Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 16179
CASS
Sentenza 5 maggio 2026

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  • Rigettato
    Inosservanza e falsa applicazione della legge penale, violazione di norme processuali con riferimento all’art. 274 cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione

    Il Tribunale ha correttamente applicato il principio secondo cui il 'tempo silente' trascorso dalla commissione del reato è rilevante in fase di applicazione della misura cautelare, ma non ai fini della revoca o sostituzione, dove conta il tempo trascorso dall'applicazione o esecuzione della misura. Le argomentazioni del Tribunale hanno escluso la presenza di ulteriori elementi sintomatici e la significatività del tempo decorso, data la gravità delle condotte contestate e la condanna subita.

  • Rigettato
    Violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 299 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che le argomentazioni del Tribunale, che hanno escluso la presenza di ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica e la significatività del tempo decorso, sono logicamente fondate e prive di aporie.

  • Rigettato
    Vizio della motivazione perché carente

    La Corte ha ritenuto che il Tribunale ha ampiamente motivato, considerando le allegazioni difensive e applicando correttamente i principi giuridici pertinenti. Le argomentazioni del Tribunale hanno escluso la presenza di ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 16179
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16179
    Data del deposito : 5 maggio 2026

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