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Sentenza 24 febbraio 2023
Sentenza 24 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2023, n. 8439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8439 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IT RE, nato a [...] il [...] IT ON, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa 1'8/11/2021 dalla Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili;
udito l'avvocato Ladislao Massari che ha chiesto raccoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Lecce confermava la sentenza di condanna, emessa all'esito di giudizio abbreviato nei confronti dei ricorrenti, ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per la detenzione di Penale Sent. Sez. 6 Num. 8439 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 10/01/2023 due pistole e relative munizioni. 2. I difensori degli imputati hanno proposto due distinti ricorsi. 2.1. Con il ricorso presentato dall'avvocato Lillo, si deduce - con il primo motivo - la violazione dell'art. 267, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali svolte all'interno dell'autovettura in uso ad RE IT. Si assume, infatti, che il pubblico ministero aveva emesso tre decreti di intercettazioni d'urgenza, uno dei quali riguardanti l'intercettazione ambientale nell'autovettura. Il giudice per le indagini preliminari, nel convalidare tali decreti, emetteva un unico provvedimento, la cui motivazione era interamente incentrata sulla necessità delle intercettazioni telefoniche, difettando l'indicazione delle ragioni a sostegno dell'intercettazione ambientale. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione ed il travisamento della prova, evidenziando come gli elementi acquisiti non consentivano affatto di ritenere provata la penale responsabilità dei ricorrenti. Assolutamente marginale, peraltro, risulterebbe la posizione di RE IT, il quale si sarebbe limitato a rimorchiare un gommone con il suo trattore, condotta che non dimostrerebbe di per sé il concorso nel traffico di stupefacenti. 3. Con il ricorso presentato dall'avvocato Ladislao frlassari si deduce unicamente la violazione di legge ed il vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati per i quali è intervenuta condanna. Sostiene il ricorrente che la natura dell'attività illecita svolta dagli IT, il loro inserimento in contesti criminali e le complessive modalità della condotta risulterebbero idonee a dimostrare l'unicità del disegno criminoso esistente tra la il trasporto dello stupefacente e la detenzione delle armi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono manifestamente infondati. 2. Prendendo le mosse dal motivo concernente l'inutilizzabilità delle intercettazioni, si rileva come la Corte di appello abbia compiutamente esaminato la questione, fornendo una motivazione immune da censure. Nell'impugnata sentenza, infatti, si è dato atto dell'unicità del decreto di convalida delle intercettazioni disposte in via d'urgenza dal pubblico ministero. Tale modalità non integra di per sé alcuna violazione di norme precettive suscettibili di dar luogo all'inutilizzabilità delle intercettazioni. Ciò che rileva, infatti, è che il g.i.p. abbia in concreto esaminato il decreto d'urgenza emesso dal pubblico ministero ed abbia 2 reso, sia pur sinteticamente, una motivazione dalla quale emerga che la necessità di svolgere le intercettazioni ambientali è stata valutata e condivisa. Su quest'ultimo aspetto, la Corte di appello ha esaustivamente richiamato il contenuto del decreto di convalida, segnalando come il g.i.p. ha ritenuto assolutamente necessarie le intercettazioni ambientali, precisando anche che l'abitacolo dell'autovettura non può considerarsi luogo di privata dimora, il che avrebbe comportato una più stringente valutazione circa la commissione del reato nel luogo di svolgimento delle intercettazioni. In definitiva, quindi, può ritenersi che le intercettazioni ambientali sono state debitamente disposte dal pubblico ministero e, successivamente, convalidate dal g.i.p., il che esclude qualsivoglia ipotesi di inutilizzabilità. 3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, formulato in modo del tutto generico e volto ad una non consentita rivalutazione nel merito degli elementi di prova acquisiti in giudizio. Il ricorrente, infatti, si limita ad evidenziare presunte carenze nella ricostruzione del fatto, deducendo che i giudici di merito avrebbero ricondotto ad unità due episodi distinti. In particolare, a fronte del sequestro dello stupefacente eseguito nel corso della nottata, l'unico elemento a carico degli imputati sarebbe stata la condotta realizzata da RE IT che, con il suo trattore, si recava in una località - diversa da quella in cui era avvenuto il rinvenimento dello stupefacente - per recuperare il gommone utilizzato per il trasporto della droga. La ricostruzione del fatto è, invero, del tutto frazionata e non tiene conto dei risultati complessivi delle indagini, compiutamente valorizzati nella sentenza impugnata. La Corte di appello, infatti, è giunta alla conferma della condanna sottolineando i plurimi contatti tra IT ON ed i soggetti albanesi (tra cui MA ET) coinvolti nel traffico di stupefacenti. Parimenti eloquente è il fatto che IT RE si sia recato proprio con MA ET nel luogo ove si trovava il gommone in avaria utilizzato per il trasporto della droga. Ulteriore conferma della piena consapevolezza di IT RE delle attività illecite cui partecipava è data dal fatto che questi, giunto sul luogo ove si trovava il gommone, si dava alla fuga avendo notato la presenza di un mezzo della Guardia di Finanza. Il motivo di ricorso non si confronta con l'intero apparato argomentativo - logico e coerente - sul quale si fonda la sentenza impugnata, il che lo rende inammissibile per genericità. 4. Il motivo di ricorso attinente al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la detenzione delle armi è manifestamente infondato. I ricorrenti, infatti, fondano la presunta unicità del disegno criminoso sul presupposto che la disponibilità di armi era connaturata 3 residente alla illiceità dei traffici cui erano dediti. Invero, anche su tale aspetto la Corte di appello ha reso una motivazione immune da censure, evidenziando, in particolare, anche la distanza temporale esistente tra i fatti relativi al traffico di stupefacenti (commessi il 20/11/2014 - capo A) e la detenzione delle armi (accertata il 5/2/2015 - capo D). Sul punto è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza secondo cui l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali ( Sez.1, n. 15955 dell'8/1/2016, Rv. 266615). Peraltro, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità crirninosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez.1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico, Rv. 267580). 5. Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2023 Il Consigliere estensore
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili;
udito l'avvocato Ladislao Massari che ha chiesto raccoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Lecce confermava la sentenza di condanna, emessa all'esito di giudizio abbreviato nei confronti dei ricorrenti, ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per la detenzione di Penale Sent. Sez. 6 Num. 8439 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 10/01/2023 due pistole e relative munizioni. 2. I difensori degli imputati hanno proposto due distinti ricorsi. 2.1. Con il ricorso presentato dall'avvocato Lillo, si deduce - con il primo motivo - la violazione dell'art. 267, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali svolte all'interno dell'autovettura in uso ad RE IT. Si assume, infatti, che il pubblico ministero aveva emesso tre decreti di intercettazioni d'urgenza, uno dei quali riguardanti l'intercettazione ambientale nell'autovettura. Il giudice per le indagini preliminari, nel convalidare tali decreti, emetteva un unico provvedimento, la cui motivazione era interamente incentrata sulla necessità delle intercettazioni telefoniche, difettando l'indicazione delle ragioni a sostegno dell'intercettazione ambientale. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione ed il travisamento della prova, evidenziando come gli elementi acquisiti non consentivano affatto di ritenere provata la penale responsabilità dei ricorrenti. Assolutamente marginale, peraltro, risulterebbe la posizione di RE IT, il quale si sarebbe limitato a rimorchiare un gommone con il suo trattore, condotta che non dimostrerebbe di per sé il concorso nel traffico di stupefacenti. 3. Con il ricorso presentato dall'avvocato Ladislao frlassari si deduce unicamente la violazione di legge ed il vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati per i quali è intervenuta condanna. Sostiene il ricorrente che la natura dell'attività illecita svolta dagli IT, il loro inserimento in contesti criminali e le complessive modalità della condotta risulterebbero idonee a dimostrare l'unicità del disegno criminoso esistente tra la il trasporto dello stupefacente e la detenzione delle armi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono manifestamente infondati. 2. Prendendo le mosse dal motivo concernente l'inutilizzabilità delle intercettazioni, si rileva come la Corte di appello abbia compiutamente esaminato la questione, fornendo una motivazione immune da censure. Nell'impugnata sentenza, infatti, si è dato atto dell'unicità del decreto di convalida delle intercettazioni disposte in via d'urgenza dal pubblico ministero. Tale modalità non integra di per sé alcuna violazione di norme precettive suscettibili di dar luogo all'inutilizzabilità delle intercettazioni. Ciò che rileva, infatti, è che il g.i.p. abbia in concreto esaminato il decreto d'urgenza emesso dal pubblico ministero ed abbia 2 reso, sia pur sinteticamente, una motivazione dalla quale emerga che la necessità di svolgere le intercettazioni ambientali è stata valutata e condivisa. Su quest'ultimo aspetto, la Corte di appello ha esaustivamente richiamato il contenuto del decreto di convalida, segnalando come il g.i.p. ha ritenuto assolutamente necessarie le intercettazioni ambientali, precisando anche che l'abitacolo dell'autovettura non può considerarsi luogo di privata dimora, il che avrebbe comportato una più stringente valutazione circa la commissione del reato nel luogo di svolgimento delle intercettazioni. In definitiva, quindi, può ritenersi che le intercettazioni ambientali sono state debitamente disposte dal pubblico ministero e, successivamente, convalidate dal g.i.p., il che esclude qualsivoglia ipotesi di inutilizzabilità. 3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, formulato in modo del tutto generico e volto ad una non consentita rivalutazione nel merito degli elementi di prova acquisiti in giudizio. Il ricorrente, infatti, si limita ad evidenziare presunte carenze nella ricostruzione del fatto, deducendo che i giudici di merito avrebbero ricondotto ad unità due episodi distinti. In particolare, a fronte del sequestro dello stupefacente eseguito nel corso della nottata, l'unico elemento a carico degli imputati sarebbe stata la condotta realizzata da RE IT che, con il suo trattore, si recava in una località - diversa da quella in cui era avvenuto il rinvenimento dello stupefacente - per recuperare il gommone utilizzato per il trasporto della droga. La ricostruzione del fatto è, invero, del tutto frazionata e non tiene conto dei risultati complessivi delle indagini, compiutamente valorizzati nella sentenza impugnata. La Corte di appello, infatti, è giunta alla conferma della condanna sottolineando i plurimi contatti tra IT ON ed i soggetti albanesi (tra cui MA ET) coinvolti nel traffico di stupefacenti. Parimenti eloquente è il fatto che IT RE si sia recato proprio con MA ET nel luogo ove si trovava il gommone in avaria utilizzato per il trasporto della droga. Ulteriore conferma della piena consapevolezza di IT RE delle attività illecite cui partecipava è data dal fatto che questi, giunto sul luogo ove si trovava il gommone, si dava alla fuga avendo notato la presenza di un mezzo della Guardia di Finanza. Il motivo di ricorso non si confronta con l'intero apparato argomentativo - logico e coerente - sul quale si fonda la sentenza impugnata, il che lo rende inammissibile per genericità. 4. Il motivo di ricorso attinente al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la detenzione delle armi è manifestamente infondato. I ricorrenti, infatti, fondano la presunta unicità del disegno criminoso sul presupposto che la disponibilità di armi era connaturata 3 residente alla illiceità dei traffici cui erano dediti. Invero, anche su tale aspetto la Corte di appello ha reso una motivazione immune da censure, evidenziando, in particolare, anche la distanza temporale esistente tra i fatti relativi al traffico di stupefacenti (commessi il 20/11/2014 - capo A) e la detenzione delle armi (accertata il 5/2/2015 - capo D). Sul punto è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza secondo cui l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali ( Sez.1, n. 15955 dell'8/1/2016, Rv. 266615). Peraltro, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità crirninosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez.1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico, Rv. 267580). 5. Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2023 Il Consigliere estensore