Sentenza 28 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11593 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA In nome del Ponolo Italiano La Corte Sunrema di Cassazione 1 1 593/03 composta dai seguenti Magistrati: ✓ggetto: Prev. soc. R.G.n. 17744/2000 dr. Salvatore Senese Presidente dr. Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere Cron. 25468 Consigliere rel. Rep. dr. Donato Figurelli Consigliere Ud.
5.12.2002 dr. Pietro Cuoco Consigliere dr. Giovanni Giacalone ha pronunziato la seguente SEN TEN ZA sul ricorso proposto da: RT RO, rappresentato e difeso dall'avv. Miria Zuc- chelli unitamente e disgiuntamente dall'avv. Giorgio Bellotti, con studio in Roma alla via G.G. Belli 27, ove è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale a margine del ricorso, ricorrente;
B
CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presi- dente e legale rappresentante prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, congiuntamente o separatamente, dagli avv. Vincenzo Ce- rioni, Manlio Nardi e Antonio Todaro, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvoca- 156 - 1 - 5 tura Centrale INPS, giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, resistente con procure;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pisa 30 dicembre 1999, n.1079/1999, RGC. in de ta 29 settembre nn. 837/97 + 2596/97; udite le relazione della cause svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienze del 5 dicembre 2002; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Nassimo Fedeli, che ha concluso in via principale per l'invio alle SS.UU. ed in subordine per l'accoglimento del ricorso. 2 Svolgimento del processo. Il signor RO ON, con ricorso depositato il 31 gennaio 1996 dinanzi al RE di Pisa, in funzione di giudice del lavoro, esponeva: di avere richiesto tramite il Patronato INCA di Ponsacco all'INPS l'assegno di cura e sostentamento per TBC;
che l'INPS aveva respinto la domanda ed era stato anche respinto il ricorso proposto al Comitato Provinciale, e che era state chiesta collegiale tecnica. Il ricorrente esponeva di avere avuto numerose riacutizzazioni, e che al momento della domanda era affetto da TBC e stava ef- ell fettuando terapia specifica. M Chiedeva pertanto la declaratoria del proprio diritto all'as- segno, all'indennità giornaliera ed a quella postsanatoriale, con la condanna dell'INPS al pagamento delle somme arretrate, oltre accessori. Costituitosi in giudizio, l'INPS contestava il fondamento della domanda avversaria, deducendo la mancata dimostrazione della presenza di una forma di TBC in fase attiva. Concludeva per il rigetto del ricorso. Veniva svolta c.t.u. medico-legale. parzialmente Il RE accoglieva la domanda, condannando l'INPS a corri- pu G spondere al ricorrente l'assegno di sostentamento e cura con decorrenza dalla domanda ed a corrispondere i ratei arretrati maggiorati degli interessi, con le spese di lite. 3 · Contro la sentenza pretorile proponeva appello il ON, chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata, con la declaratoria del diritto dell'appellante anche alle inden- nità giornaliera e postsanatoriale. Secondo l'appellante il RE "per dimenticanza" aveva li- miteto la condanna al pagamento del solo assegno di sostenta- mento e cure, senza aggiungervi la condanna al pagamento delle richieste indennità, che sarebbero invece conseguenze automa- tiche della prima. L'Istituto a pellato si costituiva, precisando di avere sepa- ratamente proposto appello avverso la stessa sentenza;
deduceva la sostanziale diversità dei presupposti per la concessione del- l'assegno di cura e di sostentamento, che affermava non essere mai stato richiesto in via amministrativa, e delle indennità antitubercolari;
il primo presupporrebbe la riduzione della capacità lavorativa di oltre la metà, mentre il riconoscimento dell'indennità giornaliera richiederebbe che la parte sia affetta da forma tubercolare in fase attiva.L' 'Istituto poi eccepiva che il ricorrente aveva richiesto prestazioni per indennità giorna- liera antitubercolare, domanda respinta per insussistenza della situazione morbosa;
contestava le risultanze della c.t.u., della quale chiedeva il rinnovo, o almeno un supplemento;
concludeva per il rigetto integrale dell'appello avversario. All'udienza del 10 febbraio 1999 il Tribunale disponeva la riunione a questo procedimento della causa iscritta al n. 2596/97, dispo- - 4 - nendo poi la comparizione personale delle parti e del ctu. Nell'altro procedimento poi riunito l'INPS proponeva appello contro la stessa sentenza, sulla base delle stesse arcomenta- zioni e con le stesse conclusioni di cui agli scritti difensi- vi del giudizio di appello proposto dal ON. Quest'ultimo, costituitosi in iudizio, contestava innanzitutto la fondatezza delle deduzioni dell'Istituto relative alla affermata assenza della richiesta amministrative di concessione dell'assegno di cura, deducendone l'infondatezze in linea di fetto ed osservando che l'INPS si era limitato in primo grado ad affermare l'inesistenza del requisito sanitario%3B quanto al merito, riproponeva le deduzioni e le richieste di cui all'auto- nomo atto di appello in precedenza richiamato. All'udienza del 23 aprile 1999 veniva ascoltato a chiarimenti il c.t.u. Con sentenza in data 29 settembre - 30 dicembre 1999 il Tribunale di Pisa, in riforma della sentenza impugnata, condannava l'INPS a corrispondere al ON l'indennità giornaliera dal 20 aprile al 26 agosto 1994, compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio. Ritenute non fondata la "pregiudiziale amministrativa", il Tribu- nale osservava che nel merito entrambe le impugnazioni apparivano solo parzialmente fondate. Secondo le previsioni degli artt. 1 ss. della legge 14 dicembre 1970 n. 1088, con le modifiche introdotte dalla 1. 5 agosto 1975 n. 419, le prestazioni in materia antitu- - 5- bercolare consistono in: un'indennità giornaliera "durante il periodo di ricovero e di cura ambulatoriale"; un'indennità post-sanatoriale "successivamente ad un periodo non inferiore a 50 giorni di ricovero in un luoro di cura per tubercolosi"%;B un assegno di cura o di sostentamento "dopo il periodo di tratta- mento post-sanatoriale". Mentre l'indennità giornaliera - -secondo il Tribunale presuppone un periodo di ricovero o di cura, indifferentemente, quella post- sanatoriale presuppone necessariamente un periodo di ricovero, e l'assegno di cura o sostentamento, a sua volta, presuppone l'avvenuto trattamento post-sanatoriale. Ciò premesso, osservava il Tribunale che il c.t.u., nella sua relazione scritta depositata in primo grado, aveva concluso nel senso che il ON nell'aprile 1994 ...presentò recidiva" tubercolare polmonare", dopo aver già esposto che il paziente aveva svolto una terapia in "day hospital"%B3B che da tali indica- zioni, che davano atto con elementi da condividere dell'esi- - stenza della patologia tubercolare, non emergeva comunque con precisione se vi fosse stato o meno un ricovero, ai fini di quanto previsto dall'art. 2 della 1. n. 1088/1970 in materia di indennità post-sanatoriale%3B che, ascoltato all'udienza del 28 aprile 1999, il c.t.u. aveva chiarito che " a seguito della ... sintomatologia presentata dal sig. NI agli inizi del '94 fu 6- instaurata una terapia farmacologica antitubercolare in regime ambulatoriale a far data dall'aprile 1994, fino ad almeno nel- l'agosto dello stesso anno... tt confermando la diagnosi di riacutizzazione delle forme tubercolare già insorta;
che, sulla base di questi elementi di fatto si doveva concludere che il ON avesse diritto esclusivamente alle prestazioni di inden- nità antitubercolare, per la cura svolta dall'aprile all'agosto 1994, in particolare tra il 20 aprile ed il 26 aposto 1994, come dalle risultanze dell'ultimo certificato riportate nells rela- zione del c.t.u.; che la mancanza di un ricovero escludeva sia il diritto all'assegno di cura o sostentamento che quello alla indennità post-sanatoriale. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 14 settembre 2000, il ON ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. L'Istituto intimato ha depositato solo procura speciale. Motivi della decisione. Con l'unico motivo il ricorrente ON denunzia violazione degli artt. 15 ss. r.d.l. 14.4.1939 n. 636, 6 l.
6.8.1975 n. 419, 4 1. 14.12.1970 n. 1088, nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria e deduce che il Tribunale erroneamente attri- buisce al c.t.u. di non aver chiarito se vi erano stati ricoveri, circostanza questa smentita dalla relazione di consulenza e co- munque esclusa dalle certificazioni mediche e dalla "storia" -- 7 - clinica del ricorrente. Infatti si trova scritto a pag. 2 che il paziente presentò il primo episodio di TBC nel 1960 e la sua storis clinica si è dipanata attraverso successive fasi di remissione e riacutizzazione della malattia, tanto che è stato costretto a numerosi ricoveri, almeno 4, tra il 1962 ed il 1979 (come da documentazione clinica in atti). Il fatto che da allora, nonostante la riaccensione nel 1990 di focolaio di TBC, con riscutiz- zezione di TBC polmonare, con prescrizioni di ricoveri, il ricor rente abbia preferito curarsi in regime di day-ospital o con cure ambulatoriali, certamente non osta a suo avviso alla concessio he delle richieste indennità. L'Istituto ha infatti sempre negato le prestazioni richieste, perchè non ha riconosciuto l'esistenza di malattia tubercolare. I certificati prodotti ed indicati dal c.t.u. hanno evidenziato che la situazione clinica del ricorrente ha at eld M traversato alti e bassi, comunque nel 1996 veniva diagnosticata una riacutizzazione della TBC polmonare con consiglio di terapia anche in regime di Day-Hospital; è perciò errato il ragionamento del Tribunale allorchè nega l'assegno di cura e sostentamento, riconosciuto dal RE, e l'indennità post-sanatoriale, entrambi per assenza di un ricovero%3B vi è erronea interpretazione di legge;
correttamente il RE alla luce della relazione peritale aveva riconosciuto il diritto del ricorrente all'assegno di cura e sostentamento, senza decidere sulle altre due indennità per una evidente omissione, dal momento che il predetto assegno "sottende le altre erogazioni ed anche per le positive conclusioni del CTU, 8 confermate anche in sede di chiarimenti in appello"; la sentenza del Tribunale si pone in contrasto con la sentenza del primo giu- dice e, pur ponendo a base della propria decisione la medesina relezione del c.t.u., nega la prestazione già riconosciuta dal RE nonchè la indennità post-sanatoriale, e riconosce solo l'indennità giornaliera, erroneamente riconosciuta solo dal 20 aprile al 26 agosto 1994, mentre spetterebbe fino al novembre 1994. Il Tribunale Appold secondo il ricorrente - ha focalizzato l'indagine 1 sulla sussistenza della "fase attiva" e del ricovero per la malattia, senza tener conto che la giurisprudenza è orientata nel ritenere che la cessazione della fase attiva non significa guari- gione, e che le prestazioni economiche oggetto della domanda sono dovute (art. 74 c. 2 1. 833/78); l'assegno di cura e sostentamento e l'indennità post-sanatoriale non presuppongono la necessità di un ricovero ospedaliero;
la domanda per l'assegno di cura e SO- stentamento è infatti condizionata alla riduzione a meno della metà delle capacità di guadagno per effetto della malattia tubercolare e non è cumulabile con la retribuzione continuativa ed altempo pieno (art. 4 1. 1088/70). Il Tribunale secondo il ricorrente ha disatteso la decisione - del RE nonchè la c.f.u., ritenendo determinante per escludere il diritto all'indennità post-sanatoriale ed all'assegno di cura e sostentamento l'incertezza circa i ricoveri effettivi del ri- corrente per effetto della tubercolosi, in contrasto sia con la -.
9. c.t.u. che comunque ha posto a fondemento delle proprie decisio- , ni, ma sopratutto con la normativa in materia di indennità post- sanatoriale e di assegno di cura e sostentamento, affermando che -entrambi richiedono ricoveri in palese contrasto con la normativa in materia Osserva la Corte che il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione. Ed invero va disattesa la censura con la quale il ricorrente le- menta che l'indennità giornaliera, dovuta per il periodo di ricovere e di cura ambulatoriale, di cui all'art.l della legge n. 1088 del 1970, sia stata riconosciuta solo dal 20 aprile al 26 agosto 1994, mentre spetterebbe fino al novembre 1994. Il ricorrente non fornisce invero alcuna deduzione in ordine alla pretesa di detta indennità fino al novembre 1994. Per il resto il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il Tribunale ha inveto escluso per la mancanza di un ricovero sia il diritto all'assegno di cura o sostentamento che quello alla indennità postsanatoriale, con evidente riferimento agli artt. 2 e 4 della legge n. 1088 cit., in quanto l'art. 2 prevede l'indennità post-sanatoriale "successivamente ad un periodo non inferiore a 60 giorni di ricovero", e l'art. 4 prevede l'assegno di cura o di sostentamento, "dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale di cui al precedente art. 2". Il ricorrente si duole dell'esclusione dell'indennità post-sana toriale e dell'assegno di cura o di sostentamento, deducendo che - 10 il fatto che egli abbia preferito curarsi in regime di day-ospital о con cure ambulatoriali non osta alla concessione delle richieste indennità, negate dal Tribunale per assenza di ricovero. Deve al riguardo osservarsi che l'art. 5 della legge 6 agosto 1975 2. 419 prevede all'art.5 (primo comma) che "agli assistiti sottopo- sti a cure ambulatoriali come quelle alle quali si è sottoposto il - di durata non inferiore a sessanta giorni e che durente ON - il periodo di cura non abbiano svolto attività lavorativa, spetta, e decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è conclusa la cura per stabilizzazione o per guarigione clinica, un'indennità giornaliera pari all'indennità post-sanatoriale, d'importo e durata pari a quella stabilita dall'art. 2 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088". Al secondo comma detto art. 5 prevede poi che "dopo il periodo di trattamento di cui al comma precedente agli assistiti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della 1. 14 dicembre 1970, n. 1088, spetta l'assegno di cura o di sostentamento". La questione è dunque quella se il ricorrente abbia richiesto non solo le prestazioni a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi, previste dalla legge 14 dicembre 1970, n. 1088, artt. 2 e 4, pre- supponenti il"ricovero" manche quelle previste dalla legge 6 agosto 1975, n. 419, art. 5, presupponenti 'cure ambulatoriali".11 Soccorre in proposito quanto affermato nella sentenza impugnata, in ordine alla pregiuziale amministrativa, statuizione che non ha formato oggetto di ricorso (incidentale), e che pertanto deve ritenersi oggetto di giudicato. - 11 - Ha ritenuto invero il Tribunale che l'eccezione, non espressamente qualificata, ma concernente la mancata corrispondenza tra l'oggetto della domanda e quello dell'istenza, e dei successivi ricorsi, in via amministrativa, proposta dall'INPS, non parè fondata;
che dai documenti prodotti in atti (cfr. fascicolo INPS in grado di appello) emerge infatti che la domanda proposta da RO ON il 12 maggio 1994 aveva ad oggetto la "concessione delle indennità antitubercolari previste dalle vigenti norme di legge"; che la ge- nericità di tale formulazione è in effetti tale da poter comprendere ogni prestazione previdenziale in materia, non apparendo corretta un'interpretazione più restrittiva che attribuisca un significato strettamente tecnico-giuridico all'espressione "indennità antituber colari" usata dall'interessato, e ciò qualunque fosse l'intenzione degli autori del modulo sottoscritto;
che analogamente si deve con- cludere per il successivo ricorso amministrativo, proposto con sempli- ce riferimento alla decisione di rigetto delle prestazioni antituber- colari. Per quanto concerne poi il contenuto del ricorso giudiziario, ha rite- nuto il Tribunale che l'indicazione nel mandato che RO Car- tone ha conferito al patronato di "Prestaz. Econ. Per TBC Ind. Gior" non sembra assolutamente idonea a restringere alla sola indennità giornaliera di cui all'art. 1 1. n. 1088 del 1970 - l'oggetto del- - la delega ed anche del ricorso, non potendosene certo dedurre che l'ultima parte dell'espressione costituisca una specificazione, ed una delimitazione, della orima. - 12 - -In base a detta statuizione del Tribunale ripetesi non oggetto di ricorso e quindi da ritenersi costituire giudicato - è per- tanto evidente che il ON ha richiesto non solo le prestazioni previste dalla legge n. 1088 del 1970, artt. 2 e 4, ma anche quelle previste dall'art. 5 della legge 6 agosto 1975, n. 419, prevedenti non il precedente "ricovero", ma le semplici 'cure ambulatoriali", 12 accertate dal Tribunale in base ai chiarimenti forniti dal c.t.u., che ebbe a dichiarare che "a seguito della sintomatologia presentata dal sig. ON agli inizi del '94 fu instaurata una terapia farma- cologica antitubercolare in regime ambulatoriale a far data dall'a- prile 1994, fino ad almeno nell'agosto dello stesso anno", conferman- Juill do la diagnosi di riacutizzazione della forma tubercolare già in- sorta (circostanza quest'ultima che peraltro nella specie non è oggetto di contestazione, non essendo impugnata in via incidental dall'INPS la concessione dell'indennità giornaliera di cui all'art. 1 della legge n.1088 del 1970, indennità prevista durante il periodo "di ricovero e di cura ambulatoriale" per tubercolosi in fase attiva (Cass. 16518/02). Erroneamente pertanto il Tribunale ha escluso, sulla base del man- cato precedente ricovero, anche le altre indennità previste mer gli assistiti sottoposti - come il ON a cure ambulatoriali (di durata non inferiore a sessanta giorni) dall'art. 5 della legge n. 419 del 1975, e consistenti in un'indennità giornaliera pari all'indennità post-sanatoriale (primo comma) e nell'assegno di cura o di sostentamento (secondo commana). - 13: - Il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altro giudice indicato in dispositivo - - per nuovo esame che, tenuto conto dell'accertata sottoposizione dell'assistito a cure ambulatoriali di durata non inferiore a 60 giorni, accerterà altresì la sussistenza degli ulteriori re- quisiti previsti dall'art. 5, primo comma della legge n. 419/75 per la spettanza dell'indennità giornaliera pari all'indennità post-sanatoriale (mancato svolgimento di attività lavorativa "durante il periodo di cura") e dal secondo comma di detto artico- lo per la spettanza dell'assegno di cura o di sostentamento (assistiti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge n. 1088 del 1970), e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sen- tenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze, che prov- vederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 5 dicembre 2002. Il Presidente (dr. Salvatore Sexese.Selva faluation pr Il Consigliere estensore suate fifthell (dr. nato Figurelli); о -14- елее IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria S oggi, IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533