Sentenza 1 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2002, n. 3003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3003 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
Aula A 3 0 03 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G. n. 12011/99 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron. 7078 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Udienza 5 dicembre 2001 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: DI CE UN, rappresentato e difeso - giusta procura a margine del ricorso dall'avv. Ludovico Buffoni (presso il cui studio ha eletto - domicilio in Taranto alla via Principe Amedeo n. 146, ma) domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO I.N.A.I.L. -, rappresentato e - 4755 difeso dagli avv.ti Antonio Catania e Giuseppe De Ferrà e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre n. 144, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro n. 232/99 del 22 febbraio 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 398/97) e notificata in data 29 marzo 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 dicembre 2001 dal consigliere Bruno Balletti;
26 Udito l'avv. Giuseppe De Ferrà; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di Taranto il sign. UN Di Cè conveniva in giudizio l'I.N.A.I.L. per ottenere la corresponsione della rendita conseguente al riconoscimento della natura professionale della ipoacusia da cui asseriva essere affetto. Si costituiva in giudizio l'I.N.A.I.L. che impugnava la domanda e concludeva per il rigetto dell'avverso ricorso. L'adito Pretore - dopo avere ammesso e fatto espletare - accoglieva la domanda attorea e condannava consulenza tecnica l'Istituto convenuto a corrispondere al ricorrente una rendita 2 commisurata ad un grado di inabilità che veniva accertato nella misura del 34%, ma a seguito di appello proposto dall'I.N.A.I.L. il - Tribunale di Taranto (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) - dopo aver ammesso e fatto espletare una nuova consulenza tecnica - riformava integralmente la sentenza pretorile e rigettava la domanda giudiziale del Di Cè. Per la cassazione di tale sentenza UN Di Cè propone ricorso affidato ad un unico motivo. L'I.N.A.I.L. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I-. Con il primo motivo il ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e segg. del testo unico ex d. P.R. n. 1124/1965 in relazione agli effetti prodotti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1179/1988" - addebita al Giudice di appello di е р п avere aderito alle conclusioni del c.t.u. senza dare del loro convincimento adeguata ed esauriente motivazione, nè di aver giustificato il dissenso con ragionamento immune da vizi logici ed errori di diritto>>. II Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato. Infatti, nella sentenza impugnata, il Tribunale di Taranto si è riportato espressamente al giudizio medico-legale del consulente tecnico di ufficio che ha motivatamente precisato che l'ipoacusia 3 bilaterale da cui è affetto il Di Cè è neurosensoriale e pantonale, e l'ipoacusia pantonale (e cioè che interessa tutti i toni in misura sostanzialmente analoga) non è certo tipica della ipoacusia da rumore, nella cui definizione il calo uditivo è tipicamente sui 3-4 KHZ ed in generale in discesa sulle frequenza acute e, inoltre, che il nesso causale tra la attività svolta e la patologia riscontrata è molto dubbia ed improbabile, tenuto conto che il Di Cè era impegnato come centralinista con l'uso di normali telefoni a cornetta, con turni di lavoro non superiore alle otto ore di lavoro, ma con concreto utilizzo dell'apparecchio telefonico per un arco temporale non superiore alla 2 metà di quanto tempo, giacchè i livelli di emissione sonora degli 0 apparecchi telefonici, per esposizioni temporali anche molto maggiori, con livelli sonori che non superano i 70 dB, non possono determinare - a conferma danni rilevanti all'organo dell'udito>>. Per cui dell'infondatezza delle censure contenute nel ricorso in esame vale riportarsi al principio (affermato costantemente da questa Corte) secondo il quale, ove il giudice del merito ritenga di dover aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad una particolareggiata motivazione, ben potendo il relativo obbligo ritenersi assolto con l'indicazione, come fonte di convincimento, della relazione di consulenza, in quanto è sufficiente - come è avvenuto nella specie - la ragionata accettazione dei risultati della consulenza per ritenere 4 implicitamente disattese, senza necessità di specifica ed analitica confutazione, le contrarie argomentazioni delle parti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3519/2001). Comunque vale rimarcare che la norma nella specie applicabile (d. lgs. n. 277/1991) - che prescrive misure per la tutela e la sicurezza dei lavoratori - definisce, per ciò che riguarda il rumore, il concetto di esposizione quotidiana e settimanale personale di un lavoratore al rumore e prevede a tal uopo livelli di rumorosità correlati all'adozione di misure di intervento variamente e diversamente ordinate fissando in 90 dBA la soglia di rischio (e, cioè, il danno al di sotto del quale non W sussiste pericolo per la salute del lavoratore), tant'è vero, ove non si raggiunga tale soglia di 90 dBA (limite che, anche secondo quanto asserito dal ricorrente, non risulta essere stato superato nella specie), il datore di lavoro non ha l'obbligo di comunicazione all'organo di vigilanza, secondo la prescrizione dell'art. 45 del cennato decreto (Cass. n. 11024/1998; Cass. n. 11996/1997). In ogni caso, a conferma dell'infondatezza delle censure formulate dall'odierno ricorrente, si rimarca che: a) il giudice, che abbia disposto nuova consulenza tecnica qualora ne condivida i risultati, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento e può limitarsi a riportare il relativo parere, quando questo per la sua analiticità costituisca idonea riposta ai rilievi critici 5 mossi dalla parte alla consulenza precedente, atteso che la decisione di rinnovare la consulenza implica valutazione ed esame dei detti rilievi, mentre l'argomentata accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituiscono motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass. n. 334/1998, Cass. n. 271/1995); b) il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e E non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, nella disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale di Taranto, con chiara (anche 6 se sintetica) motivazione in relazione alle risultanze processuali, è correttamente pervenuto alla decisione a mente della quale ha escluso che la ipoacusia bilaterale da cui era affetto il Di Cè avesse natura professionale. III Alla stregua delle considerazioni svolte si conferma - l'infondatezza del ricorso. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per una pronunzia di condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore dell'I.N.A.I.L..
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il giorno 5 dicembre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Dar Pale Da estrosorn Онже Depositato in Cancelleria IL CANCELLIE Oggi 1 MAR. 2002 IL CANCELLIERE 7