Sentenza 24 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2001, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 0 09 4 9 / 0 1 Rilasciata copia legale al Sig. JACIRCA per diritti il 1 FEB 2001 REPUBBLICA ITALIANA IL CANCELLIERE In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.9078/98 Presidente -Cron.1966 Dott. Paolino Dell'Anno - Battimiello Rel.- Consigliere -Rep. Bruno -Ud.13 11.2000 " Federico Roselli " Stefano M. Evangelista -Oggetto: "" Giovanni Amoroso Lavoro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LIRE 3000 UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente CANCELLERIA Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 3000 sul ricorso proposto 24 GE 2001 CG575424 da IL CANCELLIERE VA IO e VA LA, quali eredi di OZ TA, rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Petronio di Parma e dall'avv. Sergio Vacirca di Roma, con domicilio eletto presso il secondo in Roma alla via Flaminia n.195, come da procura speciale a margine del ricorso $ ricorrenti 4635
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in per- sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- feso, giusta procura speciale in calce alla copia notificata CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale INPSal Sig. per diritti L. 1 1 8 MAR 2001 IL CANCELLIERE del ricorso, dagli avv.ti. Carlo De Angelis, Michele Di Lul- lo e Gabriella Pescosolido, con domicilio eletto in Roma in centralevia della Frezza n. 17 presso 1'Avvocatura dell'Istituto resistente con sola procura per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Piacenza in data 28 gennaio 1998 (R.G. 1522/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 novembre 2000 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 Svolgimento del processo IO e LA NZ hanno proposto ricorso per cassazione (notificato il 13 maggio 1998) avverso il provvedimento del Tribunale di Piacenza del 28 gennaio 1998, dolendosi che con tale provvedimento reso in sede di rinvio a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 580 del 1996, nella controversia fra la loro dante causa OZ TA e l'INPS -il Tribunale, ai sensi dell'art. 1, commi 181/183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, abbia dichiarato estinto, con compensazione delle spese, il giudizio concernente la cd. cristallizzazione della pensione di reversibilità nell'importo integrato al minimo raggiunto al 30 settembre 1983. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., “illegittimità costituzionale dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 in relazione agli art. 3, 24, 38, 102, 104 e 136 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione delle stesse disposizioni - Vizio della motivazione”, in particolare lamentandosi: che le norme denunciate comprimono e annullano i diritti degli interessati, escludendo gli eredi in caso di morte del de cuius anteriore al 30 marzo 1996, prevedendo il pagamento dei crediti in sei annualità, negando interessi e rivalutazione e addebitando agli interessati gli oneri delle spese, in violazione perciò degli artt. 24 e 38 nonché dell'art. 3 Cost. per la disparità di trattamento fra coloro i cui crediti sono stati soddisfatti con sentenza passata in giudicato e gli altri;
che la previsione d'inefficacia delle sentenze già rese e non ancora passate in giudicato determina un inammissibile conflitto fra potere legislativo e giudiziario, in violazione, oltre che dell'art. 24, degli artt. 102 e 104 della Costituzione. 3 Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui ai commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonché vizio di motivazione (art 360 n. 3 e 5 c.p.c.), i ricorrenti criticano l'impugnata sentenza per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sull'appello incidentale volto alla condanna dell'INPS al pagamento di interessi e rivalutazione, sui ratei di integrazione al minimo corrisposti in ritardo, con decorrenza dalla scadenza di ogni singolo rateo e non già dalla data della sentenza costituzionale n. 314 del 1985. Il ricorso è ammissibile. -Il provvedimento con cui il collegio nel giudizio di appello dichiari l'estinzione del processo, ancorché emesso nella forma dell'ordinanza, ha contenuto sostanziale di sentenza, giusta la previsione dell'art. 306, ultimo comma, cod. proc. civ. a e, pertanto non è soggetto reclamo al collegio stesso, ma a ricorso per cassazione ad opera della parte che ha interesse a contrastare tale declaratoria di estinzione (Cass. 9 maggio 1991, n. 5163). Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per Cassazione avverso le ordinanze aventi contenuto decisorio e carattere definitivo decorre - in difetto di ragioni, connesse alla particolarità del procedimento o alla qualità degli interessi sottesi, che giustifichino la deroga all'enunciato principio - solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che le stesse siano pronunziate in udienza o, se pronunziate fuori udienza, siano state comunicate dal cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, è applicabile il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ. (Cass., sez. un., 8 giugno 1998, n. 5615). Nella specie, in difetto di alcuna prova dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza in questione, deve ritenersi operante quest'ultimo termine, con decorrenza dalla data di deposito del provvedimento in cancelleria, rispetto alla quale, 4 come emerge da quanto riferito in parte narrativa, il ricorso è tempestivo (Cass. 15 marzo 1976, n. 952). Ciò posto, la Corte deve rilevare d'ufficio, a prescindere dall'esame delle censure dei ricorrenti, la nullità del provvedimento impugnato. In forza del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l'ordinanza che, come nella specie, abbia il contenuto decisorio di una sentenza va qualificata come tale, anche quando proprio tale qualificazione comporti la sussistenza del vizio di cui all'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., per non essere stato l'atto sottoscritto con l'osservanza delle prescrizioni in materia dell'art. 132, terzo comma, cod. proc. civ., ossia dall'estensore e dal presidente, ovvero soltanto da quest'ultimo, quando cumuli in sé anche l'altra qualità. Conseguentemente, come contro il medesimo provvedimento è ammissibile l'impugnazione correlata alla sua natura di sentenza, così il giudice ad quem ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità insanabile della sentenza impugnata che non esibisca il detto requisito della duplice sottoscrizione, ancorché tale nullità, non assorbendosi nei mezzi di gravame, possa essere fatta valere anche al fuori del rimedio impugnatorio, secondo quanto previsto dal citato art. 161, secondo comma (v., per tutte, Cass. civ., sez. un., 20 luglio 1999, n. 480). Il rilievo del vizio, poi, non può che determinare la regressione del processo al grado di giudizio nel quale è stato pronunciato il provvedimento viziato, che solo apparentemente ne ha determinato la conclusione, come emerge dal disposto dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ., di guisa che, in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello, priva di regolare sottoscrizione, stante anche il richiamo dell'art. 383, terzo comma, stesso codice, alla norma da ultima citata, la Corte regolatrice non ha altro potere che quello di cassazione con rinvio. Tale la situazione che si verifica nel caso di specie, essendo stato il provvedimento impugnato sottoscritto dal solo presidente, del quale non può presumersi la qualità di estensore, non accompagnandosi al suo nome o alla sua sottoscrizione l'indicazione di détta qualità o di quella di relatore. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice, rimanendo nella pronuncia caducatoria, resa in regione della riscontrata nullità, assorbita ogni altra censura. cod.Il detto giudice, cui si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, proc. civ., la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, è designato nella Corte d'appello di Bologna (Sezione Lavoro) in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.58 del 1998 e successive modificazioni, la competenza a conoscere dell'appello avverso le sentenze emesse dal pretore è stata attribuita alla corte d'appello, salve le eccezioni di cui agli articoli 134 bis e 135 lett. a) dello stesso decreto, di guisa che la cassazione della sentenza emessa dal tribunale in grado d'appello comporta il rinvio della causa alla corte d'appello (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1044).
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia – anche per le spese - alla Corte d'appello di Bologna. Così deciso, in Roma, il 13 novembre 2000 IL PRESIDENTE Verlin. M amm. A S 0 S 1 A . I T , T D , R A 3 S O 'A IL CONSIGLIERE - ESTENSORE E 3 L R Stille P L L 5 O S L O Вто Batermell, P E . I F N D IM N I G S O A 3 N D -7 A IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA E E S D -8 T I E Depositata in Cancelleria 1 N , A 1 E O S oggi, 2.4 GEN. 2001 R E E T * S G A A L A IL COLLABORATORE L M E E DI CANCELLERIA R D P U E N A I O Z S T R O C .