Sentenza 4 ottobre 2012
Massime • 1
Integra l'aggravante dei motivi abietti la condotta di colui il quale commetta un reato al fine di dimostrare la forza ed il prestigio dell'organizzazione criminale alla quale partecipa. (Fattispecie in tema omicidio commesso da appartenente a clan camorristico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/2012, n. 16602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16602 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 04/10/2012
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 811
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA EP - Consigliere - N. 45244/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI RO N. IL 08/05/1972;
avverso la sentenza n. 79/2010 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI, del 14/06/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al mancato riconoscimento della provocazione.
RILEVATO IN FATTO
IS CI e AN EP sono stati imputati dei seguenti delitti:
a) omicidio nelle persone di PA IN e PA IA, commesso in concorso tra loro al fine di dimostrare la potenza del clan camorristico degli AP al quale entrambi gli imputati appartenevano;
con l'aggravante di aver agito per motivi abietti;
in Napoli il 4.4.2008;
b) detenzione e porto della pistola calibro 9 e del revolver calibro 38 con i quali erano stati commessi i suddetti delitti di omicidio;
con l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416- bis c.p. e al fine di agevolare l'attività del clan camorristico degli AP;
in Napoli il 4.4.2008; con la contestazione della recidiva reiterata per entrambi gli imputati.
Il GUP del Tribunale di Napoli, a seguito di giudizio abbreviato conclusosi con sentenza in data 28.10.2009, ha assolto il IS dall'omicidio di PA IN per non aver commesso il fatto ed ha condannato il predetto imputato per l'omicidio di PA IA, oltre che per il delitto di cui al capo b), alla pena di trent'anni di reclusione;
ha condannato il AN per entrambi i delitti ascrittigli ai capi a) e b), riconosciuta l'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 alla pena di anni 18 di reclusione. La Corte di assise d'appello di Napoli, con sentenza in data 14 giugno 2011, assolveva AN EP dal delitto di omicidio in danno di PA IA per non aver commesso il fatto, e ritenuta la continuazione tra i restanti delitti con quelli giudicati dal GUP del Tribunale di Napoli con sentenza dell'8.2.2010, rideterminava la pena complessiva in anni 16 di reclusione. Confermava la condanna inflitta a IS CI con la menzionata sentenza del GUP del Tribunale di Napoli.
Avverso la sentenza della Corte di assise d'appello ha proposto ricorso per cassazione solo IS CI, ma è opportuno sintetizzare nei punti salienti l'intera vicenda, anche nella parte che ha coinvolto AN EP, poiché i due omicidi sono strettamente collegati tra loro e AN EP, divenuto collaboratore di giustizia, è stato la principale fonte d'accusa nei confronti di IS CI, il quale non ha reso una propria versione dei fatti, essendosi avvalso della facoltà di non rispondere. La vicenda è stata ricostruita dai giudici di merito nel modo seguente.
Tutti i personaggi coinvolti nella vicenda facevano parte o avevano fatto parte del clan AP, il cui capo riconosciuto era AP IN.
Vi erano state gravi divergenze tra IS CI e PA IN, a seguito delle quali AP IN aveva deciso che quest'ultimo doveva essere eliminato.
PA IN, nel pomeriggio del 4 aprile 2008, si era fatto accompagnare dal AT PA IA sotto casa di IS CI e, armato di un revolver, aveva preteso dal predetto, che si trovava in casa insieme alla moglie AP LE, il pagamento di una somma di denaro. Il PA aveva altresì preteso di discutere la questione con AN EP, esponente del clan AP, il quale, avvertito da LA TO, un amico di IS CI, si era recato a casa di quest'ultimo.
Il AN, prima di entrare in casa, era stato sottoposto ad una sommaria perquisizione da parte di PA IA, il quale però non si era accorto che il AN aveva occultato una pistola infilandola nella cintola dei calzoni dietro la schiena. Durante la discussione avvenuta in casa di IS, il PA impugnava un revolver che il IS, più robusto, gli impediva di puntare contro di lui tenendogli il polso con le due mani, e così l'arma risultava puntata verso il soffitto;
alla presenza del AN, AP LE ad un certo punto della discussione aveva scagliato un portacenere contro la testa del PA, e questi aveva sparato un colpo che era finito nel soffitto;
subito dopo questo sparo, il AN aveva estratto la sua pistola e aveva colpito alla testa PA IN, il quale - con tutta probabilità - era morto sul colpo;
il IS, allora, aveva raccolto il revolver del PA e aveva sparato contro lo stesso, già senza vita, alcuni colpi.
IS e AN, con le armi in pugno, erano subito dopo usciti di casa. PA IA, pensando che a sparare fosse stato il AT, stava per avviare la moto per fuggire con lui, quando era stato attinto da più colpi di revolver sparati da IS CI. PA IA era deceduto in ospedale durante l'intervento chirurgico a cui era stato sottoposto, ma prima del suddetto intervento aveva avuto modo di dire agli agenti che a sparare erano stati gli attuali imputati e che egli e suo AT IN si erano recati nell'abitazione del IS perché vantavano un credito di mille Euro;
aveva anche fatto ritrovare agli agenti nove proiettili calibro 38 che egli aveva occultato nei suoi calzini. La Corte di assise d'appello riteneva pienamente attendibili le dichiarazioni rese da AN EP (anche) con riguardo all'omicidio di PA IA, essendovi un pieno riscontro delle stesse con i dati oggettivi raccolti.
Non rilevavano, secondo i giudici dell'appello, i motivi di astio che AN EP nutriva contro il IS, dopo che questi non aveva mantenuto l'impegno di assumersi la responsabilità degli omicidi, poiché faceva parte delle possibili evenienze che un collaboratore di giustizia avesse deciso di collaborare anche per vendicarsi o per altro motivo ignobile, e proprio per questo il legislatore aveva previsto che le sue dichiarazioni potessero valere come prova solo se adeguatamente riscontrate.
Le dichiarazioni del AN presentavano i caratteri della spontaneità, del disinteresse, della precisione e della costanza ed erano avvalorate da riscontri oggettivi e individualizzanti. I proiettili che avevano attinto PA IA erano stati sparati tutti con il revolver con il quale era stato colpito PA IN nella regione toracica;
la direzione dei colpi e la chiave di accensione del motociclo in posizione "on", con il faro acceso, confermavano la descrizione del fatto da parte del AN, che sicuramente non aveva sparato nel frangente con la pistola in suo possesso.
Il primo giudice, secondo la Corte di assise d'appello, aveva anche dimostrato l'inattendibilità della versione resa dal teste LA TO, e nessuna traccia era stata trovata dell'arma che, secondo il predetto teste, avrebbe impugnato PA IA. La particella di piombo-antimonio e quella di piombo-antimonio-bario rinvenuta sulla mano sinistra di PA IA avevano trovato una logica spiegazione, nel corso dell'integrazione probatoria ammessa dal GUP sul punto, nella probabilità che un colpo sparato dal IS a due tre metri di distanza - come dichiarato dal AN - avesse sprigionato residui della detonazione che avevano lambito anche il bersaglio.
All'evidenza non sussistevano i presupposti della legittima difesa in capo al IS, in quando questi aveva colpito alle spalle una persona disarmata che si accingeva a fuggire con il motociclo. Risultava sussistente l'aggravante di aver agito per motivi abietti, essendo stati i fratelli PA uccisi poiché avevano osato sfidare il prestigio dell'organizzazione criminale alla quale appartenevano il IS e il AN.
Non era applicabile in favore del IS l'attenuante della provocazione, poiché l'incursione dei fratelli PA nella sua abitazione era stata causata a sua volta dalla decisione, provocata dalla stesso IS, di far uccidere PA IN, decisione di cui quest'ultimo era venuto a conoscenza, come poteva desumersi dal fatto che fosse fuggito nel Nord Italia.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di IS CI che, con un primo motivo, ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, avendo la Corte di assise d'appello ritenuto pienamente attendibile la chiamata in reità di AN EP nei confronti del IS, senza considerare i cogenti motivi di astio che il predetto collaboratore di giustizia nutriva nei confronti del ricorrente per essersi questi sottratto all'impegno assunto con il AN di mandare esente da responsabilità il medesimo in riferimento al duplice omicidio di cui trattasi.
La dinamica del fatto, come narrata dal AN, era stata anche smentita dagli accertamenti balistici, in quanto il consulente del Pubblico Ministero aveva escluso che colpi
contro
PA IA fossero stati esplosi a bruciapelo.
I giudici di secondo grado, inoltre, non avevano tenuto conto delle dichiarazioni rese agli agenti da PA IA, il quale aveva individuato in PP ò ST, cioè AN EP, uno degli autori materiali del suo ferimento.
Con un secondo motivo il ricorrente ha denunciato la manifesta illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto la sussistenza della legittima difesa. Vi erano elementi, non adeguatamente valutati dalla Corte di assise d'appello, per ritenere che PA IA nell'occasione fosse armato: erano stati rinvenuti nove proiettili calibro 38 nei suoi calzini e il teste LA TO, che aveva assistito al delitto, aveva dichiarato di aver visto in mano a PA IA un'arma. I rapporti del teste con il ricorrente, peraltro non giudiziariamente accertati, non potevano essere sufficienti per disattendere la predetta deposizione, tanto più che non si era proceduto nei confronti dello LA per il delitto di falsa testimonianza. A conferma della dichiarazione dello LA vi era anche il rinvenimento sul dorso della mano sinistra di PA IA di particene di piombo, bario e antimonio, rinvenimento che, per comune esperienza, era da attribuire agli effetti di colpi sparati da PA IA.
Con un terzo motivo il ricorrente ha censurato la motivazione della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza dei motivi abietti e negato l'attenuante della provocazione.
Il fatto si era verificato poiché PA IN si era presentato a casa di IS CI e l'aveva minacciato con un revolver, pretendendo il pagamento di mille Euro. Il IS aveva reagito al suddetto fatto ingiusto, e pertanto doveva essergli riconosciuta l'attenuante della provocazione, con conseguente esclusione dell'aggravante di aver agito per motivi abietti. CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono infondati.
IS CI è stato condannato solo per l'omicidio di PA IA, in quanto il giudice di secondo grado ha accertato che il predetto imputato ha sparato più colpi
contro
PA IN quando lo stesso era già deceduto per il colpo in testa sparatogli da AN EP. Nella ricostruzione dei giudici di merito, il IS si era accanito contro il cadavere di PA IN, sparandogli contro con la stessa pistola con la quale il PA l'aveva minacciato, pistola che era caduta a terra quando il PA era stato colpito alla testa dal colpo sparato dal AN;
subito dopo aver sparato al cadavere di PA IN, il IS era uscito di casa, tenendo ancora in mano la pistola, e si era diretto verso PA IA, sparandogli contro alcuni colpi di pistola che l'avevano ferito mortalmente, senza dargli la possibilità di porre in essere una qualsiasi reazione. Il ricorrente non contesta che IS CI abbia sparato
contro
PA IA nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nella sentenza impugnata, ma contesta che il fatto si sia svolto come ricostruito nella sentenza impugnata.
In estrema sintesi, il ricorrente sostiene che il IS, uscito di casa, si sarebbe trovato di fronte PA IA che impugnava una pistola e, temendo di essere ucciso, avrebbe sparato contro il predetto con la stessa pistola con la quale PA IN era venuto a casa sua a minacciarlo.
Prima di esaminare i motivi di ricorso presentati dalla difesa dell'imputato, è opportuno ricordare quale sia l'ambito del sindacato della decisione di merito in sede di legittimità, poiché alcuni motivi di ricorso involgono solo questioni di fatto che non possono essere verificate da questa Corte.
Il sindacato di legittimità, infatti, secondo quanto dispone l'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), è circoscritto nei limiti della assoluta "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato". Tale controllo di legittimità è diretto ad accertare che a base della pronuncia esista un concreto apprezzamento delle risultanze processuali e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici, restando escluse da tale controllo non soltanto le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi di prova e la scelta di quelli determinanti, ma anche le incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate o con altri passaggi argomentativi utilizzati dai giudici. La verifica di legittimità riguarda cioè la sussistenza dei requisiti minimi di esistenza e di logicità della motivazione, essendo inibito dall'art. 606, comma 1, lett. e) cit. il controllo sul contenuto della decisione. Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti addotta dai ricorrenti ne' su altre spiegazioni fornite dalla difesa, per quanto plausibili e logicamente sostenibili (V. Sez. 6 sentenza n. 1662 del 4.12.1995, Rv. 204123). Le modifiche apportate dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 non hanno mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane un giudizio di legittimità. Ne consegue che gli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" menzionati ora dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all'intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (V. Sez. 4 sentenza n. 35683 del 10.7.2007, Rv. 237652).
Tenendo conto dei suddetti principi, deve innanzi tutto osservarsi che la Corte di secondo grado ha ritenuto attendibili, ai fini della ricostruzione dell'omicidio di PA IA, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia AN EP, nel rispetto del criterio di valutazione dettato dall'art. 192 c.p.p., comma 3 e dei principi elaborati da questa Corte in materia di valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato nello stesso delitto. In particolare, la Corte di assise d'appello ha messo in evidenza, ai fini della credibilità, che il AN, nell'ambito delle dichiarazioni relative alla vicenda in esame, ha confessato di essere stato lui ad uccidere PA IN e che lo stesso ha reso una versione dei fatti logica e precisa, senza mai modificarla nei passaggi essenziali, versione che ha trovato sicuri riscontri nei dati oggettivi della prova generica. È risultato, infatti, che AN IA è stato colpito da proiettili sparati dalla stessa pistola con la quale erano stati sparati colpi contro il torace di PA IN e, fuori dell'abitazione di IS CI dove PA IA è stato attinto dai colpi di pistola sparati dal IS, non è stata trovata traccia di colpi sparati da altri. Il ricorrente sostiene che il AN non sarebbe attendibile, poiché nutriva motivi di astio nei confronti di IS CI. L'esistenza di motivi di astio nei confronti della persona accusata non priva, di per sè, una dichiarazione accusatoria di validità, essendo logicamente possibile che sì riferisca il vero, anche avendo motivi di astio nei confronti dell'accusato. L'esistenza di possibili motivi di astio, però, impone una valutazione dell'attendibilità della dichiarazione accusatoria con il massimo rigore, sia nell'esame dell'attendibilità intrinseca sia, soprattutto, nella ricerca di riscontri esterni, specifici e individualizzanti. Questo rigore è stato utilizzato dai giudici di merito e il ricorrente non è stato in grado di indicare alcuna illogicità o contraddizione nelle dichiarazioni rese dal AN ne' ha indicato alcun contrasto tra le dichiarazioni in questione e le risultanze oggettive, non essendo stata in alcun modo dimostrata una divergenza tra la descrizione del fatto da parte del AN e le conclusioni della perizia balistica.
Il ricorrente sostiene che l'imputato avrebbe sparato
contro
PA IA per legittima difesa, ma gli elementi sui quali si basa la suddetta tesi (il possesso di proiettili da parte della vittima, la deposizione del teste LA TO e il rinvenimento di residui di sparo sulla mano sinistra della vittima) sono stati presi in esame dalla sentenza impugnata e disattesi con motivazione con non presenta alcuna pecca sotto l'aspetto logico giuridico, essendo peraltro pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che un teste può essere ritenuto inattendibile, anche se non si è proceduto contro di lui per il delitto di falsa testimonianza. La Corte di assise d'appello, uniformandosi alla costante giurisprudenza di questa Corte, ha correttamente ritenuto che la circostanza attenuante della provocazione non può essere riconosciuta in favore di chi abbia a sua volta provocato con il proprio pregresso comportamento la reazione della persona offesa del reato (V. Sez. 2 sentenza n. 7573 del 26.1.2010, Rv. 246291). Peraltro, la provocazione è incompatibile con i motivi abietti o futili, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d'animo contrastanti, dei quali l'uno esclude di per sè l'ingiustizia dell'azione dell'antagonista (V. Sez. 1 sentenza n. 24683 del 22.5.2008, Rv. 240906); e nel caso in esame sussiste l'aggravante del motivo abietto, poiché si è logicamente ritenuto, prendendo in esame il contesto in cui si è verificato il delitto, che lo stesso fosse stato commesso per dimostrare la potenza del clan camorristico di cui faceva parte l'imputato. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2013