Sentenza 2 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari, il pericolo di fuga, indicato dall'art. 274 lett. b) cod. proc. pen., non può essere individuato nel fatto della mera irreperibilità del soggetto, qualora non vi siano elementi concreti tali da fare ritenere che l'irreperibilità sia significativa della volontà di sottrarsi al processo. (La Corte ha altresì specificato che il pericolo di fuga non può essere automaticamente desunto dal fatto che il soggetto non abbia fissa dimora, situazione questa meritevole di adeguato apprezzamento ai fini del giudizio sulla sussistenza del pericolo, ma che di per sè non esprime la volontà di sottrarsi al processo, almeno le volte in cui nessuna variazione dello stile di vita sia sopravvenuta a seguito dell'inizio delle indagini preliminari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2005, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 02/12/2005
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 1887
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 033435/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
nei confronti di:
1) LA ID, N. IL 06/11/1973;
2) RB RT, N. IL 13/05/1984;
3) IE OR, N. IL 01/02/1981;
avverso ORDINANZA del 27/06/2005 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BERNABAI RENATO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO Aurelio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa il 30 maggio 2005 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere respingeva la richiesta del Pubblico Ministero di sostituzione della misura cautelare del divieto di dimora in Caserta applicata nei confronti di LA ID, RB RT e IE OR, indagati per il reato di ricettazione di un autoveicolo.
Il successivo appello del Pubblico ministero - motivato con l'esistenza del pericolo di fuga, reso evidente dalla irreperibilità accertata in sede di notifica del provvedimento cautelare - era respinto dal tribunale della libertà di Napoli, che rilevava come non fosse sufficiente ad integrare l'esigenza custodiale l'irreperibilità dei tre indagati, che, già all'atto della precedente scarcerazione, all'esito della convalida del fermo, avevano dichiarato di non avere fissa dimora in Italia, con la conseguente domiciliazione presso il difensore ai sensi dell'articolo 161 cod. proc. pen., comma 4.
Avverso l'ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, deducendo la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., lettera b) e art. 299 cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione,
per aver negato che l'irreperibilità sopravvenuta degli indagati costituisse un fatto nuovo, idoneo a giustificare l'emissione della misura della custodia in carcere.
All'udienza del 2 dicembre 2005 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il pericolo di fuga, che costituisce un'esigenza cautelare idonea in astratto a giustificare, per il reato contestato, la misura della custodia in carcere, non può identificarsi con la mera irreperibilità, qualora questa non sia da ritenere, in base alle circostanze del caso concreto, significativa della volontà di sottrarsi al processo.
Nella specie, come rilevato dal tribunale della libertà, gli indagati non avevano, "ab initio", fissa dimora in Italia, come da essi stessi dichiarato all'atto della scarcerazione. È evidente quindi che la impossibilità di raggiungerli in sede di notifica del provvedimento cautelare contenente il divieto di dimora in Caserta emesso dal Giudice per le indagini preliminari non può dirsi, in se stesso, sintomatico della sussistenza del requisito di cui all'articolo 274 cod. proc. pen., lettera B). Diversamente opinando, si dovrebbe ravvisare automaticamente tale esigenza tutte le volte in cui un indagato non abbia fissa dimora. Senza dubbio, tale condizione deve essere apprezzata adeguatamente dal giudice, perché potenzialmente indicativa della facilità di sottrarsi al processo. Ma resta pur sempre necessario l'apprezzamento dell'elemento psicologico, che non può dirsi "in re ipsa": almeno quando nessuna variazione nello stile di vita sia sopravvenuta a seguito dell'inizio delle indagini preliminari.
Si aggiunga che nella fattispecie in esame il Giudice delle indagini preliminari aveva già ritenuto la possibilità della concessione alla sospensione condizionale della pena in sede di giudizio di merito, in considerazione dell'incensuratezza degli indagati;
e tale valutazione non appare messa in discussione neppure dal Pubblico Ministero ricorrente, che si è limitato ad incentrare la sua doglianza sulla mancata affermazione del pericolo di fuga.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2006