Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/06/2002, n. 9395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9395 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN RG. 20596/99, 28/2000 ITALL NO3.0 E IN NOME POI0.9 Cron. 25249 CASSAZIONE LA CORTE SU N MA Rep. SEZIONI PRIMA CIVILE Ud. 30.10.2001 Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Giammarco CAPPUCCCIO - Presidente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere - per diritti € 155 Francesco FELICETTI 2002 -> 28 il INCELLIERE * Massimo BONOMO Giuseppe SALME' rel. R ha pronunciato la seguente € 0,77 L.1500 SENTENZA sul ricorso n° 20596/99 r.g. proposto da 6974808 COMUNE di SPEZZANO sulla SILA, in persona del sindaco pro tempore, G974809 elettivamente domiciliato in Roma, via Asmara 58, presso lo studio dell'avv. Ferdinando Lomanno, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Russo per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente
contro
VITRUVIO COSTRUZIONI GENERALI, s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese cons. Giuseppe Salmė 8252 2007 3, presso lo studio dell'avv. Corrado Morrone, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Morrone per procura speciale a margine del controricorso, controricorrente nonché sul ricorso n. 28/2000 r.g. proposto da VITRUVIO COSTRUZIONI GENERALI, s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese 3, presso lo studio dell'avv. Corrado Morrone, rappresentata e difesa dall'avy. Luigi Morrone per procura speciale a margine del controricorso,
contro
COMUNE di SPEZZANO sulla SILA, intimato avverso la sentenza della corte d'appello di Catanzaro del 1° giugno 1999. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 30 ottobre 2001; sentito l'avv. Russo e l'avv. Morrone;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Stefano Schirò, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Svolgimento del processo Con atto di citazione del 30 settembre 1998 la UV Costruzioni Generali s.r.l., quale capogruppo dell'associazione temporanea tra l'impresa Lagani e la cons. Giuseppe Salme 2 IRC di Angelo Rubino, ha proposto impugnazione per nullità del lodo sottoscritto il 28 luglio 1998 e non depositato, con il quale gli arbitri hanno declinato la propria competenza a conoscere della controversia relativa al contratto d'appalto per la realizzazione dell'arredo urbano di Camigliatello e la riqualificazione ambientale di Spezzano della Sila, aggiudicati il 24 settembre 1993. Gli arbitri hanno ritenuto che l'art. 37 del capitolato speciale, espressamente richiamato nel contratto d'appalto, con il quale si prevedeva, per la risoluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto stesso, il ricorso al giudizio arbitrale regolato dal capo sesto del d.p.r. n. 1063 del 1962, non poteva considerarsi frutto di una specifica determinazione delle parti e di un'effettiva e libera volontà delle stesse. Il comune di Spezzano nella Sila ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e, in via incidentale, ha censurato la compensazione delle spese pronunciata dagli arbitri, riproponendo, ai fini del giudizio rescissorio, tutte le eccezioni e difese formulate nel giudizio arbitrale, compresa quella relativa al difetto di legittimazione della UV. Con la sentenza in questa sede impugnata la corte d'appello di Catanzaro ha accolto l'impugnazione, osservando che doveva ritenersi validi il richiamo all'art. 47 del capitolato generale dei lavori pubblici contenuto nell'art. 37 del capitolato speciale, tra l'altro predisposto dalla stesso Comune che ha poi eccepito l'inesistenza della clausola compromissoria. Era infatti irrilevante che il capitolato speciale fosse contenuto in un documento prestampato, anche perché il f cons. Giuseppe Solmė 3 documento stesso era stato specificamente integrato e adattato al concreto rapporto. Valido era anche il richiamo all'art. 47 del capitolato generale essendo irrilevanti le vicende relative alla norma richiamata (dichiarazione d'illegittimità costituzionale e successivamente anche l'abrogazione da parte dell'art. 32 della legge n. 109 del 1994), stante la natura pattizia del richiamo stesso. Dichiarata la nullità del lodo, la corte territoriale ha anche affermato che la natura del vizio rilevato impediva il passaggio al giudizio rescissorio. dovendo la parte interessata riproporre una nuova domanda di arbitrato. Avverso la sentenza della corte d'appello di Catanzaro il comune di Spezzano sulla Sila ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso l'impresa UV che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a un unico motivo. L'impresa ha anche depositato memoria. Motivi della decisione 1) Il ricorso principale e il ricorso incidentale, proposti nei confronti della stessa sentenza, debbono essere riuniti. Con il primo motivo il comune, deducendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, afferma che, avendo riproposto con l'impugnazione incidentale del lodo, l'eccezione di difetto di legittimazione della UV costruzioni generali, in quanto estranea all'originario contratto d'appalto, sarebbe stata eccepito il difetto della UV a proporre impugnazione del lodo. cons. Giuseppe Salmė 4 Su tale eccezione la corte territoriale non avrebbe pronunciato, o, comunque, non avrebbe fornito motivazione dell'eventuale rigetto. Con il secondo motivo, deducendo la violazione degli articoli 1362 e 1363 del c.c. e vizio di motivazione, il ricorrente censura l'affermazione della corte territoriale relativa alla validità della clausola compromissoria. La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto che la clausola, contenuta nel capitolato speciale, fasceva parte di un testo prestampato, generico senza che risulti che le parti lo abbiano effettivamente preso in esame e adattato alla fattispecie concreta. Peraltro, aggiunge la ricorrente, nel caso di dubbio dovrebbe privilegiarsi l'interpretazione che porta all'affermazione del giudice ordinario. 2) Il ricorso non è fondato. Riproponendo l'eccezione secondo cui la UV non sarebbe partecipe al contratto d'appalto originariamente stipulato, il comune ha prospettato, in via incidentale, un'autonoma ragione di nullità del lodo, consistente nel difetto di legittimazione a proporre la domanda di arbitrato del soggetto ritenuto estraneo al contratto nel quale era inserita la clausola compromissoria. Tale eccezione è ben diversa da quella di difetto di legittimazione a proporre l'impugnazione di nullità del lodo, espressamente non esaminata, ma implicitamente rigettata per la sua manifesta infondatezza, in quanto la UV, nei cui confronti, come è pacifico, il lodo era stato pronunciato, ben poteva contestarne la validità. La questione se la UV sia o non parte del contratto, in cui è inserita la clausola compromissoria, appartiene al merito che, dovrà essere esaminato dagli -cons. Giuseppe Salme 5 arbitri, essendo precluso alla corte territoriale, in relazione alla natura del vizio dedotto, passare alla fase rescissoria (cass. 8407/1996). Quanto alla censura proposta con il secondo motivo deve dichiararsene l'inammissibilità, perché il ricorrente si limita a riproporre la tesi avanzata davanti alla corte territoriale, senza formulare specifiche censure alla sentenza impugnata, la quale, come è già stato rilevato, ha espressamente esaminato la questione della rilevanza della predisposizione del capitolato speciale e della genericità della clausola, osservando che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, le parti avevano specificamente integrato e adattato la clausola compromissoria al concreto rapporto. Né, avendo la sentenza impugnata, ritenuta la validità della clausola compromissoria, è rilevante l'orientamento giurisprudenziale invocato dal ricorrente, secondo cui nel dubbio deve preferirsi l'interpretazione favorevole alla competenza del giudice ordinario. Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto. ne segue l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in EM: 78 oltre a E.
5.929623 per onorari. C i cons. Giuseppe Salme 6 Così deciso in Roma il 30 ottobre 2001, nella camera di consiglio della prima sezione civile. Il presidente L'estensore E CE IA Di Nu DEPOSITATA IN CANCELE S Fearic D Oggi, GIU 200% IL CANCE OF IA Di/Nu 103T 129,11 CEST 20.66 TOT. 149.77 241 6.2 33256 cons. Giuseppe Salme 7