Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/1999, n. 5231
CASS
Sentenza 29 maggio 1999

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Allorquando risulti dalla relata di notifica che l'atto non è stato notificato per trasferimento del domiciliatario, si versa in ipotesi di inesistenza e non di nullità della notificazione, con la conseguenza, quanto al giudizio di appello, che la costituzione dell'appellato non dà luogo a sanatoria "ex tunc"; a tal fine nessun rilievo assume la questione della conoscenza o della conoscibilità del nuovo recapito del procuratore, la quale non incide sulla necessità della rinnovazione della notifica nel termine perentorio fissato per l'impugnazione ma solo sull'individuazione delle modalità della rinnovazione (nel diverso recapito o, qualora sia ritenuta inoperante l'elezione di domicilio per il nuovo recapito, alla parte personalmente), restando a carico dell'istante il rischio che le nuove modalità notificatorie non consentano il rispetto del termine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/1999, n. 5231
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5231
    Data del deposito : 29 maggio 1999

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