Sentenza 18 maggio 2005
Massime • 1
In tema di liberazione condizionale, nella valutazione del requisito del ravvedimento di cui al comma primo dell'art. 176 cod.pen., il comportamento del condannato nei confronti delle vittime non rappresenta una condizione alternativa a quella dell'adempimento delle obbligazioni civili di cui al comma quarto del medesimo articolo. Ne consegue che l'interessamento nei confronti delle vittime può assumere rilevanza quale sintomo della sussistenza di un ravvedimento, ma la mancanza di tale atteggiamento non lo esclude; infatti il ravvedimento può essere desunto dall'insieme di atteggiamenti esteriorizzati, che risultino idonei a formulare una seria prognosi di conformazione del condannato al quadro di riferimento ordinamentale. (Nel caso di specie, il giudice di merito aveva desunto la sussistenza del requisito del ravvedimento in base al certo ed irrevocabile ripudio per la lotta armata manifestato da un soggetto condannato "per ideologia").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2005, n. 25982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25982 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 18/05/2005
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 2068
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 042197/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO di FIRENZE;
nei confronti di:
1) SE VA, N. IL 21/11/1942;
avverso ORDINANZA del 14/10/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DELEHAYE Enrico che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RILEVA
Con ordinanza del 14-15/10/2004 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha applicato la misura della liberazione condizionale nei confronti di PE ZA, detenuto dal 9/1/1982 in espiazione della pena dell'ergastolo inflittagli in relazione ai reati di banda armata, associazione con finalità di terrorismo, sequestro di persona a scopo terroristico ed eversivo, omicidio, detenzione e porto illegali di armi, già ammesso alla semilibertà dal 26/1/99. Il Tribunale, preso atto della ricorrenza delle ulteriori condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del beneficio della liberazione condizionata, ha ritenuto che la valutazione oggettiva degli elementi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione (sistematica concessione della liberazione anticipata, andamento ineccepibile della semilibertà in atto, attività lavorativa svolta presso una casa editrice che si occupa di tematiche sociali, assenza di segnalazioni di coinvolgimento in vicende riconducibili al fenomeno del terrorismo politico) inducesse ad un giudizio favorevole circa la sussistenza del requisito del ravvedimento, inteso come ripudio definitivo della violenza quale strumento di lotta politica e come comprensione del disvalore dei fatti criminosi commessi, con conseguente distacco dal proprio passato di appartenente alla organizzazione terroristica delle Brigate Rosse.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso in data 26/1/2004 il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze, deducendo l'erronea applicazione di legge e la carenza di adeguata e completa motivazione al proposito.
Il difensore del ZA ha depositato memoria argomentando sulla correttezza della decisione adottata dal Tribunale di Sorveglianza. OSSERVA
A criterio del ricorrente P.G., gli elementi posti in evidenza nell'ordinanza impugnata non sarebbero sufficienti a configurare quel "sicuro ravvedimento" richiesto dall'art. 176 C.P. per la applicabilità del beneficio, postulando tale requisito una più penetrante valutazione della personalità del soggetto che tenga conto non solo del comportamento carcerario ma anche degli ulteriori comportamenti tenuti dal condannato e della volontà di reinserimento nella società, dedotta dall'interesse per i valori etici e sociali, dalle prove di altruismo e di solidarietà, dall'interesse dimostrato per le vittime dei reati commessi e dal fattivo intendimento di ripararne le conseguenze dannose. Nella specie non si sarebbe tenuto conto di ciò ne' si sarebbe valutata la gravità dei reati commessi e la carenza di elementi nuovi idonei a far mutare il diverso giudizio che aveva imposto - in data 2/10/2003 - il rigetto di analoga istanza.
Ritiene il Collegio che le censure esposte in ricorso non siano pertinenti, posto che la complessiva valutazione che il Tribunale di Sorveglianza ha sviluppato nella - sintetica ma adeguata - motivazione appare metodologicamente del tutto rispettosa delle norme sul requisito del ravvedimento di cui al comma 1 dell'art. 176 C.P. Va invero sottolineato, contrariamente alla opinione del ricorrente P.G., che l'atteggiamento del condannato nei confronti delle vittime del reato non può certamente essere considerato una sorta di condizione alternativa a quella dell'adempimento delle obbligazioni civili posta all'ultimo comma dell'art. 176 C.P., quasi che, pur ammessa (come motivatamente accertato dal Tribunale fiorentino) l'impossibilità del condannato di risarcire il danno egli avrebbe comunque dovuto segnalarsi per premure morali (...equipollenti): tale atteggiamento di sollecitudine ed interessamento deve infatti riportarsi, come del resto appare chiaro dalla lettura dei pronunziati di questa Corte (cfr. ex multis, e da ultimo, Cass. sent. n. 1541/2000), nell'ambito dei sintomi del ravvedimento (pertanto nel primo comma dell'art. 176 C.P.) e quindi quale elemento la cui presenza può attestare, ma la cui assenza non necessariamente deve escludere, il ravvedimento stesso.
Se infatti il legislatore ha inteso affidare al Giudice del merito l'indagine sulla serietà del ravvedimento, rinunziando a dettare, al primo comma dell'art. 176 C.P., indicazioni sui sintomi di tale requisito, e se tale requisito deve comunque consistere nell'insieme di atteggiamenti tenuti ed esteriorizzati idonei a formulare seria prognosi di conformazione del condannato al quadro di riferimento ordinamentale, con il quale il soggetto è entrato in conflitto all'atto della commissione dell'illecito per il quale ebbe a subire sanzione (cfr. Cass. sent. n. 1965/1997), ne discende che è rimesso alla prudente valutazione del giudice del merito considerare se l'assenza di premure morali del condannato per gli eredi delle vittime sia elemento rilevante o neutro nell'ambito dei sintomi del requisito afferente la sanzione in espiazione. Nel caso sottoposto, ed in presenza di un condannato rapportabile alla categoria del condannato per ideologia (come precisato dal Tribunale), il giudice del merito ha ritenuto di attestare la sussistenza del requisito sul terreno del certo ed irrevocabile ripudio per la lotta armata, ritenendo con tale condizione necessaria e sufficiente attinta la soglia del ravvedimento e pur affermando che sarebbe stato preferibile che il condannato si fosse convinto della intrinseca immoralità del suo pregresso agire. E nel caso del ZA il Tribunale ha identificato siffatto ripudio nella (sola) inequivocabile consapevolezza della avvenuta sconfitta politica della ideologia di riferimento.
Orbene, il ricorrente P.G., mostrando poca comprensione della rilevanza della scelta fatta dal Tribunale (nel privilegiare alcuni segni del requisito di ravvedimento), ha preferito dedurre la scarsa considerazione per altri sintomi "etici" (interesse per valori, prove di altruismo, segnali di interesse per le vittime) ed ha pertanto, da un canto, allegato pretese omissioni, che nella specie sono del tutto irrilevanti e, dall'altro canto, totalmente mancato di appuntare le sue critiche sulla dubbia riconducibilità al requisito di cui all'art. 176 c. 1 C.P. della scelta operata dal Giudice del merito là dove ha statuito l'equipollenza tra ripudio della lotta armata e mera presa d'atto del suo fallimento.
Si impone pertanto la reiezione del ricorso, senza condanna alle spese trattandosi di impugnazione del P.M..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2005