Sentenza 11 maggio 2001
Massime • 1
In tema di opposizione ad ordinanza - ingiunzione, la convalida del provvedimento opposto per mancata comparizione dell'opponente all'udienza può essere adottata solo ove difetti la evidenza della illegittimità "ex actis" dell'atto opposto; profilo - quest'ultimo - da esaminare e valutare dal giudice di merito, con la conseguenza che - mentre l'assoluta mancanza di motivazione al riguardo importa la illegittimità dell'ordinanza di convalida - allorché detta motivazione sussista non è possibile, in sede di giudizio di legittimità, sindacarne la persuasività sotto il profilo della completezza valutativa o della sua esattezza, giacché il ricorso per cassazione delineato dall'art. 23, comma quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689 rappresenta uno strumento specifico ed eccezionale di censura della illegittimità di un atto non decisorio di definizione del processo per la mancanza dei suoi requisiti, i quali attengono alla regolarità del decreto di fissazione di udienza, alla inesistenza di un legittimo impedimento a comparire ed alla valutazione dell'inesistenza di riscontri documentali della fondatezza della opposizione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/2001, n. 6549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6549 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BRUSCA avv. Federico, elettivamente domiciliato in Roma, via Oreste Tommasini 59, presso il proprio studio e rapp.to e difeso da sè medesimo
- ricorrente -
contro
Comune di Roma in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso l'avv. Giorgio Lesti, che lo rappresenta e difende per procura
- controricorrente -
avverso l'ord.
7.7.99 del Tribunale di Roma. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.03.01 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce.
Udito l'avv. G. Lesti per Comune.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 29.4.98 l'avv. BRUSCA Federico proponeva opposizione innanzi al Pretore di Roma avverso la cartella esattoriale emessa per il pagamento di lire 439.000 dovute per s.a. afferenti violazioni a norme del CdS accertate il 15 e 30.3.93. L'opposizione deduceva la prescrizione del diritto alla riscossione posto che la cartella era stata notificata il 2.4.98 e quindi oltre il termine di cui all'art. 28 della L. 689/81. Si costituiva il Comune opposto ed alla fissata udienza del 7.7.99 il Giudice adito con ordinanza a verbale, rilevato che il ricorrente non era comparso e che ex actis non emergevano profili di illegittimità del provvedimento opposto, convalidava l'iscrizione a ruolo esattoriale. Per la cassazione di tale ordinanza il Brusca ha proposto ricorso notificato il 27.9.99 ed articolato su unico motivo. Il Comune ha notificato controricorso il 22.11.99. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso l'avv. Brusca denunzia violazione dell'art. 23 comma 5 della legge 689/81 e vizio di motivazione per avere il Giudice di merito convalidato l'iscrizione a ruolo senza considerare che l'eccepita prescrizione emergeva ex actis, in ogni caso, ad avviso del ricorrente, il disposto di legge sarebbe incostituzionale (art. 24 Cost.), imponendo di giustificare - senza indicarne i modi - il legittimo impedimento ostativo della convalida. Ritiene il Collegio che il ricorso sia privo di fondamento. Sotto il primo profilo deve essere ricordato ed appieno condiviso l'orientamento di questa Corte per il quale, all'esito dell'intervento additivo di Corte Cost. 534/90, la convalida del provvedimento per mancata comparizione dell'opponente all'udienza può essere adottata solo ove difetti la evidenza della illegittimità ex actis dell'atto opposto, da esaminare e valutare dal Giudice di merito, con la conseguenza per la quale il difetto di alcuna motivazione al proposito importa la illegittimità dell'ordinanza (Cass. 2821/01 - 1694/00 - 6571/99 - 1003/98). Il che è quanto dire - ad avviso del Collegio - che l'ordinanza deve attestare che il Giudice ebbe a valutare la documentazione versata dall'opponente e dall'opposto, e che l'assoluto difetto di tale richiamo è sintomo della pretermissione del necessario momento di valutazione.
Ma, di converso, una volta che l'ordinanza di convalida detto momento attesti essere avvenuto, non è possibile sindacarne la persuasività - sotto il profilo della completezza valutativa o tampoco sotto quello della esattezza - essendo il ricorso per cassazione delineato dall'art. 23 comma 5 L. 689/81 uno strumento specifico ed eccezionale di censura della illegittimità di un atto non decisorio di definizione del processo, per la mancanza dei suoi requisiti (che, dopo la ridetta sentenza additiva, attengono alla regolarità delle notifiche del decreto di fissazione di udienza, alla inesistenza di legittimo impedimento a comparire ed alla valutazione dell'inesistenza di riscontri documentali della fondatezza della opposizione).
E poiché, venendo al caso sottoposto, il Giudice di merito ebbe a premettere al dispositivo di convalida del ruolo esattoriale l'affermazione della inesistenza ex actis di alcun profilo di illegittimità come imposto dalla pur richiamata sent. 534/90 della C.C., ne discende che, contrariamente alla opinione del ricorrente, il necessario momento valutativo ebbe luogo e che a questa Corte viene indebitamente chiesto di controllarne la esattezza. Quanto all'ulteriore profilo di censura, involvente la pretesa incostituzionalità della norma là dove non consentirebbe una verifica della esistenza del legittimo impedimento, la sua infondatezza appare di totale evidenza, posto che, da un canto, il legittimo impedimento deve essere addotto dall'interessato (ed ove addotto e pretermesso potrà essere prospettato in sede di ricorso per cassazione) e che, dall'altro ed assorbente canto, la mancata adduzione - precedente, successiva ed attuale - di tale condizione da parte dell'avv. Brusca ricorrente induce a ritenere affatto irrilevante la (pur infondata) questione di legittimità costituzionale.
Respinto il ricorso, si ritiene sussistano ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2001