Sentenza 15 maggio 2012
Massime • 1
Integra il delitto di furto semplice, la condotta di colui che sottragga una cosa rubata, perché essa, ancorché abbandonata dal ladro, non costituisce "res derelicta" appropriabile da chiunque, considerato che non vi è abbandono senza una volontà in tal senso dell'avente diritto, che nella specie é il proprietario.
Commentario • 1
- 1. Furto tenersi un oggetto ritrovato, se .. (Cass. 32419/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 luglio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2012, n. 30321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30321 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 15/05/2012
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - N. 1268
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 27932/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
1) SI IA N. IL 28/04/1962;
avverso la sentenza n. 70/2010 TRIBUNALE di TRIESTE, del 16/06/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost. Proc. Gen. Dr.ssa Fodaroni Giuseppina, che ha chiesto annullamento con rinvio. RILEVATO IN FATTO
1. Il tribunale di Trieste ha assolto ME IA dal delitto di furto aggravato per non aver commesso il fatto.
2. Oggetto del furto fu un cellulare sottratto in ospedale ad un'ammalata. Presso il predetto nosocomio l'imputata prestava servizio e, a seguito di perquisizione, l'apparecchio, fu trovato in suo possesso.
Il giudice di merito ha affermato in sentenza di non poter escludere che la versione dei fatti offerta dall'imputata fosse credibile e corrispondente al vero.
In effetti la ME ha giustificato il possesso del cellulare, sostenendo di averlo trovato nello spogliatoio dell'ospedale e di essersene impossessata.
Il tribunale, ritenendo che, in tal caso, ci si troverebbe di fronte al delitto di appropriazione di cosa smarrita (art. 647 c.p.), in quanto ha ipotizzato che l'apparecchio sia stato sottratto all'ammalata da altra persona, ha assolto, con la formula sopraindicata, l'imputata, atteso che la PO aveva rimesso la querela.
3. Ricorre per cassazione il procuratore generale presso la corte d'appello di Trieste, deducendo violazione di legge, atteso che, se fosse vera la versione dei fatti condivisa dal giudicante, comunque di furto si tratterebbe, in quanto rubare al ladro costituisce furto. Il cellulare, per quel che lo stesso tribunale ritiene, non può considerarsi res derelitta;
invero la ipotizzata condotta del suo primo detentore - vale a dire, per la stessa ipotesi formulata al tribunale, il ladro - non può essere classificata come abbandono della cosa in quanto il ladro non ne è mai divenuto legalmente proprietario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il delitto di cui all'art. 647 c.p. è punito querela della PO;
conseguentemente, se la predetta ha rimesso la querela, la formula terminativa nei gradi di merito dovrebbe essere "non doversi procedere per essere reato estinto per remissione di querela" e non certo "non aver commesso il fatto".
Sul punto, però, non vi è impugnazione da parte del procuratore generale, il quale, come premesso, ha dedotto violazione di legge in quanto, secondo il suo assunto, la condotta della ME, come ipoteticamente ricostruita dal tribunale, integrerebbe comunque il delitto di furto.
2. La considerazione è esatta, atteso che già questa Sezione (ASN 200524330-RV 232211) ha ritenuto che integra il delitto di furto la sottrazione di beni già rubati dal terzo,
in quanto la cosa rubata e successivamente abbandonata dal ladro non costituisce res derelitta appropriabile, in quanto tale, da chiunque, posto che non vi è abbandono senza una volontà in tal senso dell'avente diritto e tale non può essere considerato il ladro;
ne deriva che la cosa rubata, una volta abbandonata dal ladro, deve considerarsi nuovamente in possesso del proprietario (trattasi della giurisprudenza citata dal ricorrente).
3. Tanto premesso, per la corretta applicazione del principio sopra indicato, occorrerebbe accertare se la imputata fosse stata convinta di essersi appropriata di cosa smarrita dal legittimo proprietario (nel qual caso la remissione di querela potrebbe spiegare effetto (dovendo comunque il giudice di merito adottare la formula terminativa calzante al caso di specie), ovvero se la stessa avesse pensato di trovarsi in presenza di un oggetto rubato e poi abbandonato dal ladro;
nel qual caso dovrebbe trovare ingresso la soluzione suggerita dal ricorrente.
4. In ogni caso, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame. Trattandosi di ricorso per saltum, giudice di rinvio è la CdA di Trieste.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012