Sentenza 14 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni; ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso il contrasto di giudicati fra la sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato per il reato di falsità ideologica in atti di P.G. e quella di assoluzione del medesimo dal reato di concorso in falsa testimonianza, rilevando che le due decisioni avevano ad oggetto accertamenti di fatto diversi, fra i quali non era ravvisabile alcun nesso di inconciliabilità ontologica).
Commentari • 3
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Come deve essere inteso il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 630) Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto La Corte d'Appello di Salerno dichiarava inammissibile una istanza di revisione avanzata in relazione ad una sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Vibo Valentia, divenuta irrevocabile, in seguito al rigetto del ricorso per cassazione proposto dall'imputato, deciso con sentenza della Prima Sezione Penale n. 37162 del 2019; la decisione irrevocabile aveva condannato …
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In tema di confisca di prevenzione, il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, con la conseguenza che la misura può essere revocata solo ed esclusivamente se il processo penale abbia accertato, nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti reato sulla base dei quali, essendo stato ritenuto pericoloso, era stata ordinata la confisca, ovvero che il terzo abbia acquistato a titolo lecito autonomo il bene. Cassazione penale sez. V, 22/11/2021, (ud. 22/11/2021, dep. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2016, n. 8419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8419 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2016 |
Testo completo
08419-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/10/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ARTURO CORTESE - Presidente - SENTENZA N. 3081/2016- Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO N. 24803/2015 - Consigliere - Dott. ALDO ESPOSITO Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MO AR N. IL 23/04/1959 avverso l'ordinanza n. 3196/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del 19/03/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; li Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Eugenio Selvaggi, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Torino, con ordinanza in data 19-3-2015, depositata il 20-3-2015, dichiarava inammissibile la richiesta depositata il 19-6- 2014 nell'interesse di TA MO finalizzata ad ottenere la revisione della sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello di Genova il 18-5-2010, irrevocabile il 5-7-2012 (a seguito della sentenza nr. 1798-12 della Suprema Corte di cassazione).
1.1. Si osservava che la richiesta di revisione era giustificata alla luce delle nuove prove allegate e dell'inconciliabilità tra i giudicati. Sul primo aspetto la Corte d'appello aveva ritenuto provata la responsabilità del MO, per la grave aggressione al giornalista inglese RK LL;
l'esame del filmato e della consulenza redatta dal professor Nello SI, tuttavia, avrebbe permesso di rilevare che il MO dava le spalle sia a CK LL, che al suo soccorritore. Quanto all'altro profilo, la revisione della sentenza era invocata per l'intervenuta assoluzione del medesimo MO e del De RO, all'epoca capo della Polizia, in relazione all'istigazione alla falsa testimonianza del CO, all'epoca questore di Genova. Osservava la Corte come la revisione non fosse un generalizzato ed ulteriore giudizio finalizzato ad introdurre un grado di merito aggiuntivo. Piuttosto, si trattava di un rimedio straordinario rigidamente ancorato all'esistenza delle specifiche condizioni indicate dall'art. 630 cod. proc. pen. Ancora, la nuova prova avrebbe dovuto incidere sulla decisione assunta in guisa tale da indurre l'assoluzione. Nel caso di specie non constavano condizioni siffatte, giacché gli stessi filmati richiamati nella consulenza SI erano prove già valutate nel giudizio originario e risultavano come elementi esaminati proprio per ricostruire il ruolo e la responsabilità dell'istante. Non era, ancora, condivisa la conclusione secondo cui la decisione di condanna si era fondata sui soli filmati. Piuttosto, si annotava come la Corte territoriale avesse dato conto dei plurimi elementi di prova che avevano indotto a ricostruire i fatti a carico del richiedente la revisione. Era stata, infatti, ritenuta la falsità degli atti di polizia giudiziaria, volti, da un lato, a legittimare la perquisizione e li 2 l'arresto dei numerosi giovani e, dall'altro, la copertura dei comportamenti tenuti dagli operanti. Del resto, la sentenza di merito aveva spiegato le ragioni per le quali il MO stesso, a capo della colonna di poliziotti intervenuta, fosse presente in loco ed in prossimità del punto in cui il giornalista era stato aggredito. Si era spiegato perché, alla luce dei filmati di stampa e ripresi da cittadini comuni, si dovesse escludere una reazione violenta verso le forze dell'ordine, come, di converso, aveva tentato di accreditare il MO. In questa logica si è sottolineato, pertanto, che la responsabilità per le falsità si fondava su una serie di elementi e non solo sul filmato indicato, come rielaborato ed esaminato dal consulente di parte, SI. Né l'ipotesi, secondo cui il MO stesse guardando in direzione diversa dal luogo in cui era il giornalista RK LL, anche opposta a discarico, avrebbe potuto indurre a condividere la tesi per cui egli non avesse avuto la percezione di quanto stava accadendo. Ciò perché, a parte la breve durata del filmato, l'intera scena percettiva enucleava un quadro di violenza di tale rilevanza, in cui figuravano persone ferite che giacevano al suolo, altre colpite dalla polizia ed in ogni caso, elemento questo di primaria rilevanza, l'assenza di ogni resistenza al momento dell'irruzione, come indicato, successivamente e contrariamente, negli atti di polizia giudiziaria. Ininfluente era stimato il particolare relativo al lancio del maglio, elemento già facente parte del materiale istruttorio valutato e privo, pertanto, del requisito di novità. Né si riteneva che avrebbe legittimamente fondato la richiesta di revisione la dedotta inconciliabilità tra i giudicati. Non ricorreva, infatti, alcuna inconciliabilità o contraddittorietà tra le valutazioni espresse nelle due decisioni. Si trattava, piuttosto, di accertamenti che risultavano avere ad oggetto fatti e reati diversi, di guisa che anche la diversa ed eventuale motivazione sulle ragioni dell'intervento non sarebbe stato elemento idoneo ad inficiare la condanna per il delitto di falso ideologico a carico del ricorrente.
2. Ricorre per cassazione TA MO, a mezzo del difensore di fiducia ed articola le seguenti ragioni.
2.1. Con il primo motivo deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza delle condizioni per l'ammissibilità dell'istanza di revisione. Premette il ricorrente che la Corte d'appello di Torino nel riassumere l'istanza, con cui era stata richiesta la revisione, aveva indicato che il MO era li 3 stato sottoscrittore dei verbali di perquisizione e di arresto. Di converso, l'istante aveva sottoscritto il solo verbale di arresto e non di perquisizione. Questa svista aveva inciso sull'intero iter argomentativo, poiché il verbale di arresto risulta un atto valutativo, mentre quello di perquisizione rientra tra quelli descrittivi. Il MO, nella specie, aveva sottoscritto il verbale di arresto facendo affidamento su atti che apparivano del tutto genuini e che erano stati sottoscritti da altri pubblici ufficiali, atti tra i quali vi era, appunto, il verbale di perquisizione.
2.1.2. Un ulteriore errore era stato compiuto con riferimento alla consulenza tecnica allegata a sostegno della richiesta di revisione e ritenuta priva del carattere di novità. L'affermazione secondo cui i filmati erano stati oggetto di valutazione era priva di fondamento, almeno in relazione al video oggetto di consulenza da parte de prof. SI, che era stato allegato a fondamento della richiesta di revisione. I giudici, che avevano emesso la sentenza, avevano visto il video, ma non erano stati in grado di notare i particolari che emergevano dalla consulenza. Essa documentava che il MO non avesse la possibilità di rendersi conto del corpo del LL riverso a terra, con la conseguenza che sarebbe venuto a mancare l'elemento di prova decisivo, su cui si era fondata la sentenza di condanna. La Corte di merito aveva erroneamente indicato che il MO aveva visto RK LL esanime, ma addirittura aveva assistito direttamente al pestaggio, là dove tutti gli atti processuali documentavano che, giunto il MO alla Diaz, il pestaggio del giornalista era già avvenuto. Egualmente la Corte d'appello di Torino aveva errato nel dare atto che bottiglie molotov erano state prese dal MO. Né i filmati, né la stessa decisione della Corte d'appello di Genova documentavano che il MO avesse tenuto nelle proprie mani il sacchetto con le bottiglie incendiarie. Viziata ancora era l'ordinanza con riguardo al verbale di sommarie informazioni del 10-8-2001 che la difesa aveva prodotto. Emergeva da quel verbale che già prima di assumere la qualità di indagato il MO aveva dichiarato al Pubblico Ministero di aver visto cadere un maglio spaccapietre. Ciò contraddiceva la tesi della Corte d'appello di Genova che aveva ritenuto il particolare un'invenzione dell'imputato. La Corte d'appello di Torino aveva considerato l'elemento probatorio in questione privo del requisito di novità, risultando già parte del compendio probatorio. Quel verbale era parte del fascicolo del P.M. e non era stato acquisito al fascicolo del dibattimento per il divieto di cui all'art. 63 cod. proc. pen. La difesa non ne aveva chiesto l'acquisizione, né aveva dato il consenso, ignara delle conseguenze che ne sarebbero derivate nella fase d'appello. li 2.3. Si deduce, infine, la manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui risulta esclusa l'inconciliabilità tra i fatti su cui si fonda la sentenza di cui si invoca la revisione e quelli di cui alla sentenza 1764 del 22-11-2012 emessa da questa Corte di cassazione. La Corte d'appello di Torino aveva ignorato le ragioni indicate nelle due sentenze e che avevano determinato la perquisizione alla scuola Diaz. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va respinto. Invero, gli argomenti posti a fondamento della richiesta di revisione si risolvono, in larghissima parte, in una mera rivalutazione delle risultanze probatorie poste a base della decisione divenuta irrevocabile e in critiche degli argomenti attraverso i quali si è sviluppato, in fatto e in diritto, il ragionamento seguito dai giudici della cognizione.
1.1. Una prima osservazione va riservata alla premessa che articola il ricorrente e che descrive il travisamento in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello di Torino nel riassumere l'istanza, con cui era stata richiesta la revisione. In particolare, postulando che il MO fosse stato sottoscrittore dei verbali di perquisizione e di arresto, la Corte territoriale aveva condizionato l'intero iter argomentativo della decisione assunta. L'istante aveva, invero, sottoscritto il solo verbale di arresto, atto valutativo, mentre il verbale di perquisizione, non sottoscritto dal ricorrente, aveva funzione descrittiva ed aveva indotto quel naturale affidamento da parte del medesimo MO, apparendo l'atto di polizia giudiziaria genuino, perché sottoscritto da altri pubblici ufficiali. L'argomento, finalizzato alla introduzione di un percorso volto ad ipotizzare l'induzione in errore, in ragione d'una attività di perquisizione cui non aveva preso parte il ricorrente stesso e che si sarebbe in buona fede fidato di quanto avevano dato atto gli altri pubblici ufficiali, da un lato, non risulta appagante nel suo sviluppo e dall'altro è privo di decisività ai fini del presente accertamento. La Corte territoriale ha correttamente escluso che il MO potesse essere stato indotto in errore dal verbale di perquisizione ed ha piuttosto ricostruito l'intera vicenda - che indusse gli arresti alla scuola Diaz di Genova enucleando i singoli eventi da cui scaturirono i verbali mendaci e finalizzati proprio a supportare le azioni di polizia che ivi erano state compiute. D'altro canto il tema della falsità assume supporto documentale e lo spiega chiaramente la sentenza di merito (fl. 233 Corte d'appello Genova) annotando il contrasto che esisteva sul punto tra la comunicazione della notizia di reato (sottoscritta anche dal MO) e il verbale di perquisizione. Mentre nella Cnr si riferiva, infatti, d'un ritrovamento li 5 I S delle bottiglie incendiarie al primo piano dell'edificio in luogo accessibile e visibile a tutti gli occupanti, nel verbale di perquisizione si indicava che gli ordigni erano stati rinvenuti nella sala d'ingresso al pian terreno. La sentenza di merito ha chiarito che l'arresto degli occupanti la struttura era avvenuto proprio in ragione della visibilità ed accessibilità da parte di tutti e, dunque, la misura precautelare era stata assunta in virtù dell'inciso che figurava anche nella comunicazione della notizia di reato, ove era riportato un luogo di rinvenimento diverso rispetto a quello indicato nel verbale di perquisizione. Questo elemento attesta la contraddittorietà tra gli atti di polizia e, soprattutto, inserito nel quadro di prova generale, scrutinato conforta ampiamente la tesi di merito del giudice d'appello e la decisione della Corte di appello di Torino di dichiarare inammissibile l'istanza di revisione. In realtà, nel negare la revisione della decisione di condanna, correttamente, hanno ritenuto i giudici di merito che non ci fu in sostanza alcun errore di valutazione, indotto dal verbale di perquisizione e che l'intera operazione fu frutto di una consapevole e volontaria iniziativa, proprio per legittimare la perquisizione ex art. 41 TULPS e gli arresti eseguiti in via postuma, attribuendo in maniera collettiva ed indifferenziata reperti ivi portati dalle stesse forze dell'ordine.
1.1.2. La questione di merito indicata è in stretto collegamento con l'altro tema introdotto nell'istanza di revisione e nel relativo motivo di ricorso avverso il provvedimento d'inammissibilità. La Corte territoriale ha infatti ritenuto priva del carattere di novità la consulenza eseguita dal SI sul filmato esaminato, prova da cui, nella prospettazione a discarico, si sarebbe potuta e dovuta inferire l'impossibilità da parte del MO di avvedersi della posizione del giornalista RK LL, duramente picchiato all'esterno della struttura. La Corte territoriale ha ritenuto la consulenza priva del requisito di novità idoneo a fondare la richiesta di revisione. Questa Corte ha avuto modo di affermare che agli effetti dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen., perché una perizia costituisca prova nuova occorre che essa si basi su nuove acquisizioni scientifiche idonee di per sé a superare i criteri adottati in precedenza e quindi suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati. Non rappresentano nuove prove neppure gli elementi desumibili da indagini difensive, quando siano posti a fondamento di elaborati peritali che non si basino su nuove acquisizioni scientifiche (Cass., Sez. 1^, 28 settembre 2000, Ciancabilla;
Sez. 6, 22 aprile 1997, Gavazza;
Sez.1, sentenza n. 16455del 09/03/2005 Cc. (dep. 02/05/2005) Caruso, Rv. 231579; Sez. 6, n. 34531 del 04/07/2013 Ud. (dep. 08/08/2013) Mazzagatti e altro, Rv. 256136). li La Corte territoriale fa corretta applicazione dei principi indicati. D'altro canto, non si limita ad una statuizione sul presupposto di rito ed esamina il tema prospettato dalla difesa anche nel merito. Oltre a valutare la portata dimostrativa del filmato esaminato dal consulente tecnico SI, definisce in termini di decisa marginalità la rilevanza di quel filmato, spiegando che esso non risulta l'unico elemento che avrebbe indotto a ritenere il MO consapevole delle violenze in essere e dell'azione di pestaggio in danno del giornalista RK LL. D'altro canto, la falsità ideologica degli atti, ascritta anche al MO e ritenuta nei giudizi celebrati, ha osservato la Corte territoriale, poggiava su una serie di elementi (analiticamente esaminati e richiamati al fl. 8 del provvedimento impugnato). Non aveva fondato, pertanto, la decisione di condanna il solo filmato riesaminato dal consulente tecnico a discarico, SI. Tra gli elementi indicati è stato posto in rilievo, in particolare, quello afferente l'operazione della manovra cd. a tenaglia con la predisposizione di due distinte colonne di uomini, l'una, tra l'altro, guidata dal MO e proveniente da nord. Giunta sul posto, ci fu l'aggressione a cinque inermi cittadini, tra i quali vi era il LL, che fu ripetutamente picchiato, nonostante avesse riferito di essere un giornalista. La presenza del MO sul posto, hanno osservato i giudici, è fuori discussione e risulta documentata proprio dal filmato indicato che lo ritrae in sito. La Corte territoriale ha, dunque, rivalutato il merito della portata dimostrativa dell'informazione "aggiuntiva" che risulta allegata a discarico ed ha osservato che il filmato era durato pochi minuti e che in ogni caso si era limitato a riprendere il MO stesso nel momento in cui guardava in un luogo diverso da quello in cui giaceva il giornalista LL. Questo elemento, si è osservato, da un lato, non spiegava alcuna rilevanza in funzione dell'esclusione di responsabilità del ricorrente, avendo la valutazione complessiva tratto scaturigine dalla complessità dell'intera scena e dalle aggressioni in essere e, dall'altro, quel particolare non incideva sul nucleo centrale dell'accertamento giudiziario, che ruotava intorno alla circostanza pacifica che, al momento dell'irruzione nella struttura, alcuna resistenza era in atto in danno degli operanti, come falsamente rappresentato negli atti di polizia giudiziaria.
1.1.3. Quanto alla censura relativa al rinvenimento delle bottiglie incendiarie, che la Corte d'appello di Torino aveva affermato che erano transitate nelle mani dello stesso MO, si assume che il particolare sarebbe smentito dalla stessa sentenza di merito. Ebbene sul punto si deve osservare che, a parte la genericità della doglianza, non si indica la rilevanza del tema in funzione della sua decisività per la decisione sulla revisione. Contrariamente a quanto dedotto, la li 7 sentenza di merito che affronta la questione degli ordigni esplosivi (ffl. 235, 236 e 237) ricostruisce il ruolo del MO e gli stessi filmati ne attestano la presenza al momento in cui le stesse molotov giungevano presso la struttura scolastica, trasportate dal Troiani. Si comprende, allora, come sia ininfluente che il MO le avesse direttamente maneggiate o meno, assumendo rilevanza, in funzione del punto centrale della decisione, piuttosto la circostanza che gli ordigni erano stati li trasportati e che negli atti di p.g. si indicasse, di converso, per assumere l'arresto dei presenti, in maniera mendace che erano state rinvenute in quel sito.
1.1.4. Il provvedimento impugnato si confronta, poi, con tema relativo al lancio del maglio spaccapietre, vicenda di cui il MO stesso aveva parlato già prima di assumere la qualità di imputato, allorquando aveva reso sommarie informazioni testimoniali al P.M. in fase di indagini. Orbene, a prescindere dall'utilizzabilità del verbale stesso e dalla mancata acquisizione in fase dibattimentale (per la violazione dell'art. 63 cod. proc. pen.) la Corte territoriale ha evidenziato che la sentenza di merito ne ha escluso il lancio unitamente ad altri oggetti sulle forze dell'ordine dall'interno della scuola. Alla conclusione si era addivenuti all'esito delle dichiarazioni rese dei testi presenti e della visione e valutazione dei filmati ripresi da soggetti terzi e disinteressati, oltre che dagli atti di polizia giudiziaria. La Corte, dunque, ha ritenuto irrilevante il momento in cui il MO avesse riferito del lancio stesso, alla luce della circostanza che il compimento di quel gesto era stato escluso e che alcun elemento di segno contrario sul punto era stato acquisito, ad eccezione delle dichiarazioni dell'imputato, non supportate, peraltro, come si indica nella sentenza di merito, neppure dal sequestro del maglio, oggetto mai rinvenuto.
2. Non risultano, infine, condivisibili gli argomenti sviluppati a supporto della richiesta di revisione per inconciliabilità tra i giudicati. Più volte questa Corte ha statuito (Sez. 5, n. 8462 del 9.7.1997, dep. 18.9.97; Sez. 4, n. 8135 del 25.10.01, dep. 28.2.02; Sez.1, n. 18380 del 20.2.2002, dep. 14.5.02; Sez. 5, n. 40819 del 22.9.2005, dep. 10.11.05), che il disposto di cui all'art 630 comma 1 lett. a) cod. proc. pen., in funzione della revisione per inconciliabilità tra i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e quelli posti a fondamento di altra sentenza irrevocabile, si riferisce agli elementi storici adottati per la ricostruzione del fatto di reato, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni (Sez. 2, n. 12809 del 11/03/2011, dep. 29/03/2011, Rv. 250061). Ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il li 8 condannato deve esser prosciolto e non possono, pertanto, consistere, come già osservato, nel mero rilievo di una divergenza di principio tra due sentenze, che abbiano a fondamento gli stessi fatti (Sez. 5, n. 8462 del 09/07/1997, dep. 18/09/1997, Rv. 208608). La Corte territoriale ha fatto buon governo del quadro di principi delineati in questa Sede, procedendo ad un vaglio critico sulle deduzioni ed obiezioni mosse dalla difesa, ed escludendo quindi, con congrua ed esaustiva motivazione, ogni profilo di contraddittorietà logico-giuridica tra i due giudicati. Il nucleo centrale del contrasto, secondo il ricorrente si incentrerebbe sulle motivazioni da cui sarebbe derivato l'intervento presso la scuola Diaz. Tuttavia, ha osservato la Corte territoriale le due decisioni hanno ad oggetto reati ed accertamenti di fatto diversi. Il secondo titolo che ricostruiva il fatto relativo all'induzione a rendere falsa testimonianza da parte del CO, trattava in maniera solo marginale la questione relativa alla motivazione dell'intervento della polizia presso la scuola Diaz da ciò si è ritenuto che la diversa motivazione sul punto non inficiasse la condanna per la falsità ideologica degli atti di polizia giudiziaria. Ciò perché i due fatti erano diversi. Da un lato, la presenza del MO in loco et ab initio documentava che egli era ben consapevole del clima in cui si stavano svolgendo gli eventi e della realtà in essere e dall'altro perché l'induzione alla falsa testimonianza era evento postumo a quei fatti e successivo alla ricostruzione giudiziaria di essi. Né la seconda decisione ha messo in discussione i presupposti o la condotta di falsità ideologica degli atti per i quali vi era stata condanna del MO. Non si coglie, del resto, neppure nel motivo di ricorso in quale nucleo fattuale, irrevocabilmente accertato nei due titoli, si annidi quel nesso di inconciliabilità ontologica tra i fatti posti a fondamento delle due statuizioni, unico elemento che avrebbe potuto indurre la revisione della decisione di condanna.
3. In conclusione, il ricorso va respinto. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 14 ottobre 2016. ^IL CONSIGLIERE ESTENSOPPOSITAL PRESIDENTE Mutu Pardy CANCELLERS Fortece Antonio Cairo 21 FEB 2017 (IL-CANCELLIERE Statenta FAIELLA