Sentenza 29 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/10/2002, n. 15266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15266 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORT SUPREMACORT 1 5 5 2 6 6 8 5 2 0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto S ION LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G. N. 4721/00 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO-Consigliere 7315/00 Cron. 35535 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 24/05/02Dott. Alessandro DE RENZIS ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: IN EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARSALA 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO V. PAPADIA (Uff. Leg. Ass. Inv. FS.) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EDOARDO DI BERARDINO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
F.F.S.S. S.P.A.- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRSPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
- intimate 5 e sul 2° ricorso n° 07315/00 proposto da:2002 2378 F.F.S.S. S.P.A.- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI -1- TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI, 288 presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLA CORBO, GERARDO VESCI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
IN EL;
- intimato avverso la sentenza n. 435/99 del Tribunale di BARI, 414 depositata il 27/02/99 R.G.N./98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per | l'inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso principale;
rigetto dell'incidentale -2- RITENUTO IN FATTO 1- - chc II Tribunale di Bari, con sentenza del 27.2.99, ha ritenuto che al sign. EL PI, dipendente della spa Ferrovie dello Stato non spetti, da parte defla stessa, l'erogazione di una rendita per malattia professionaic di natura artrosica, contratta espíctando mansioni di aiuto macchinista c di macchinista,pcr della dipendaga fa quale era intervenuto il riconoscimento da causa di servizio.
2- che il Tribunale ña, prefiminarmente, affermato che permaneva la legittimazione passiva delle IS, e doveva quindi escludersi quella dell'INAIL, ai sensi dell'art. Z comma 13 della I.n.698/96; 3- che nel merito il Tribunalc ha confermato la sentenza pretorilc, ritenendo che: a- per la rendita da malattia professionale, per la infermità da cui era affetto il lavoratore, cra necessaria, nonostante che fa stessa fosse stata ascritta dalia socicta convenuta a causa di servizio c l'esistenza di una circolare che stabiliva il rilievo di tale riconoscimento ai fini della rendita stessa, da parte del lavoratore, una prova specifica in ordine aÏÏe modalità di svolgimento deffe mansioni che erano all´origine della lamentata tecnopatia (vibrazioni, scotimenti, inclemenza della temperatuta), si da consentire l'accertamento del carattere morbigeno delle stesse, mentre il lavoratore si cra limitato ad asscrire il tipo di mansioni svoltc richiedendo una c.t.u., attesa la non coincidenza della malattia professionale con quefia ascrivibiic a causa di servizio;
b- nessun rilievo poteva attribuirsi a quei principi di dottrina medica riportati dall'appellante relativi all'incidenza, in termini di causalità, dci fattori di rischio sulla malattia denunciata per la indimostrata esistenza dei fattori stessi;
4- cnc if sign.Spincífi chicdc ia cassazione áciía sentenza con ricorso sostenuto da cinque motivi, cui fa Spa FS resiste con controricorso, proponendo a sua voita ricorso incidentale;
essa na anche presentato memoria;
RITENUTO IN DIRITTO che devono riunirsi, ai sensi dell'art.335 cpc., il ricorso principale e queÏÏo I- incidentaÏc; che per priorità logico- giuridica deve precedere l'esame di quest'ultimo, con cui 2- fa spa S denuncia viofazione e faisa applicazione deif art. Z, comma 1³, 1.608/96 c dcil art. I i I cpc,sostenendo che, csscndosi la malattia professionafc manifestata entro il 31.12.95, sostenendo che sia per i giudizi iniziati dopo l'entrata in vigore del d.l. n.515/95 (11 4.12.95) sia per i giudizi già pendenti a quella data la spa l'S è priva di legittimazione passiva ad causam in quanto non è più titolare del rapporto giuridico controverso, in relazione al quale la stessa non potrebbe più crogare Ic prestazioni postc a carico dell'INAIL; I- che questa Corte, con sentenze 10916/00 e 3085/99, ha su tale punto statuito che si ċ verificata una successione a titolo particolare dcii INAIL aiic FS nei diritto controverso c, pertanto il processo deve proseguire, a norma dell'art. Í Í Ícpc., tra 5- che, con il quarto motivo, denuncia insufficiente contraddittoria e carente motivazione, non avendo il Tribunalc annesso alcun rilievo al riconoscimento, avvenuto da parte delle stesse FS sin dal 1984, della ascrivibilità della miattia artrosica a causa di servizio;
6- chc, con il quinto motivo, denuncia violazione e faisa applicazione dcff´art.ž103 cc. e vizi di motivazione e sostiene che,per effetto di tale norma, egii può solo aver svoito le mansioni proprie della declaratoria di appartenenza, le quali erano note al Tribunale, per stessa ammissione della controparte, sicché questi non poteva pretendere alcun assolvimento di onere probatorio da parte del ricorrente in ordine alic modalità di svolgimento deÏÏc mansioni;
7- che le predette censure, che, per la loro connessione ed interdipendenza, vanno esaminate congiuntamente, sono fondate nei limiti di seguito indicati;
8- che suÏÏa questione di fondo deÏÏa controversia, reiativa alia non sovrapponibilità, par una medesima infermità, fra causa di servizio e malattia professionale, questa Corte ha statuito che, affinchè una determinata patologia contratta dai lavoratore assurga a malattia professionale è necessario che questi alleghi e provi- le particolari modalità dell'attività lavorativa: sicché possa accertarsene il carattere morbigeno - c non è sufficicnte a tal fine che la malattia sia riconosciuta come causa di servizio, potendo essa derivare anche da modalità non morbigene dcii attivita espictata (7050/01, 5637/99, 5327199, 1356/97, íüŽ43/94),producendo cffctti distinti c diversi ( diritto a particolari modalità tutciative nci lavoro, cquo le parti originarie senza che la spa FS possa essere estromessa, in mancanza di consenso dcÏÏc altri parti costituite;
2- che, con il primo motivo del ricorso principale, il ricorrente denuncia violazione e faisa applicazione deif art.2697 cc. cd addebita af Tribunale di aver riscontrato una carenza di prova sui carattere morbigeno dciic suc mansioni, senza aver dato il dovuto rilievo alia documentazione, proveniente dalle stesse FS, che comprovava fa dipendenza della infermità artrosica, costituente malattia professionale, đa causa di servizio, senza alcuna convincente motivazione in ordine a tale sua valutazione;
3- che,con il secondo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 116 e 115 cpc. cd addebita al Tribunale di aver claborato una “prova tipo”, che a suo avviso il ricorrente avrebbe dovuto fornire ai fini dell'accertamento del carattere morbigeno ácifc mansioni, negando, in tal modo, rificvo ad ogni aftro cicmento probatorio utiic a tai finc, al di fuori di taic tipologia, come fa richicsta prova testimoniale con i compagni di lavoro ed 1 sindacalisti;
4- che, con il terzo motivo, denuncia violazione e faisa applicazione dell'art.41 c.p. ,nonché vizi di motivazione ed imputa af Tribunale di aver negato ogni rilievo ai principi di dottrina medica circa l'incidenza in termini di causalità dei fattori di rischio sullc malattic professional come allc argomentazioni contenute ncÏÏa consulenza di parte redatta da uno specialista in medicina del lavoro, da cui risultava l'ascrividiíita deiic infermita artrosiche afic condizioni climaticnc ca afic vibrazioni c scuotimenti;
; 4 indennizzo), rispetto a quelli derivanti dal riconoscimento della malattia professionalc 9- che il Tribunale, richiamato correttamente tale principio, ha asserito che il lavoratore non aveva dato prova defic modalità morbigene dell'attivita favorativa, denegando, senza alcuna motivazione, qualsiasi rilievo, a tai tinc, sia aifa richiesta prova testimoniale, sia alla riconosciuta dipendenza della infermità da causa di servizio, in relazione alla quale può esser aitamente probabile che il lavoratore, per averne il riconoscimento, possa aver documentato le particolari condizioni di disagio in cui è stata espietato l'attività lavorativa;
10- che il coacervo di tali elementi, anche per la sua idoncitá a stimolare interventi d'ufficio da parte del giudice in ordine all'accertamento fatti di causa, andava, invece, valutato, non restringendo fa prova rilevante soltanto a queÏÏa che avesse avuto ad oggetto diretto ic modalità morbigene dcii attività lavorativa;
II- che, in tale contesto, anche gli elementi di dottrina medico-legale indicati dai ricorrente, relativi al nesso di causalità fra la sua infermità e l'attività lavorativa devono esser valutati dal giudice d'appello, che assegnerà rilievo, altresi, alla consulenza di parte se fondata sui pređetti elementi;
12- che il ricorso principale, nei limiti predetti, va quindi accolto, mentrc va rigettato quello incidentale, con rinvio della causa að altro giudice;
P.Q.M.
3 La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso c cassa la sentenza impugnata rinviando la per le spese . Koma Ž4 maggio ZOUŽ ii Consigliere cs. Cosado Suplici Vilana Brun IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 29 OTT. 2002 NCELLIER IL A incidentale;
accoglie il ricorso principale causa alla Corte d'Appello di Lecce anche II Presidente Vincenzo Tressa ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, RDA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DRUA'ART. 10 DELLA LIGGE 11-873 N. 533