Sentenza 10 dicembre 1999
Massime • 1
La contravvenzione di cui agli artt. 17, 18 e 20 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 può essere commessa da chiunque violi o concorra a violare l'obbligo imposto del preavviso e del deposito dei progetti e degli allegati tecnici, sicché, pur non trattandosi di un reato proprio del proprietario, la configurazione giuridica dello stesso può esser inquadrata in quelli a soggettività ristretta, giacché, oltre che da questi, può esser commesso dal committente, dal titolare della concessione edilizia ed, in genere, da chi ha la disponibilità dell'immobile o dell'area su cui esso sorge, nonché da quei soggetti che esplicano attività tecnica ed hanno iniziato la costruzione senza accertarsi degli intervenuti adempimenti. (Conseguentemente la Corte ha escluso la responsabilità di soggetti che abbiano svolto funzioni, nell'ambito di procedimenti amministrativi, propedeutiche all'attività edificatoria, quali il segretario comunale chiamato ad esprimere il parere obbligatorio in merito alla delibera di aggiudicazione dei lavori all'esito della gara di appalto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/1999, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Renato Acquarone Presidente del 10.12.1999
1.Dott. Giuseppe Savignano Consigliere SENTENZA
2.Dott. Nicola Quitadamo Consigliere N. 4101
3.Dott. Alfredo Teresi Consigliere REGISTRO GENERALE
4.Dott. Aldo Fiale Consigliere N. 19220/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AT IO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza pronunciata dal Pretore di Treviso in Asolo in data 5.02.1999 con cui è stata dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti perché il reato di cui agli art. 110, 113 cod. pen. e 17-18-20 legge n. 64/1974 è estinto per prescrizione;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi,
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. Gioacchino Izzo, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non costituisce reato;
Sentito il difensore, avv. Giulio Cevolotto, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva
Con sentenza del 5.02.1999 il Pretore di Treviso in Asolo dichiarava non doversi procedere nei confronti di AT IO (nella qualità di segretario comunale in carica all'atto della consegna dei lavori all'impresa, il quale aveva prestato parere di legittimità alla deliberazione n.96/1995, di affidamento delle opere alla ditta costruttrice) per essere estinto per prescrizione il reato di cui agli art. 110, 113 cod. pen e 17-18-20 legge n. 64/1954 per avere effettuato, in concorso o in cooperazione con altri, i lavori di rifacimento della copertura lignea della barchessa di Villa Rubelli prima che il relativo progetto venisse sottoposto, mediante rituale preavviso e richiesta di autorizzazione, alla verifica sull'osservanza delle norme sismiche da parte del Genio Civile. Riteneva il pretore che il parere del segretario comunale si pone come elemento essenziale del procedimento;
come momento di chiusura della fase istruttoria e come strumento di consulenza, e di garanzia per gli amministratori che devono procedere all'adozione dell'atto e che lo stesso deve, perciò, estendersi all'osservanza delle leggi e dei regolamenti disciplinanti la materia. Il segretario comunale, in carica al momento della consegna dei lavori, era tenuto ad accertare la sussistenza dei requisiti formali imposti della normativa sismica o comunque sollecitarne l'adempimento già in sede di aggiudicazione.
Doveva escludersi la buona fede, sussistendo a suo carico l'onere di richiedere chiarimenti all'autorità competete in materia. Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato denunciando violazione degli art. 40, 110, 113 cod. pen. 17, 18, 20 legge n.64/1974; 52 e 53 legge n. 142/1990 e manifesta illogicità della motivazione:
in ordine alla sua compartecipazione al reato sismico. Egli, quale segretario comunale, aveva espresso parere favorevole di legittimità in relazione alla delibera n. 96/95 della Giunta Comunale di San Zenone degli Ezzelini relativa all'aggiudicazione dei lavori in esito alla gara d'appalto esperita. Il suo intervento si era svolto in una fase del procedimento anteriore non solo all'inizio dei lavori, ma altresì alla stessa stipulazione del contratto, sicché non era configurabile il concorso del segretario comunale nella contravvenzione di omessa denuncia dei lavori.
La verifica di conformità del progetto alla normativa sismica deve intervenire dopo il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto e non in un momento antecedente, quando non è stato ancora individuato l'appaltatore;
in ordine alla persistenza della carica al momento dell'inizio dei lavori, ritenuta circostanza idonea a fondare il giudizio di responsabilità, non rientrando nelle attribuzioni di sua competenza, la vigilanza sull'esecuzione di opere pubbliche comunali, spettante ad altri soggetti.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso è fondato.
In materia di edilizia in zone sismiche, questa Corte ha indicato i criteri di individuazione dei destinatari della relativa normativa, puntualizzando che "la contravvenzione in parola può essere commessa da chiunque violi o concorra a violare l'obbligo imposto del preavviso e del deposito dei progetti e degli allegati tecnici, sicché, pur non trattandosi di un reato proprio del proprietario, la configurazione giuridica dello stesso può essere inquadrata in quelli a soggettività ristretta, giacché, oltre che da questi, può essere commesso dal committente, dal titolare della concessione edilizia ed, in genere, da chi ha la disponibilità dell'immobile o dell'area su cui esso sorge, nonché da quei soggetti che esplicano attività tecnica ed hanno iniziato la costruzione senza accertarsi degli intervenuti adempimenti" (Sez. III n. 739, 10.04.1997, Biagiotti). L'Inizio dei lavori è il momento genetico dell'obbligo del preavviso e del deposito, sicché, la contravvenzione può configurarsi solo dopo tale momento a carico, oltreché del proprietario/committente, del direttore dei lavori, dell'imprenditore edile/appaltatore e del progettista, soggetti coobbligati ad effettuare la prescritta denuncia in ossequio ai precetti della normativa sismica.
Ne consegue che non possono rispondere della contravvenzione soggetti che abbiano svolto funzioni, ancorché necessarie nell'ambito di procedimenti amministrativi, propedeutiche all'attività edificatoria.
Tale è il caso del segretario comunale chiamato ad esprimere parere obbligatorio in merito alla _delibera di aggiudicazione dei lavori in esito alla gara di appalto poiché tale parere attiene alla regolarità formale dell'atto e non può estendersi alla verifica di (futuri) adempimenti di natura tecnica riservati per precise disposizioni normative, come in precedenza precisato, a determinati soggetti tenuti alla loro osservanza indipendentemente da superflui richiami contenuti in atti amministrativi.
Con l'espressione del parere si esaurisce, quindi, la funzione del pubblico ufficiale sul quale non gravino, come nel caso di specie, specifici ed ulteriori doveri di controllo sull'osservanza della normativa edilizia, sicché deve escludersi che il segretario comunale abbia dato, col parere reso, alcun contributo causale alla contravvenzione de qua, specie ove si consideri che il controllo sul rispetto della normativa antisismica non rientra nelle sue competenze e che l'obbligo di preavviso e di denuncia poteva configurarsi solo successivamente alla delibera della Giunta Comunale e, cioè, dopo l'aggiudicazione e la consegna delle opere, ma prima dell'inizio dei lavori.
Del tutto irrilevante è la circostanza che il segretario comunale fosse in carica all'atto della consegna dei lavori, non gravando sullo stesso alcun obbligo giuridico di impedire l'evento poiché non rientra tra le sue attribuzioni lo svolgimento di attività tecniche, mentre la verifica dell'osservanza della normativa sismica spetta al dirigente o al responsabile dell'Ufficio tecnico comunale a ciò specificamente proposto.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché lo AT non ha commesso il fatto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché lo AT non ha commesso il fatto.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 10 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2000