Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/10/2025, n. 35417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35417 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 35417/2025 Roma, li, 29/10/2025
Composta da ROSA PEZZULLO
- Presidente -
IA ES NT
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Sent. n. sez. 962/2025 UP 17/09/2025 R.G.N. 16118/2025
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- Relatore -
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: AN AN nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA IO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Giuseppe Sassone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica alla requisitoria del Sostituto Procuratore Generale a firma del difensore del ricorrente, avv. Angelo Colosi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Messina ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato, all'esito di un giudizio abbreviato, l'imputato per i delitti di atti persecutori e di danneggiamento aggravato alla pena di un anno di reclusione (così determinata previa esclusione della recidiva, ritenuta la continuazione tra i fatti di reato e applicata la diminuente per il rito prescelto).
2. Avverso la richiamata sentenza il Cannaò ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi, di seguito ripercorsi nei limiti strettamente necessari per la decisione.
Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da:
TRUSTPRO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2f21a-Firmato Ds: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 57ddf78a4999b2se Firmato Da: OS IO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2ccc93684303989d
2.1. Con il primo, denuncia in via principale inosservanza e/o erronea applicazione delle norme processuali ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, 130, comma 2, e 127 dello stesso codice. Lamenta, al riguardo, che all'esito dell'udienza preliminare del 22 gennaio 2024, il GUP aveva depositato il decreto che dispone il giudizio fissando per la comparizione l'udienza del 27 gennaio 2025. Peraltro, detta udienza era stata differita, il giorno successivo, correggendo il decreto, con l'indicazione della data del 25 marzo 2024, mediante una cancellazione a penna, e il relativo provvedimento così modificato era stato notificato a mezzo posta elettronica certificata. In conformità alla prospettazione difensiva del ricorrente - che ha formulato tempestiva eccezione e motivi di appello nei gradi di merito sulla questione - tale provvedimento, pur non avendo arrecato, come riconosciuto dallo stesso imputato ed evidenziato dalla Corte territoriale, alcun pregiudizio all'esercizio del suo diritto di difesa, sarebbe stato affetto da nullità generale a regime intermedio tempestivamente eccepita per non essere il provvedimento di correzione dell'errore materiale stato redatto nel contraddittorio tra le parti all'udienza camerale. In via subordinata l'imputato deduce che, qualora non fosse ritenuta accoglibile tale doglianza, dovrebbe essere ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., poiché la sanzione della nullità processuale prevista dal legislatore solo per l'omessa correzione dell'errore materiale sarebbe vanificata, senza che la predetta norma lo preveda, in assenza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa e di un interesse della parte.
2.2. Mediante il secondo motivo denuncia inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 612-bis cod. pen. e vizio di motivazione laddove la Corte d'Appello ha ritenuto la sussistenza dell'evento del reato solo sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, quanto allo stato di ansia e timore maturato per l'incolumità propria e della madre, in mancanza di certificazione medica.
2.3.Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. poiché egli era stato mosso dal fine esclusivo di ottenere la restituzione di auto acquistate con i suoi soldi ma rimaste intestate al Marchese dopo la cessazione della società, talché il reato avrebbe dovuto essere qualificato, semmai, in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Ha sottolineato al riguardo che, in realtà, a differenza di quanto affermato dalla Corte d'appello, come attestato dalla denuncia del 4 aprile 2023, anche dopo
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Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 57ddf78a4999b2se Firmato Da: OS IO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2ccc93684303989d
l'accordo dell'11 marzo 2023 dinanzi alle forze dell'ordine, alcuni dei mezzi di sua proprietà non gli erano stati restituiti dalla persona offesa.
2.4. Mediante il quarto motivo assume inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 133 e 81 cod. pen. e vizio di motivazione rispetto all'avvenuta determinazione della pena, poiché, in realtà, in sede di gravame egli non aveva genericamente contestato l'entità della pena comminata bensì la misura dell'aumento di pena operato per il reato c.d. satellite di cui al capo b) della rubrica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate.
1.1.Quanto al vizio prospettato in via principale, occorre considerare, in termini generali, il principio espresso da Sez. U n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093, secondo cui l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. Nel declinare il predetto principio con riferimento alla questione in esame, questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che è inammissibile per mancanza di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso il provvedimento con cui il Giudice dell'udienza preliminare corregge con procedura de plano il decreto che dispone il giudizio, in difetto di qualsiasi indicazione da parte del ricorrente del vantaggio pratico perseguito con l'annullamento (ex plurimis, Sez. 2, n. 4257 del 10/01/2015, Cocco, Rv. 262370; Sez. 5, n. 22610 del 28/01/2010, Marano, Rv. 247470). La pronuncia impugnata si è dunque posta nel solco dei richiamati assunti laddove ha escluso la possibilità di far valere la nullità formale derivante dall'assenza del procedimento in contraddittorio in mancanza della deduzione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa del ricorrente.
1.2. La questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata è manifestamente infondata con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.
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Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 57ddf78a4999b2se Firmato Da: OS IO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2ccc93684303989d
Con essa il ricorrente pone in discussione la conformità al diritto di difesa e al principio del contraddittorio quale canone del giusto processo dell'art. 130 cod. proc. pen. per come inteso nella richiamata e consolidata giurisprudenza di questa Corte nel senso che non può essere fatto valere il vizio derivante dalla mancata correzione del decreto nel contraddittorio se ciò non abbia pregiudicato in concreto il diritto di difesa. Sennonché la questione così dedotta è manifestamente infondata rispetto agli evocati artt. 24 e 111 Cost., in quanto, a fronte di una violazione meramente formale del principio del contraddittorio, che non si sia tradotta in una concreta menomazione del diritto di difesa, la tutela del contraddittorio recede (eccezionalmente), nell'ambito delle garanzie del giusto processo, rispetto a quella della ragionevole durata dello stesso.
1.3. La stessa questione di legittimità costituzionale è invece inammissibile per estraneità del parametro evocato alle censure prospettate in riferimento all'art. 3 Cost.
2. Il secondo motivo non è fondato, per le ragioni di seguito indicate. Come è noto, le Sezioni Unite, con la fondamentale sentenza "Bell'Arte", hanno affermato che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e ferma l'opportunità di un riscontro con altri elementi ove la persona offesa si sia costituita parte civile (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Nella fattispecie in esame, la decisione censurata, come già quella di primo grado, ha congruamente valorizzato gli elementi posti a fondamento del vaglio di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese rispetto all'evento del reato, ponendo inoltre in rilievo gli effetti delle condotte particolarmente intrusive dell'imputato specie nella madre del Marchese, in ragione dell'età avanzata della stessa (pag. 8 sentenza impugnata). Del resto, va ribadito che, ai fini della configurabilità del delitto di atti persecutori, non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, poiché la relativa prova può essere desunta dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente (Sez. 5, n. 47195 del 06/10/2015, S., Rv. 265530).
Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2f21a-Firmato Ds: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 57ddf78a4999b2se Firmato Da: OS IO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2ccc93684303989d
Non è di qui necessaria per la prova dello stato d'ansia la produzione di un certificato medico.
3. Il terzo motivo è anch'esso infondato poiché è corretta l'operata qualificazione giuridica del reato in quello di atti persecutori, atteso che, come congruamente osservato dalla Corte territoriale, le condotte dell'imputato sono proseguite anche dopo l'accordo sulla restituzione dei beni da parte del Marchese, rispetto al quale la mera denuncia presentata per l'omessa restituzione di ulteriori beni non è prova che essi fossero dovuti.
4. L'ultimo motivo di ricorso si presenta manifestamente infondato. La pena, infatti, è stata correttamente calcolata applicando il criterio del c.d. cumulo giuridico che ne presidia la determinazione nell'ipotesi di reato continuato: per vero, l'aumento di pena per il reato satellite, operato nella misura di sei mesi, non corrisponde al minimo edittale dello stesso. Al riguardo il ricorrente trascura di considerare che, stante la ritenuta aggravante del nesso teleologico con il delitto di atti persecutori, trova applicazione per quello di danneggiamento la pena di cui all'art. 635, secondo comma, cod. pen., il minimo edittale della quale è pari ad un anno.
5. In definitiva il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
6. In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge, in considerazione della natura del reato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Così è deciso, 17/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
IA IO
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SA ZU
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Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO Firmato Da: OS IO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2ccc93684303989d