannando la Cooperativa stessa al pagamento della pattuita penale, detratte le somme già riscosse ed incamerate dai convenuti, nonché a risarcire gli ulteriori danni, da liquidarsi in separata sede, da essa causati per violazione della clausola n. 2 del contratto, cioè per aver manomesso opere di urbanizzazione e divelto alberi. Proposto gravame dalla soccombente, al quale controparti resistettero, la Corte d'appello di Perugia, con la sentenza precisata in 5 epigrafe, ha confermato integralmente la decisione di prime cure, osservando, per quel che ancora rileva in questa sede: -Che correttamente il Tribunale aveva posto a base della sua decisione anche il mancato adempimento, da parte della Cooperativa, di obbligazioni nascenti dal pregresso contratto, consensualmente risolto, del 26.8.1987, in quanto esse erano “presupposte e ritenute come tuttora esistenti" nel contratto del 18.8.1988, "anche se, per evidenti motivi fiscali, non se ne era espressamente e chiaramente fatta menzione"; in particolare, erano stati giustamente valutati come inadempienze il comportamento dilatorio del legale rappresentante della Cooperativa che, per due volte non si era presentato dinanzi al notaio, allegando asseriti impedimenti, e altra volta aveva "dimenticato” di portare con sé la delega del C. di A., la circostanza, "richiamata da entrambe le parti", che una serie di pagamenti “in conto prezzo” e, quindi, rientranti "nel preciso ambito del rapporto e sottesi al contratto 18.8.1988", erano rimasti inevasi ad opera della Cooperativa, ed infine il fatto che questa, cui incombeva il relativo onere, aveva cagionato, sempre nel quadro del menzionato comportamento dilatorio, la decadenza della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Sangemini. Che l'inadempimento appariva macroscopico se, oltre a valutarsi le obbligazioni presupposte dal contratto 18.8.1988, si valutavano anche "tutte quelle ad esso precedenti esistenti tra le parti", cioè se si consideravano “i numerosi titoli di credito inevasi, cambiali e financo assegni a vuoto" di cui aveva fatto menzione il Tribunale nella sua sentenza;
- Che correttamente il primo giudice non aveva preso in esame la richiesta di riduzione della penale in quanto avanzata dalla Cooperativa tardivamente;
Che nessun vizio di ultrapetizione poteva ravvisarsi nella sentenza del Tribunale con riferimento alla condanna a risarcire i danni cagionati al fondo, poiché tali danni erano stati espressamente richiesti dai convenuti al punto 4) delle conclusioni di primo grado. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Cooperativa Edilizia Parco Verde di Sangemini S.r.l. sulla base di tre motivi ai quali controparti replicano con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso denunziandosi. ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc.civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto processuale (art. 115 cod. proc. civ.) e sostanziale (artt. 1230, 1321 e segg. cod. civ.), nonché omessa e/o insufficiente motivazione si lamenta in primo luogo che la Corte umbra abbia valutato il tenore del contratto stipulato il 26.8.1987 e le obbligazioni da esso scaturenti, tanto da condividere espressamente, pur di fronte alle specifiche censure mosse al riguardo con i motivi di appello, l'utilizzazione che il Tribunale aveva fatta di quel documento contrattuale, senza considerare 7 che esso non era stato mai prodotto in giudizio né dall'attrice né dai convenuti e che ciò ne impediva ogni valutazione in base al principio della disponibilità della prova e a quello che impone al giudice di decidere iuxta alligata et probata e senza spendere neppure una parola in proposito sebbene chiamata espressamente a pronunziarsi sul punto. Si lamenta, inoltre, che siano stati negletti i principi in materia di novazione e di consenso negoziale, anch'essi esplicitamente invocati con l'atto di gravame, non avendo il giudice d'appello minimamente considerato che vi era stata totale novazione ed esplicita risoluzione consensuale del contratto 26.8.1987 per effetto della convenzione del 26.7.1988 e del nuovo accordo del 18.8.1988 e che, quindi, quel contratto era stato eliminato dal mondo del diritto e nessuna obbligazione - se non fatta oggetto di esplicita riserva - sarebbe potuta sopravvivere ad esso, con conseguente impossibilità di valutare obblighi e pretesi inadempimenti ormai cancellati dalle parti. Deve subito rilevarsi che è probabilmente frutto di un equivoco la censura di omesso esame della doglianza, assertivamente formulata, secondo cui il primo giudice aveva posto a fondamento della propria decisione il contratto preliminare 26.8.1987, sebbene il relativo documento non fosse stato mai prodotto in giudizio da nessuna delle parti. Ed invero la lettura dell'atto di appello (pag. 11) consente di constatare che il documento del quale l'attuale ricorrente ebbe a dedurre la mancata produzione non era il suddetto contratto, bensì la scrittura 26.7.1988 di risoluzione consensuale del medesimo, deduzione, per altro, anch'essa inesatta ma comunque (almeno dal punto di vista dell'interesse della Cooperativa) non abbisognevole di particolare considerazione da parte del giudice dell'impugnazione, una volta che questo, al pari del Tribunale, ha dato esplicitamente atto in sentenza, pur senza ulteriori precisazioni (pag. 3), che il contratto del 26.8.1987 era stato consensualmente risolto e sostituito da quello del 18.8.1988. E' fondata, invece l'altra censura, sotto il profilo assorbente del totale difetto di motivazione il quale non consente neppure di stabilire se sussistano le denunziate violazioni di norme di diritto. E' vero, infatti, che, specificamente chiamata, con il primo motivo d'appello, a rivedere il giudizio di grave inadempimento espresso a carico della Cooperativa con riguardo a fatti e comportamenti della stessa per lo più attinenti ad impegni ed obblighi assunti con il contratto del 26.8.1987, la Corte umbra, dopo avere espressamente riconosciuto, come si è visto, l'esistenza di un accordo delle parti che aveva posto nel nulla il pregresso vincolo negoziale, con susseguente stipulazione del nuovo contratto 18.8.1988 avente ad oggetto lo stesso terreno, ha confermato sul punto la ponderosa sentenza di primo grado senza dare alcuna adeguata ed appropriata risposta ai rilievi e alle obiezioni secondo cui aveva errato il Tribunale nel dare risalto, ai fini della pronuncia di risoluzione, ad obbligazioni nascenti da un contratto dal quale le parti si erano consensualmente svincolate con la scrittura 9 26.7.1988 che, a dire dell'appellante, prevedeva persino l'obbligo dei promittenti venditori di restituire tutte le somme già incassate. A fronte di tali censure sarebbe stato necessario esaminare attentamente la documentazione versata in atti al fine di verificare l'assunto in parola e di accertare se quelle obbligazioni fossero state riprodotte o richiamate nel nuovo contratto o se, comunque, fossero in qualche modo sopravvissute all'esplicito accordo risolutorio. La Corte territoriale, invece, ha liquidato sbrigativamente e sommariamente la questione, sul cui carattere decisivo non è lecito nutrire dubbi, limitandosi ad affermare che "correttamente” il primo giudice aveva posto a sostegno della sua decisione il mancato adempimento, non solo delle obbligazioni nascenti dall'atto 18.8.1988, ma anche di quelle nascenti dal pregresso rapporto “che nell'atto stesso erano presupposte e ritenute come tuttora esistenti, anche se, per evidenti motivi fiscali, non se ne era espressamente e chiaramente fatta menzione", la qual cosa, mentre lascia chiaramente intendere che nel nuovo contratto mancava qualunque significativo riferimento a dette obbligazioni e, in particolare, ai “pagamenti in conto prezzo" dovuti dalla Cooperativa in forza del precedente contratto 26.8.1987 ormai consensualmente risolto, non dà la benché minima risposta al rilievo concernente la previsione, nell'accordo risolutorio, dell'obbligo dei promittenti venditori di restituire tutto quanto incassato a titolo di prezzo e non spiega in alcun modo da quali elementi e circostanze, 10 intrinseci od estrinseci al contratto 18.8.1988, si sia tratto il convincimento che in esso erano stati presupposti e ritenuti tuttora sussistenti gli impegni ed obblighi assunti dal Consorzio Edilizio Residenziale di AL (cui era subentrata la Cooperativa attuale ricorrente) col preliminare del 1987, e poi concordemente azzerati. Né migliori chiarimenti è dato rinvenire nel prosieguo della laconica motivazione, dove la Corte, dopo aver addebitato alla Cooperativa, nell'ambito dell'ultimo rapporto negoziale, soltanto un “comportamento dilatorio” del suo legale rappresentante, non presentatosi a due appuntamenti fissati, il 28 ed il 30 settembre 1988, - e ciò senza alcunadavanti al notaio per la stipula del rogito valutazione della gravità oggettiva e soggettiva di tale comportamento, pur riconosciuto privo di valenza ex art. 1454 (rectius: 1457) cod. civ. stante la accertata non essenzialità del termine del 28 settembre previsto per detta stipula -, ha continuato a dare apodittico rilievo, senza alcuna autonoma valutazione, a fatti e circostanze pregressi come quelli dei pagamenti in conto prezzo, cioè dei titoli di credito, cambiali ed assegni rilasciati nell'ambito del primo disciolto rapporto contrattuale e rimasti inevasi, richiamandosi puramente e semplicemente alla decisione del Tribunale come "corrispondente da un esatto accertamento della situazione di fatto venutasi a creare tra le parti nello svolgersi del rapporto". 11 Tutto ciò integra il denunziato vizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., stante l'impossibilità di individuare un autonomo processo logico seguito nella sentenza impugnata, essendosi in presenza di una semplice motivazione per relationem la quale, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte regolatrice (v, ex plurimis, sent. 132/96, 4705/96, 4485/2000, 9497/2000) può ritenersi legittima solo se ed in quanto il giudice d'appello, nel richiamare, nei suoi elementi essenziali, l'iter argomentativo posto a base della decisione appellata, abbia mostrato di farlo proprio, ma non acriticamente ed apoditticamente, bensì attraverso un adeguato vaglio dei rilievi e delle censure mossi coi motivi di gravame, cosa che nella specie non è dato in alcun modo riscontrare. Alla stregua delle osservazioni che precedono si impone l'accoglimento per quanto di ragione del primo motivo di ricorso, rimanendo così assorbiti il secondo ed il terzo motivo, concernenti, rispettivamente, la questione della decadenza della concessione edilizia e quella della condanna al pagamento della penale contrattualmente prevista e al risarcimento degli ulteriori danni, questioni le quali presuppongo logicamente l'avvenuta soluzione del problema relativo alla possibilità di tener conto, ai fini dell'accoglimento della domanda risolutoria, di fatti e comportamenti attinenti ad impegni ed obblighi assunti dalle parti nell'ambito del disciolto rapporto contrattuale sorto il 26.8.1987. 12 L'impugnata sentenza, quindi, deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa, anche in ordine alle spese del presente procedimento, ad altra Corte d'appello che si designa in quella di Firenze.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Firenze. Così deciso in Roma il 19 settembre 2001. IL PRESIDENTE репти IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL CANCELLERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 109T 29,11 4 GEN. 2002 Roma 456T 41,32 از Francesc ania TOT.170,43 806-2410 43 194 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 21 11.1.2012 sorie 4 al n. 1540 versate # 134,43 apposta in calce alla popia autentica (art. 278 T.U. n°115/de/30/5/2002) 13