Sentenza 1 agosto 2001
Massime • 1
Le eccezioni al principio della sospensione dei termini feriali sono stabilite dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969 sulla base della natura della controversia e non in relazione al rito previsto. Ne consegue che le opposizioni allo stato passivo di una procedura concorsuale proposte per far valere un credito relativo ad uno dei rapporti indicati negli articoli 409 o 442 cod. proc. civ. sono escluse dalla sospensione dei termini feriali. (Fattispecie relativa ad una opposizione allo stato passivo di una liquidazione coatta amministrativa proposta per far valere un credito di lavoro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2001, n. 10525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10525 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Massimo Genghini - Presidente -
" Giovanni Prestipino - Consigliere Rel. -
" Francesco Maiorano "
" Raffaele Foglia "
" Giancarlo D'Agostino "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da CO VA, elett.te dom.ta in Roma, Via Bergamo n. 3, presso lo studio del Prof. Avv. Amos Andreoni, che unitamente agli Avv. Carlo De Marchis Gomez Borrero e Giovanni Mangano la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso.
- Ricorrente -
contro
CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI RAGUSA E SIRACUSA in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore, elett.te dom.to in Roma, Via Gavorrano n. 1, scala B int. 4, presso lo studio dell'Avv. Mario Giannarini, rappresentato e difesa dal Prof. Avv. Lucio Ricca per procura speciale a margine del ricorso.
- Controricorrente -
per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Catania n. 331 del 20.4.1998 (R.G.n. 1221/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28.5.2001 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza dell'8 novembre 1995 il Tribunale di Ragusa dichiarava inammissibile, in quanto depositata dopo la scadenza del termine di quindici giorni previsto dalla legge, l'opposizione proposta da VA CO avverso lo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa del Consorzio Agrario Interprovinciale di Ragusa e Siracusa.
Questa pronuncia, impugnata dalla CO, veniva confermata dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 20 aprile 1998, in base al rilievo che la regola della sospensione dei termini nel periodo feriale, prevista dall'art. 1 l. 7 ottobre 1969 n. 742, non si applica, per il disposto del successivo art. 3, alle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza, a nulla rilevando che la pretesa del lavoratore sia stata dedotta mediante opposizione allo stato passivo, dal momento che le deroghe al principio della sospensione dei termini sono correlate non già alla specialità del rito, ma alla materia e all'urgenza della controversia. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la CO, che ha dedotto un unico motivo.
Ha resistito con controricorso il Consorzio Agrario Interprovinciale di Ragusa e Siracusa in liquidazione coatta amministrativa, che ha poi depositato una memoria.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo dell'impugnazione la CO denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 l. 7 ottobre 1969 n. 742, 92 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, 409 c.p.c. e 209 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c. e, dopo avere premesso di conoscere l'orientamento finora seguito dalla Corte di Cassazione nell'interpretazione delle norme di legge sopra indicate, sostiene che tale orientamento andrebbe rimeditato, dal momento che, non potendo essere estensivamente interpretate norme limitative di principi generali e derogatorie di facoltà processuali e di diritti - quale è quella di cui al suddetto art. 3 della legge n. 742 del 1969, contenente una elencazione tassativa - non può avere rilievo la natura della controversia qualora il credito di lavoro sia fatto valere, come nel caso in esame, mediante opposizione allo stato passivo di una procedura concorsuale, tale procedura essendo regolata da principi propri, che non coincidono con la disciplina dettata dalla legge n. 533 del 1973. Il motivo è privo di fondamento.
Come ammette la ricorrente, per costante giurisprudenza, ai fini della applicazione delle disposizioni di legge emanate in materia di sospensione dei termini durante il periodo feriale (artt. 1 e 3 l. 7 ottobre 1969 n. 742 e 92 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12), ciò che rileva
è la natura della causa, con la conseguenza che, qualora si controverta su una delle materie disciplinate dagli art. 409 e 442 c.p.c., l'esclusione dalla sospensione dei termini non può essere collegata alla specialità del rito (cfr., fra le tante sentenze, Cass. 29 ottobre 1997 n. 10654 e Cass. 15 marzo 1995 n. 3023). D'altra parte, come è stato pure affermato, ove la causa debba essere trattata con un rito che è speciale riguardo non solo a quello ordinario, ma anche a quello delle controversie di lavoro e previdenziali, come avviene quando il creditore faccia valere una pretesa basata su un rapporto di lavoro subordinato nei confronti di un soggetto sottoposto ad una procedura concorsuale (e, quindi, nelle forme previste dalla legge fallimentare), non può trovare applicazione la disciplina della sospensione dei termini, dovendosi sempre fare riferimento alla natura della causa (Cass. 16 settembre 1993 n. 9545, cui si rinvia per l'indicazione della pregressa giurisprudenza;
cfr. pure, di recente, Cass. 12 giugno 2000 n. 15355, segnalata dal resistente, con la quale è stata decisa una controversia identica a quella in esame).
A questi risultati interpretativi raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità deve essere data piena adesione, ove si consideri, per un verso, che, come bene sostiene il controricorrente, in virtù del doppio rinvio fatto dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969 all'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 e agli artt. 409 e 442 c.p.c., ai fini della sospensione dei termini nel periodo feriale le controversie contemplate nei sudetti artt. 409 e 442 c.p.c. si contraddistinguono non gi... per il rito particolare, bensì per la materia, che è quella del lavoro o della previdenza ed assistenza obbligatorie;
e, per altro verso, che l'interpretazione data da questa Corte all'art. 3 della legge n. 742 del 1969 non è affatto estensiva, ma corrispondente al suo tenore letterale e alla sua ratio, attesa l'esigenza di celerità che caratterizza le controversie ivi contemplate.
Tenuto conto dei rilievi svolti, poiché non è contestato in punto di fatto che la CO, per far valere il suo credito di lavoro nei confronti del Consorzio controricorrente, ha proposto l'opposizione allo stato passivo dopo la scadenza del termine di quindici giorni previsto dall'art. 209, secondo comma, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (come risultante dalla sentenza n. 155 del 2 dicembre 1980 della Corte costituzionale), il ricorso per cassazione deve essere rigettato e la stessa CO, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese e agli onorari del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al Consorzio Agrario Interprovinciale di Ragusa e Siracusa, in liquidazione coatta amministrativa, le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive L. 36.000, oltre a L. 3.000.000 (tremilioni) per onorari.
Così deciso in Roma il 28 maggio 2001.
Depositato in cancelleria l'1 agosto 2001.