Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2001, n. 10525
CASS
Sentenza 1 agosto 2001

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Le eccezioni al principio della sospensione dei termini feriali sono stabilite dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969 sulla base della natura della controversia e non in relazione al rito previsto. Ne consegue che le opposizioni allo stato passivo di una procedura concorsuale proposte per far valere un credito relativo ad uno dei rapporti indicati negli articoli 409 o 442 cod. proc. civ. sono escluse dalla sospensione dei termini feriali. (Fattispecie relativa ad una opposizione allo stato passivo di una liquidazione coatta amministrativa proposta per far valere un credito di lavoro).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2001, n. 10525
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10525
    Data del deposito : 1 agosto 2001

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