Sentenza 20 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/2001, n. 3983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3983 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
Reg. gen. N° 1903/1039 8 3/0 1 12 dicemb 2000 LIRE 3000 CANCELLERIA Oggetto: rilascio immobile. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CB220668 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE CRON. 8448 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCO PONTORIERI Presidente Rep. 1308 Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE Consigliere dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L 3000 Dott. SERGIO DEL CORE Consigliere ha pronunciato la seguente: il 2.0. MAR. 2001 IL CANCELLIERE SENTENZA sul ricorso proposto da: GI IS, elettivamente domiciliata in Roma. via Tazzoli n.
6. presso lo studio dell'avvocato Luigi Condemi Morabito, che la difende unitamente all'avv. Oscar Ugo Marri, come da mandato in atti;
- ricorrente
contro
NI ER e PA IN, elettivamente domiciliati in Roma in via Confalonieri n.
2. presso lo studio dell'avv. Guseppe Tufani, che li difende. unitamente all'avv. Giovanni Iacomini, in virtù di mandato in atti;
controricorrenti - 1903. 1999 UG LL e PA. Udienza del 12 dicembre 2000, Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 205800 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2 Richiesta copia studio dal Sig. CONDEMI per diritti L. 3200 ✓1 GIU. 2001. avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 30 giugno 1998. IL CANCELLIERE Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito l'avv. Luigi Condemi Morabito;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Marinelli, LIRE 1500 che ha concluso per il rigetto del ricorso. CANCELLERIA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I coniugi RT LL e ND PA convenivano dinanzi al 0407655 Tribunale di Lucca IS UG, assumendo di avere acquistato in data 13 T 0407630 luglio 1983 da RE UG e CE UG, a mezzo della loro procuratrice generale NN UG, per procura rilasciata in data 12 marzo 1970, parte di un vecchio fabbricato colonico, nonché una porzione di terreno, siti in località La Piana, frazione Pieve dei Monti di Villa di Bagni di Lucca. Quando essi avevano LIRE 3000 voluto prendere possesso della casa, di cui avevano le chiavi, l'avevano tuttavia CANCELLERIA trovata chiusa con un lucchetto, per cui era stato impossibile l'accesso. Dopo qualche tempo erano venuti a sapere che nel luglio 1983 IS UG, cugina dell'attore RT LL, aveva messo tale lucchetto e, nonostante varie CG508154 diffide, non aveva inteso lasciare libero l'immobile. CG508155 Chiedevano quindi che la UG fosse condannata all'immediato rilascio dell'immobile in loro favore, quali legittimi proprietari, oltre che al risarcimento danni. Si costituiva la UG. assumendo in via preliminare che il contratto di compravendita in oggetto era nullo, dato che la procura generale conferita da RE UG a NN LL non era valida, essendo costui deceduto ben 1903 1999 UG LL e PA. Udienza del 12 dicembre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 3 undici anni prima della stipula del rogito. Nel merito rilevava che non risultava provata la proprietà dei danti causa degli attori in relazione al bene in oggetto, e che non sarebbe stato sufficiente dimostrare che essa convenuta non era proprietaria di tale bene alla luce dell'atto di divisione 31 agosto 1962, in quanto lo stesso non risultava assegnato ai danti causa della convenuta, IN e AR DA UG. per vedere decisa la lite in favore degli attori, se essi non provavano anche di essere proprietari di quanto rivendicato. Sosteneva quindi che, in ogni caso, ella aveva acquistato la proprietà del bene per usucapione, per cui chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, che fosse dichiarata la sua proprietà sul bene contestato per intervenuta usucapione ultraventennale. Con sentenza del 14 giugno 1995, il tribunale condannava la convenuta al rilascio dell'immobile in favore degli attori: rigettava di conseguenza la riconvenzionale, nonché la domanda attorea di risarcimento danni. Avverso tale sentenza proponeva appello la UG, assumendo tra l'altro che detto bene nel primo atto di divisione del 1896 era stato assegnato ad LF UG, al quale era in parte succeduto IN UG, di cui ella era coerede, e che a seguito delle varie successioni e divisioni il bene in oggetto era pervenuto a lei. Si costituivano i coniugi LL resistendo al gravame ed all'esito la Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 30 giugno 1998, confermava la decisione del primo giudice. La corte fiorentina osservava preliminarmente che doveva rigettarsi, perché inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.. la domanda della UG tesa 1903/1999 UG LL e PA. Udienza del 12 dicembre 2000. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. alla dichiarazione della sua proprietà del fabbricato in oggetto per titolo successorio, dato che tale domanda era del tutto nuova, essendosi l'appellante limitata, in primo grado, a chiedere il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale. la dichiarazione del suo diritto di proprietà per usucapione. Ribadiva poi che la legittimazione ad eccepire l'estinzione della procura appartiene al rappresentato o ai suoi eredi e non ad altri per cui, nella specie, tale eccezione non poteva essere sollevata dalla UG, che non risultava (e neppure aveva mai sostenuto) essere erede del defunto RE UG. Pertanto a nulla rilevava l'eventuale conoscenza da parte degli appellati della morte di quest'ultimo. La corte d'appello osservava poi che in realtà la c.t.u. aveva chiarito che gli attuali appellati erano diventati proprietari del bene a seguito del rogito 13 luglio 1983. Infatti, dopo un lungo e preciso excursus dei vari passaggi di proprietà dei beni in oggetto e di altri contigui dal 1896 (data dell'iniziale divisione). il c.t.u. aveva concluso senza incertezze che il fabbricato in oggetto, attualmente rappresentato dal mappale 366 del foglio 92 di Bagni di Lucca. facendo astrazione da eventuali diritti acquisiti, risultava regolarmente trasferito a RE e CE UG, danti causa di RT LL e ND PA, per il mappale 366 subalterni 1 e 3, mentre il contiguo fabbricato rappresentato dal mappale 365 del foglio 92 di Bagni di Lucca - peraltro non oggetto di causa - fino dal 1° gennaio 1962 risultava regolarmente censito a RE, RT e IN UG, danti causa di RT LL e ND PA, pur mancando peraltro un valido titolo comprovante il trasferimento del bene stesso da LF UG. In sintesi, da una attenta lettura della lunga e difficile (per l'oggetto e non per 1903/1999 UG LL e PA. Udienza del 12 dicembre 2000. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 1 05 mancanza di chiarezza espositiva) relazione peritale, risultava ben chiaro secondo la corte di appello - che il c.t.u. aveva esteso l'indagine a beni non facenti parte di quelli in controversia soltanto per meglio chiarire i vari passaggi di proprietà di questi ultimi, ove la mancanza di riscontri del tutto convincenti e le lacune erano riferibili al bene contiguo a quello in oggetto, rappresentato dal mappale 365 del foglio 92 di Bagni di Lucca, mentre il bene per cui è causa era incontestabilmente rappresentato dal mappale 366 del foglio 92. Appariva poi inammissibile l'appello in ordine al rigetto della domanda di usucapione, per assoluta genericità dei motivi. essendosi limitata la UG a sostenere (sia nell'atto di appello che in comparsa conclusionale) che aveva errato il tribunale a ritenere infondata la domanda alternativa di usucapione poiché le ы м prove raccolte sembravano essere state non correttamente valutate, per cui la corte non era assolutamente in grado di giudicare su tale asserita non corretta valutazione. In ogni caso. le innumerevoli deposizioni testimoniali, contrastanti fra di loro, non apparivano certo tali da far ritenere ragionevolmente provata l'usucapione da parte della UG. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza IS UG in base a tre motivi di ricorso, ai quali resistono RT LL e ND PA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. la ricorrente contesta l'affermazione della corte di appello, secondo cui la sua domanda tendente al riconoscimento del diritto di proprietà sul fabbricato in contestazione per titolo successorio costituiva una domanda nuova, proposta per la 1903-1999 UG LL e PA. Udienza del 12 dicembre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 6 prima volta in appello. Ella sostiene che avendo contrastato l'avversa domanda sostenendo, tra l'altro, che il contratto di acquisto degli attori era intervenuto fra persone diverse, nel senso che è estraneo all'attuale convenuta e suoi aventi causa, e negando l'esattezza della provenienza indicata nell'atto di acquisto degli attori, aveva in sostanza fatto valere il proprio diritto per titolo successorio. Così pure, nella successiva memoria del 23 marzo 1985, a dimostrazione che la casa di abitazione in questione era di sua proprietà, aveva spiegato che il fondamento del suo diritto era da ravvisarsi negli atti pubblici del 24 aprile 1896 e 31 agosto 1962. e gli attori avevano accettato il contraddittorio su tali temi. Il motivo è infondato. La ricorrente, infatti, sostiene in pratica di avere proposto implicitamente una domanda di accertamento del suo diritto di proprietà per successione ereditaria, vale a dire senza manifestare esplicitamente tale sua richiesta: il che è certamente inammissibile. poiché contrasta con i principi fondamentali del diritto processuale secondo i quali chi intende ottenere l'accertamento di un proprio diritto deve proporre una chiara ed esplicita domanda in proposito. La corte di appello ha correttamente rilevato, nella sentenza impugnata. che la UG in primo grado si era limitata a chiedere il rigetto della domanda avversaria e, in via riconvenzionale, solo la dichiarazione della sua proprietà per intervenuta usucapione, e tale affermazione non è stata contrastata dalla ricorrente, che si è limitata ad indicare una serie di argomentazioni che, a suo dire, sottintendevano il suo diritto di proprietà sull'immobile per diritto successorio;
tuttavia ciò non è sufficiente a superare tale interpretazione della domanda, che 1903/1999 UG LL e PA. Udienza del 12 dicembre 2000. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 7 compete al giudice di merito e può essere censurata nel giudizio di legittimità solo con la denuncia della violazione di specifiche regole interpretative. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta poi la violazione e falsa applicazione degli artt. 922, 457, 565, 566, 1325 n. 2, 1396 e 1418 c.c., e la contraddittoria ed illogica motivazione della sentenza, rilevando che la corte fiorentina si sarebbe limitata a ribadire che la legittimazione ad eccepire l'estinzione della procura spetta al rappresentato o ai suoi eredi, senza considerare che la conoscenza da parte degli attori della morte di uno dei due soggetti rappresentati dalla procuratrice non poteva essere messa in dubbio, in considerazione del fatto che detta procuratrice, NN UG, era madre di м RT LL e suocera di ND PA, ed era con loro convivente, per cui а non poteva non avere messo a conoscenza i congiunti della morte di una delle due persone da lei rappresentate. Gli acquirenti, inoltre, ben sapevano che il fabbricato oggetto della vendita non era di proprietà dei mandanti, per averlo essi indicato nella delimitazione dei confini di un precedente acquisto. La corte di appello aveva peraltro posto a fondamento della propria decisione la relazione del c.t.u.. senza analizzarne il contenuto, ma solo adoperando espressioni stereotipate. Tale relazione non era affatto convincente, avendo chiaramente manifestato incertezze ed affermato chiaramente che la particella 366 corrispondeva alla 1516 del vecchio catasto, la quale venne assegnata con l'atto RG ad LF UG. che è il dante causa al quale risale il ramo cui appartiene IS UG, mentre RE e CE discendono dal di lui fratello NO. Neppure questo motivo può trovare accoglimento. 1903/1999 UG LL e PA. Udienza del 12 dicembre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 8 Per quanto riguarda l'estinzione della procura, limitatamente ad uno dei due rappresentati. la corte fiorentina ha detto l'unica cosa che effettivamente rilevava sull'argomento, vale a dire che l'attuale ricorrente non era legittimata ad eccepire detta estinzione, che competeva solo agli eredi del rappresentato. Le circostanze che la ricorrente evidenzia in questa sede, essendo del tutto irrilevanti ai fini della legittimazione in questione, giustamente non sono state prese in considerazione dal giudice di appello. Infatti la colpevole ignoranza, o addirittura la conoscenza. della estinzione della procura non elide il problema della legittimazione ad eccepirla, ma riguarda solo l'accoglibilità della eccezione stessa, ove sia stata legittimamente sollevata. Per quanto attiene poi alla relazione del c.t.u., le censure che la ricorrente prospetta in questa sede risultano troppo generiche e riguardano comunque circostanze di fatto che richiederebbero indagini non consentite nel giudizio di legittimità. Con l'ultimo motivo, infine, denunciando la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed il vizio di motivazione, la ricorrente sostiene che la corte fiorentina avrebbe errato anche nel ritenere inammissibile l'appello in ordine al rigetto della domanda di usucapione per genericità dei motivi. La dedotta non corretta valutazione delle prove avrebbe dovuto indurre la corte a pronunciarsi sul punto. tanto più che ella aveva, al momento della precisazione delle conclusioni, integrato il proprio capitolato probatorio nel caso che le risultanze delle prove già espletate fossero state ritenute sfavorevoli alle sue tesi. Anche tale motivo è infondato. 1903-1999 UG LL PA. Udienza del 12 dicembre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 6 La ricorrente non specifica. infatti, quali sarebbero le deposizioni testimoniali a lei favorevoli non prese in considerazione dalla corte d'appello, mentre invece. per il principio dell'autonomia del ricorso. avrebbe dovuto riportarne letteralmente il contenuto, posto che nel giudizio di legittimità non può farsi luogo ad un riesame degli atti, tranne che in casi particolari, come quando si ravvisi un error in procedendo. L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione. in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 105.800 oltre a £.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della DA Sezione Civile della Ugo Miggins est. Lauses Bandorinihove Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2000. IL CANCELLIERE C1 Valexia Neri 20 MAR. 2001 60000 360000 1903-1999 UG LL e PA. Udienza del 12 dicembre 2000. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio.