Sentenza 21 gennaio 1999
Massime • 1
IL carattere proprio del reato di violazione della legge edilizia non impedisce che, oltre ai soggetti individuati dalla normativa urbanistica, soggetti diversi s'inseriscano nella consumazione del reato alla stregua delle modalità del fatto, denotanti l'esistenza di un vincolo univoco con il reato per il quale si procede. (Nella specie la Corte ha ritenuto concorrente il proprietario di betoniera ed autopompa rinvenute presso il cantiere ove erano in corso lavori edilizi abusivi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/1999, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Camera di consiglio dott. Gennaro Tridico Presidente del 21.01.1999
1. dott. Pietro Giammanco Consigliere SENTENZA
2. dott. Olindo Schettino Consigliere N. 201
3. dott. Alfredo Teresi Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
4. dott. Claudia Squassoni Consigliere N. 31104/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NT DO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 25.06.1998 che ha rigettato l'istanza di riesame del decreto del Gip della Pretura di Napoli con cui è stato disposto il sequestro preventivo dell'autopompa e delle autobetoniere targate NA F02868, NA V32725, AV 79471 di proprietà del suddetto;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., dott. Wladimiro De Nunzio, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza;
osserva
Con ordinanza 25.06.1998 il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza di riesame del provvedimento con cui il G.i.p. presso la Pretura circondariale di Napoli aveva disposto il sequestro preventivo di un'autopompa e di due autobetoniere di proprietà di NT DO rinvenute presso il cantiere ove erano in corso lavori di costruzione di un manufatto abusivo di proprietà di Di ZO IG.
La Polizia Giudiziaria aveva rilevato che il manufatto, suddiviso in un seminterrato e due piani fuori terra e strutturato in pilastri e solai in cemento armato, era allo stato rustico e che erano in corso i lavori di costruzione con l'impiego degli automezzi che eseguivano il getto del calcestruzzo in strutture precostituite. Proponeva ricorso per Cassazione NT DO denunciando violazione dell'art. 321 c.p.p. e difetto di motivazione in relazione all'attualità della sussistenza dei requisiti legittimanti l'imposizione del vincolo reale.
Per il mantenimento del sequestro non è sufficiente l'occasionale collegamento della cosa con una fattispecie delittuosa, ma occorre che la cosa pertinente il reato sia strutturalmente funzionale alla possibile reiterazione dell'attività criminosa. Tale funzionalità non era, nella specie, ravvisabile, essendo i veicoli normalmente utilizzati lecitamente "e solo in via episodica destinati ad un uso illecito".
L'ordinanza, inoltre, non aveva motivato sul fatto che il ricorrente non era proprietario del cantiere abusivo, ne' il costruttore per cui non era tenuto ad informarsi se fosse stata rilasciata la concessione edilizia, ne' sulla prevedibilità della reiterazione della condotta ipotizzata.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Ha affermato questa Corte che sussiste una stretta correlazione tra l'obbligo di condotta imposto dall'art. 6 legge n.47/1985 al soggetti in esso indicati e le sanzioni di cui all'art. 20, sì da configurare il reato di costruzione senza la concessione edilizia o in contrasto con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie come reato proprio, essendo il precetto penale rivolto a chi, in relazione all'attività edilizia, rivesta una particolare posizione giuridica o di fatto.
"Tale figura di reato non esclude il concorso di soggetti diversi dai destinatari degli obblighi previsti dall'art. 6" (Cass.15.10.1988, Maglione, RV. 179399).
Pertanto, il carattere proprio del reato di violazione della legge edilizia non impedisce che, oltre ai soggetti individuati dalla normativa urbanistica, soggetti diversi si inseriscano nella consumazione del reato, come è stato ipotizzato nel caso in esame, alla stregua della modalità del fatto (messa in opera di materiali di costruzione in un altrui manufatto privo di concessione edilizia) denotanti l'esistenza di un vincolo univoco tra gli automezzi sequestrati e il reato per cui si procede.
Nella costruzione dei manufatti edilizi in cemento armato, la fornitura del conglomerato viene eseguita con autoveicoli attrezzati allo scopo presso il cantiere del committente;
richiede stretta collaborazione tra l'incaricato all'erogazione, che deve essere in possesso della specifica competenza tecnica, ed il costruttore;
si innesta in attività regolate da una serie di norme poste a tutela di pubblici interessi.
Ne consegue, da un lato, che la stessa non costituisce il mezzo per porre in essere un'attività meramente esecutiva, ma arreca un fondamentale contributo all'esecuzione dell'opera, ponendosi in rapporto di coessenzialità con l'abuso e, dall'altro, che tale compartecipazione nell'esecuzione di un manufatto edilizio possa assumere, in presenza di concreti elementi di riscontro, profili di carattere penale.
Nella specie, l'evidenza dell'esistenza del nesso strumentale tra i veicoli utilizzati per il versamento del calcestruzzo e la perpetrazione del reato e la presenza di elementi denotanti la consapevolezza da parte del ricorrente dell'illegittimità delle opere, rendono legittimo il sequestro preventivo degli autoveicoli impiegati nella costruzione del manufatto abusivo. Peraltro il motivo, con cui si contesta la sussistenza del fumus commissi delicti, verte su questioni di fatto, poiché, nella specie, la corretta obiezione secondo cui il fornitore dei materiali da costruzione non è tenuto a svolgere il preventivo controllo della liceità delle opere che l'acquirente intende intraprendere, deve essere verificata, in sede di merito, in riferimento alle concrete modalità del fatto alla cui stregua potrebbe configurarsi l'ipotizzata compartecipazione al reato proprio dell'agente. Per le considerazioni che precedono, la natura degli automezzi destinati esclusivamente alla costruzione di manufatti edilizi;
la loro connessione strumentale con il reato o con i reati futuri possibili;
la probabilità della destinazione degli stessi in attività illecite;
le circostanze dell'impiego della res nella commissione del reato stesso imponevano al Tribunale il riconoscimento della legittimità del decreto di sequestro preventivo, sussistendo i requisiti legittimanti la sua adozione. Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, il 21 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 1999