Sentenza 11 novembre 2016
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di invasione di terreni o edifici, la nozione di "invasione" non richiede modalità esecutive violente, che possono anche mancare, ma si riferisce al comportamento arbitrario, tipico di chi si introduce nell'altrui proprietà "contra ius", in quanto privo del diritto di accesso. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva configurato il reato di cui all'art. 633 cod. pen. nell'ipotesi di occupazione di un alloggio di proprietà dello IACP da parte di soggetto non assegnatario dell'alloggio, evidenziando come non avesse alcun rilievo il mancato accertamento dell'azione di spoglio violento in danno dell'avente diritto).
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato. In particolare, gli Ermellini rilevavano prima di tutto che, in tema di occupazione abusiva di immobili, qualora il soggetto subentri nell'immobile di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione del legittimo detentore, esistano due orientamenti contrastanti. Difatti, secondo un primo indirizzo ermeneutico, parte dalla considerazione per cui nel reato di invasione di terreni o edifici la nozione di “invasione” non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce “arbitrariamente“, ossia “contra ius” in quanto …
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Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di invasione di terreni o edifici previsto e punito dall'art. 633 del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a …
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L'invasione di terreni o edifici (giurisprudenza) – indice Cos'è il reato Raccolta di giurisprudenza Il reato di invasione di terreni o edifici è disciplinato dall'art. 633 c.p., e più volte reso oggetto di analisi giurisprudenziale nelle ordinanze che si sono succedute negli anni. Dopo un breve riepilogo dell'ipotesi di reato, le sue sanzioni e le aggravanti, esaminiamo una raccolta di giurisprudenza, facendo cenno alle pronunce più significative in materia. Cos'è l'invasione di terreni o edifici Come abbiamo già rammentato in apertura di questo approfondimento, il reato di invasione di terreni o edifici è previsto dall'art. 633 c.p., secondo cui Chiunque invade arbitrariamente terreni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2016, n. 53005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53005 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2016 |
Testo completo
Udienza pubblica del 11/11/2016 Sentenza n. 2950 Registro generale n. 34291/2015 5 30 05/ 16 ITALY Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione seconda Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati: dott. Piercamillo Davigo Presidente dott. Giovanna Verga dott. De Santis Anna Maria Consigliere rel. dott. Lucia Aielli dott. Giuseppe Coscioni Ha pronunciato la seguente sentenza nella causa penale promossa da: OC IE nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 2138/15 della Corte d'Appello di Palermo del 13/5/2013 ; visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Lucia Aielli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Felicetta Marinelli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 13/5/2015, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo del 17/7/2014 che aveva condannato OC IE per varie contravvenzioni edilizie e per il delitto di cui agli artt. 633, 639 bis c.p.. 1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello in punto di sussistenza degli elementi costitutivi del reato e configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. violazione di legge e motivazione contraddittoria, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. Si evidenzia al riguardo la carenza di motivazione per avere la Corte territoriale recepito integralmente le conclusioni del giudice di prime cure senza tener conto delle doglianze proposte con l'atto di appello, tenuto conto dell'assenza di prova in ordine allo spoglio perpetrato dal OC nei confronti del soggetto titolare del diritto di godimento dell'immobile .
2.2. violazione di legge e motivazione contraddittoria o mancante o illogica, a sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'invocata causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. Difatti con riferimento al primo motivo di ricorso, con congrua ed adeguata motivazione, la Corte territoriale ha riconosciuto la sussistenza, nel fatto ascritto all'imputato, di tutti gli elementi costitutivi del delitto contestato, per essere stato accertato che OC IE aveva arbitrariamente occupato un alloggio di proprietà dello IACP di Palermo, non essendo legittimato a farlo, in quanto non assegnatario dell'alloggio, a nulla rilevando il mancato accertamento dell'azione di spoglio violento in danno dell'assegnatario, poiché la norma è diretta a tutelare la destinazione pubblicistica del bene, sicché nessuna rilevanza può avere l'arbitrio del singolo, quanto piuttosto il mancato rispetto delle regole nell'individuazione del soggetto assegnatario che deve avvenire secondo forme, non arbitrarie e soggettive, ma pubbliche e regolate, tanto che nemmeno l'acquiescenza dell'ente proprietario elide la situazione di arbitrarietà, non potendo gli organi dell'ente sottrarsi al dovere di assegnazione sulla base dei criteri legali ( Sez. 5 n. 482/2014, Rv. 262204).
2. Va altresì ricordata la costante affermazione, nella giurisprudenza di legittimità, per la quale la nozione di "invasione" non richiede modalità esecutive violente, che possono anche mancare, ma si riferisce al comportamento arbitrario, tipico di chi si introduce nell'altrui immobile contra ius, in quanto privo del diritto di accesso (Sez. 2, n. 30130 del 09/04/2009,Rv.244787), come accertato nel caso di specie.
3. Quanto poi all'invocata causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., pur ammettendosi, a determinate condizioni, la verifica di ipotesi di particolare tenuità detta causa di non punibilità in questa sede di legittimità (Sez. U, Sentenza n.13681/2016, Rv. 266593), deve escludersene la ricorrenza in concreto, tenuto conto della valutazione delle modalità e circostanze del fatto, operata dal giudice di merito che sottolineando la gravità del danno, avuto riguardo alla " delicatissima questione della distribuzione e ripartizione delle limitate risorse pubbliche in tema di alloggi popolari", ha escluso la sussistenza della 2 invocata causa di non punibilità tanto più che la sentenza d'appello è intervenuta successivamente alla entrata in vigore del D.L.vo n. 28 del 16/3/2015. 4. Tutto ciò comporta l'inammissibilità dell'impugnazione per manifesta infondatezza dei motivi proposti. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 11/11/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Piercamillo Davigo Lucia Aielli Auxin fullsАней DEPO T IN CANCELLERIA GE CON SEZIONE PENALE 14 DIC. 2016 CAN celliere Claudia Planoli 3