CASS
Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 16179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16179 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Di RA AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/12/2025 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Laura Condemi, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Massimo Favara, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 22/12/2025 il Tribunale di Venezia, ha rigettato l’appello presentato nell’interesse di Di RA AN avverso il provvedimento del Tribunale di Verona del 20/11/2025, con il quale è stata applicata, in sostituzione della misura cautelare egli arresti domiciliari, la misura dell’obbligo di dimora, con obbligo di permanenza notturna in relazione alle imputazioni allo stesso ascritte di associazione per delinquere, sei episodi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche tentata, autoriciclaggio aggravato dalla transnazionalità, oltre a diversi episodi di riciclaggio. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16179 Anno 2026 Presidente: TI GI Relatore: NU TU ZI Data Udienza: 02/04/2026 2 2. Di RA AN, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Inosservanza e falsa applicazione della legge penale, violazione di norme processuali con riferimento all’art. 274 cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica, oltre che carente nel sostenere la decisione impugnata;
il ricorrente dopo aver richiamato il contenuto del provvedimento impugnato ha sostenuto il travisamento della istanza di revoca presentata, atteso che era stato proposto come elemento di valutazione non solo il decorso del tempo trascorso dalla applicazione della misura, ma anche la valutazione della attualità del pericolo di reiterazione del reato proprio in correlazione all’elemento temporale, da ritenere qualificato sia quanto alla risalenza del fatto, che tenuto conto della piena osservanza delle prescrizioni imposte, unitamente agli ulteriori elementi allegati dalla difesa (con particolare riferimento alla personalità dell’imputato ed allo svolgimento di attività lavorativa, in assenza di ulteriori pendenze processuali e di un precedente del tutto datato). Il Tribunale aveva omesso di considerare tale pluralità di elementi ed aveva richiamato in modo illogico come decisivo il dato territoriale riferito al capo 3) della imputazione;
contraddittorio anche il richiamo, quale unico elemento sopravvenuto a carattere negativo, della condanna del ricorrente in primo grado alla pena di cinque anni di reclusione, oltre alla multa, atteso che in realtà tale decisione aveva decisamente alleggerito la posizione del ricorrente dimezzando il numero e la consistenza della imputazioni ed escludendo la ricorrenza della aggravante della transnazionalità, con incidenza sulla prognosi di pericolosità, con conseguente mera apparenza della motivazione. 2.2. Violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 299 cod. proc. pen., con particolare riferimento alla oggettiva pretermissione della portata del giudizio di merito quanto alla pericolosità del ricorrente. 2.3. Vizio della motivazione perché carente tenuto conto degli elementi a sostegno proposti dalla difesa in sede di giudizio cautelare, con particolare riferimento alla dichiarazione del Di RA, che aveva sostenuto la propria estraneità ai fatti e il proprio allontanamento dal contesto di riferimento. 3 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra loro e basati su argomentazioni sovrapponibili. Il ricorrente ha, denunciato, con diverse formulazioni (violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione), la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta da apparenza, illogicità manifesta, nonché contraddittorietà, non avendo riscontrato la presenza di fatti nuovi che avrebbero potuto giustificare la sostituzione della misura cautelare in atto a carico del Di RA in considerazione del decorso di un lasso di tempo, ritenuto considerevole, tra la applicazione della misura e la data di realizzazione dei fatti oggetto di imputazione. Ciò posto, si deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il Tribunale del riesame non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali fatti nuovi, puntualmente allegati, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare in modo apprezzabile il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D’Ippolito, Rv.282292-01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676-01). Il Tribunale, nel caso in esame, ha ampiamente motivato, (pag. 2 e seg. con specifica considerazione di tutte le allegazioni difensive reiterate in questa sede) con corretta applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle 4 originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999-01; Sez.2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590-01). Le argomentazioni spese dal Tribunale - con le quali il ricorrente non si confronta effettivamente, limitandosi a proporne una lettura alternativa e parcellizzata (sia quanto alla intervenuta condanna ad una consistente pena detentiva che quanto alla connotazione del fatto) - hanno escluso la presenza di ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica quanto alla situazione oggetto di valutazione al momento dell’emissione della misura cautelare, tenuto conto altresì della particolare gravità delle condotte oggetto di contestazione che portavano ad una rilevante condanna del ricorrente, elemento valutato nella sua obiettiva portata a prescindere dalle iniziali contestazioni elevate. In conclusione, è stata correttamente ritenuta la non significatività del tempo decorso dall’applicazione della misura cautelare in correlazione alle circostanze allegate dalla difesa, complessivamente disattese, con argomentazioni logiche e del tutto prive di aporie (Sez.1, n.19521 del 15/04/2010, D’Agostino, Rv. 247208-01: Sez. 5, n. 17896 del 09/01/2009, Massone Brega, Rv. 243974-01; Sez. 1, n. 15906 del 19/01/2007, Petta, Rv. 236278-01). 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 02/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ZI NU TU GI TI
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Laura Condemi, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Massimo Favara, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 22/12/2025 il Tribunale di Venezia, ha rigettato l’appello presentato nell’interesse di Di RA AN avverso il provvedimento del Tribunale di Verona del 20/11/2025, con il quale è stata applicata, in sostituzione della misura cautelare egli arresti domiciliari, la misura dell’obbligo di dimora, con obbligo di permanenza notturna in relazione alle imputazioni allo stesso ascritte di associazione per delinquere, sei episodi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche tentata, autoriciclaggio aggravato dalla transnazionalità, oltre a diversi episodi di riciclaggio. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16179 Anno 2026 Presidente: TI GI Relatore: NU TU ZI Data Udienza: 02/04/2026 2 2. Di RA AN, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Inosservanza e falsa applicazione della legge penale, violazione di norme processuali con riferimento all’art. 274 cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica, oltre che carente nel sostenere la decisione impugnata;
il ricorrente dopo aver richiamato il contenuto del provvedimento impugnato ha sostenuto il travisamento della istanza di revoca presentata, atteso che era stato proposto come elemento di valutazione non solo il decorso del tempo trascorso dalla applicazione della misura, ma anche la valutazione della attualità del pericolo di reiterazione del reato proprio in correlazione all’elemento temporale, da ritenere qualificato sia quanto alla risalenza del fatto, che tenuto conto della piena osservanza delle prescrizioni imposte, unitamente agli ulteriori elementi allegati dalla difesa (con particolare riferimento alla personalità dell’imputato ed allo svolgimento di attività lavorativa, in assenza di ulteriori pendenze processuali e di un precedente del tutto datato). Il Tribunale aveva omesso di considerare tale pluralità di elementi ed aveva richiamato in modo illogico come decisivo il dato territoriale riferito al capo 3) della imputazione;
contraddittorio anche il richiamo, quale unico elemento sopravvenuto a carattere negativo, della condanna del ricorrente in primo grado alla pena di cinque anni di reclusione, oltre alla multa, atteso che in realtà tale decisione aveva decisamente alleggerito la posizione del ricorrente dimezzando il numero e la consistenza della imputazioni ed escludendo la ricorrenza della aggravante della transnazionalità, con incidenza sulla prognosi di pericolosità, con conseguente mera apparenza della motivazione. 2.2. Violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 299 cod. proc. pen., con particolare riferimento alla oggettiva pretermissione della portata del giudizio di merito quanto alla pericolosità del ricorrente. 2.3. Vizio della motivazione perché carente tenuto conto degli elementi a sostegno proposti dalla difesa in sede di giudizio cautelare, con particolare riferimento alla dichiarazione del Di RA, che aveva sostenuto la propria estraneità ai fatti e il proprio allontanamento dal contesto di riferimento. 3 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra loro e basati su argomentazioni sovrapponibili. Il ricorrente ha, denunciato, con diverse formulazioni (violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione), la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta da apparenza, illogicità manifesta, nonché contraddittorietà, non avendo riscontrato la presenza di fatti nuovi che avrebbero potuto giustificare la sostituzione della misura cautelare in atto a carico del Di RA in considerazione del decorso di un lasso di tempo, ritenuto considerevole, tra la applicazione della misura e la data di realizzazione dei fatti oggetto di imputazione. Ciò posto, si deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il Tribunale del riesame non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali fatti nuovi, puntualmente allegati, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare in modo apprezzabile il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D’Ippolito, Rv.282292-01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676-01). Il Tribunale, nel caso in esame, ha ampiamente motivato, (pag. 2 e seg. con specifica considerazione di tutte le allegazioni difensive reiterate in questa sede) con corretta applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle 4 originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999-01; Sez.2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590-01). Le argomentazioni spese dal Tribunale - con le quali il ricorrente non si confronta effettivamente, limitandosi a proporne una lettura alternativa e parcellizzata (sia quanto alla intervenuta condanna ad una consistente pena detentiva che quanto alla connotazione del fatto) - hanno escluso la presenza di ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica quanto alla situazione oggetto di valutazione al momento dell’emissione della misura cautelare, tenuto conto altresì della particolare gravità delle condotte oggetto di contestazione che portavano ad una rilevante condanna del ricorrente, elemento valutato nella sua obiettiva portata a prescindere dalle iniziali contestazioni elevate. In conclusione, è stata correttamente ritenuta la non significatività del tempo decorso dall’applicazione della misura cautelare in correlazione alle circostanze allegate dalla difesa, complessivamente disattese, con argomentazioni logiche e del tutto prive di aporie (Sez.1, n.19521 del 15/04/2010, D’Agostino, Rv. 247208-01: Sez. 5, n. 17896 del 09/01/2009, Massone Brega, Rv. 243974-01; Sez. 1, n. 15906 del 19/01/2007, Petta, Rv. 236278-01). 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 02/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ZI NU TU GI TI