Sentenza 29 maggio 1999
Massime • 1
Allorquando risulti dalla relata di notifica che l'atto non è stato notificato per trasferimento del domiciliatario, si versa in ipotesi di inesistenza e non di nullità della notificazione, con la conseguenza, quanto al giudizio di appello, che la costituzione dell'appellato non dà luogo a sanatoria "ex tunc"; a tal fine nessun rilievo assume la questione della conoscenza o della conoscibilità del nuovo recapito del procuratore, la quale non incide sulla necessità della rinnovazione della notifica nel termine perentorio fissato per l'impugnazione ma solo sull'individuazione delle modalità della rinnovazione (nel diverso recapito o, qualora sia ritenuta inoperante l'elezione di domicilio per il nuovo recapito, alla parte personalmente), restando a carico dell'istante il rischio che le nuove modalità notificatorie non consentano il rispetto del termine.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/1999, n. 5231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5231 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco PONTORIERI - Presidente -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA LV, AZ DO, AZ LU, AZ NI, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato PIETRO CAPONETTI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SA EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CHINOTTO 1, presso lo studio dell'avvocato LILIA GRENGA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3745/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 27/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/1/99 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
udito l'avvocato GRENGA Livia, difensore del resistente, che si riporta al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16.10.1984 AZ RT e RA IL convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, SA NI. Esponevano quanto appresso:
a) di essere proprietari di un appartamento in Monterotondo, via Arcangelo Federici n. 29, confinante con l'appartamento del SA;
b) che questi, negli ultimi 5 anni, aveva pavimentato il piano di copertura di un locale sito al piano terra, adibito a cucina, rendendolo accessibile attraverso un balcone costruito abusivamente ed altresì con la trasformazione di una preesistente finestra in porta;
c) che con dette opere e trasformazioni era così diventato possibile, utilizzando il terrazzino in cui era stato trasformato il preesistente lastrico di copertura, arrivare fin sotto una finestra di essi attori.
Chiedevano quindi che il SA fosse condannato alla demolizione delle opere illegittime ed al risarcimento dei danni. Il SA si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza delle avverse pretese: quanto alla domanda risarcitoria eccepiva la prescrizione del diritto;
quanto alla domanda di ripristino dei luoghi, eccepiva che lui, siccome proprietario del lastrico di copertura in discussione, lo aveva sempre "praticato" - anche per raggiungere dallo stesso il tetto di copertura del fabbricato - seppure con una certa scomodità, dovendosi servire di una finestra che veniva ogni volta "scavalcata".
Escussi alcuni testi e procedutosi all'interrogatorio formale degli attori;
espletata una C.T.U., intesa a verificare lo stato dei luoghi, con sentenza n. 5874 del 11.3.1992-24.4.1992 il Tribunale:
a) - rilevava che gli attori avevano fatto valere il diritto di cui all'art. 907 C.C. denunciando che le opere intraprese dal convenuto integravano la fattispecie di una "costruzione a distanza illegittima dalla veduta esercitata sul lastrico di copertura dagli attori a mezzo della finestra della loro cucina";
b) - con riferimento a siffatta domanda e sulla scorta delle risultanze probatorie della causa, e più specificamente delle planimetrie dei luoghi allegati alla relazione peritale del C.T.U., riconosceva che il balcone realizzato ex novo dal convenuto era a distanza inferiore a tre metri dalla finestra degli attori;
c) - statuiva che anche la "trasformazione" del piano di copertura in terrazzino, al quale era possibile accedere anche dalla porta realizzata in sostituzione di una preesistente finestra posta a mt. 1,80 di altezza dal piano di calpestio del locale del SA, si poneva in termini di antigiuridicità;
d) - riconosceva non provata la domanda risarcitoria;
e) - in conclusione condannava il convenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, riportando la copertura del locale cucina del piano terreno allo stato preesistente di lastrico, e a demolire il nuovo balcone, nonché a pagare agli attori le spese di lite. Avverso detta sentenza proponeva appello il SA con atto notificato il 21.4.1993. L'appellante denunciava:
a - che il diritto preteso dagli attori era prescritto a mente dell'art. 2946 Cod. Civ.;
b - che a torto era stato ritenuto e statuito che le opere da esso SA realizzate fossero in contrasto con la normativa in materia di distanze dalle preesistenti vedute.
Si costituivano in giudizio resistendo al gravame RA IL e i tre eredi di AZ RT, deceduto nel corso del giudizio di I grado.
Con sentenza 19/27 Novembre 1996 l'adita Corte territoriale, disattesa l'eccezione di prescrizione, in accoglimento del secondo motivo di appello ha rigettato la domanda proposta dagli attori in prime cure, così in toto riformando la impugnata decisione. Ha invero osservato quel Collegio, nel merito della domanda dei AZ-RA - investita dal gravame - che il SA, quale proprietario esclusivo del lastrico di copertura del suo locale-cucina, aveva esercitato un potere insito nel suo diritto dominicale quando aveva pavimentato detto lastrico, vi aveva creato un più comodo accesso attraverso la trasformazione di una finestra in porta-balcone nonché aveva creato altro balcone che vi si affacciava da altra sua contigua e più alta costruzione. Tale veduta - contrariamente a quanto in fallo ritenuto dal Tribunale di Roma - ad avviso di essa Corte non era dimostrato che fosse a distanza illegale dalla finestra dei AZ, che pure affacciava su quel lastrico.
Impugna tale decisione la parte soccombente (LV RA, AL, LU e AN AZ) chiedendo a questa Corte la sua Cassazione con ricorso affidato a quattro motivi di gravame. Resiste con controricorso SA EN che, in via preliminare, eccepisce la inammissibilità del ricorso per aspecificità del relativo mandato alle liti.
Il 12.01.99 i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va esaminata, siccome preliminare al merito, la questione di inammissibilità del ricorso sollevato dal resistente. Questi sostiene che, nel mandato stampigliato a margine dell'atto di ricorso, non è dato individuare la specialità o specificità voluta dalla legge (e 365 cpc), e tanto sia per il difetto di data propria sia per la carenza di una chiara volontà riferita alla impugnazione la questione è infondata.
Come ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. Un. 27.10.95 n. 11178; Sez. II 3.06.98 nn. 5459 e 5457; Sez. I, 4.07.98 n. 6550) il requisito della specificità ex art. 365 c.p.c. per il mandato al difensore è soddisfatto dalla circostanza che lo stesso sia apposto a margine del ricorso, con cui forma un corpo inscindibile, e tanto al di là delle espressioni usate, il cui dubbio interpretativo si supera con il principio della conservazione degli atti. La mancanza di data, poi, viene integrata con quella apposta in calce al ricorso, cui inerisce.
- A sua volta il ricorrente, con il 1 mezzo di ricorso, denuncia altro error in procedendo ex artt. 325 c.p.c., per esser stato l'appello proposto oltre il termine di legge, sicché avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile già dalla Corte di merito. Sul punto il resistente oppone che trattasi di questione di nullità della notifica (tardiva) dell'appello, sanata dalla costituzione dell'appellato, che non la eccepì. Oppone ancora che altra, e tempestiva, notifica dello stesso gravame era avvenuta il 10.04.1993, notifica che fu ripetuta "perché eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto". Tale motivo di nullità restò sanato una volta che il convenuto in appello si costituì. A diverse conclusioni non porterebbe, secondo il deducente, il ritenere quella prima notifica inesistente anziché nulla (citata Cass. 4725/94 e Sez. Un. 2166/'88). Osservava questa Corte che a torto il resistente parla di notifica (quella del 10.04.93) nulla dell'appello, laddove tale notifica fu del tutto omessa ("non potuto notificare - si legge nella relata perché il domiciliatario si è trasferito..."). Inesistenza, pertanto, non solo giuridica ma materiale della notificazione dell'atto. Peraltro, contrariamente a quanto assume il EL, in tema di decadenza dall'impugnazione per decorso del termine non sono applicabili le norme sulle nullità della notifica dell'atto di citazione, trattandosi di termini perentori stabiliti a pena di inammissibilità dell'impugnazione, come tale rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado (anche per la prima volta in sede di legittimità: cfr. Cass. Sez. II, 15.05.1996 n. 4502; Sez. lav. 12.03.1996 n. 2203 e 12.03.80 n. 1650). Incidentalmente, poi, è a dirsi che la costituzione dell'appellato non potè che essere la conseguenza della successiva (e tardiva) notifica perfezionata il 21.04.1993, visto che quella del 10.04.1993 non era conoscibile siccome "omessa". Ma, a quella data, la sentenza di I grado era già passata in giudicato pel decorso del termine breve ex art. 325 c.p.c. (senza notif. il 18.03.93). La circostanza, poi, che il domiciliatario aveva mutato recapito, e quindi la questione della conoscenza o conoscibilità del diverso recapito ove la notificazione stessa doveva essere ripetuta, non incideva sulla necessità che tale rinnovazione dovesse avvenire entro la scadenza del termine perentorio fissato per la impugnazione, restando a carico dell'istante il rischio che le nuove modalità notificatorie non consentissero di rispettare detto termine (Cfr. Cass. Sez. I, 4.09.'91 n. 9366). Se, poi, l'appellante riteneva inoperante la elezione di domicilio per il mutato recapito - non comunicato - del domiciliatario, avrebbe dovuto effettuare la notifica dell'impugnazione personalmente alla parte a norma dell'art. 330 ult. co. in relaz. all'art. 137 e segg. c.p.c., attesa la inefficacia della elezione di domicilio ex art. 141 ulti. co. c.p.c..
In tale ottica si colloca la stessa sentenza di questa Corte n. 8497/94 citata dal resistente. Non si attaglia, invece, al caso di specie quella n. 2166/'88, giacché nel rito del lavoro il termine per l'appello è riferito all'atto del deposito del ricorso (art. 434 co. 2 CPC), non alla sua notificazione.
Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso, cui consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata per l'inammissibilità dell'appello.
Restano assorbiti da tale pronuncia gli altri tre motivi di ricorso, tutti relativi al merito della decisione impugnata (violazione degli artt. 832 - 873 e 907 c. civ.; contraddittoria motivazione;
illegittimità della pronuncia sul risarcimento del danno-denegato dalla Corte di Appello).
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di appello, nonché quelle della fase di legittimità (a. 92 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
assorbiti gli altri. Cassa la impugnata sentenza senza rinvio.
Dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da EL NI avverso la sentenza del Tribunale di Roma notificatagli il 18.03.1993. Compensa per intero le spese del giudizio di secondo grado e della presente fase di legittimità.