Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/1999, n. 887
CASS
Sentenza 10 dicembre 1999

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La contravvenzione di cui agli artt. 17, 18 e 20 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 può essere commessa da chiunque violi o concorra a violare l'obbligo imposto del preavviso e del deposito dei progetti e degli allegati tecnici, sicché, pur non trattandosi di un reato proprio del proprietario, la configurazione giuridica dello stesso può esser inquadrata in quelli a soggettività ristretta, giacché, oltre che da questi, può esser commesso dal committente, dal titolare della concessione edilizia ed, in genere, da chi ha la disponibilità dell'immobile o dell'area su cui esso sorge, nonché da quei soggetti che esplicano attività tecnica ed hanno iniziato la costruzione senza accertarsi degli intervenuti adempimenti. (Conseguentemente la Corte ha escluso la responsabilità di soggetti che abbiano svolto funzioni, nell'ambito di procedimenti amministrativi, propedeutiche all'attività edificatoria, quali il segretario comunale chiamato ad esprimere il parere obbligatorio in merito alla delibera di aggiudicazione dei lavori all'esito della gara di appalto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/1999, n. 887
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 887
    Data del deposito : 10 dicembre 1999

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