Sentenza 27 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/2003, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE 0 1 142 PIVISIONE EREDITARI, Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magista ti: Presidente Dott. Franco PONT IER] R.G.N. 9158/1 Rel. Consigliere Dott. Alfredo Cron. 9535 MENSI ERI Rep. 355 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere- Ud.24/10/02 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE - Consigliere ha pronunciato la seguente Т SENTENZA sul ricorso proposto da: NT RI, elettivamente domiciliata in ROMA, VLE GIULIO CESARE 78, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO ORSINI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NT EP, NT TR;
intimati avverso la sentenza n. 490/99 della Corte d'Appello di 2002 TORINO, depositata il 20/04/99; 1385 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 24/10/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito 1'Avvocato ORSINI Alessandro, difensore della ricorrento che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RO ABBRITTI che ha concluso per accoglimento del ricorso. + -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 27.12.1990 RO e SE Lemertin: convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, la LA CA LE esponendo: -che in data 12.8.1900 era deceduto il loro genitore lasciandoli coeredi in pari quote, a seguilo della rinuncia all'eredità da parte della moglie del "de cuius" , di un'unità immobiliare sita in Torino, via Delle Pervinche n.53, costituita da un alloggin di tre camere, cucina E gabinetto, con cantina annessa;
-che non essendo l'immobile in discorso facilmente divisibile, vani erano stati i tentaLivi di amichevole scioglimento della comunione ereditaria. Chiedevano, pertanto, lo scioglimento della comunione e, per il caso di ritenuta indivisibilità, per l'assegnazione agli attori dell'intero alloggio, previo versamento del valore corrispondente alla quota di un terzo del prezzo indicando dal ctu. Si costituiva la convenuta osservando che l'immobile era assolutamente indivisibile,che era disposta ad acquistarlo offrendo ai fratelli la somma di £. 60.000.000; che aveva pagato £.1.077,916 per spese funerarie, da ripartirsi in pari quota. Instava, pertanto, per l'accertamento dell'immobile, per dell'indivisibilità i'assegnazione ☑ se stessa del medesimo, previo versamento di quarto spettante alle controparti ed in via riconvenzionale per la condanna delle stesse al pagamento pro-quota delle spese funerarie. Veniva espletata ctu conclusasi per la indivisibilità dell'immobile cui veniva attribuito £.103.750.000 alla datail valore complessivo di del 16.12.1991. All'esito dell'istruttoria il Tribunale, con y sentenza 23.5-9.10.1995, dichiarata l'indivisibilità H dell'alloggio, lo assegnava ai fratelli RO C SE LE, quali titolari della quota maggiore del bene, con addebito dell'eccedenza di £.34.584.000 alla LA CA, compensando per un quarto le spese di lite che accollava agli attori per i residui tre quarti. Proposto gravame dalla soccombente che produceva contratto di compravendita del 14.1.1997 con il qualc aveva acquistato dal fratello SE la quota di costui, nella contumacia degli appellati la Corte d'appello di Torino, con sentenza 9-20 aprile 1999 rigettava l'impugnazione f - Avverso tale decisione ha proposto ricorso per 4 cassazione CA LE sulla base di que motivi. Non hanno spiegato attività difensiva in questa sede gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell'art. 720 cc anche in relazione ad erronea interpretazione dell'art. 1457 comma secondo stesso codice. Rileva la ricorrente l'erroneità della pronuncia avendo il giudice d'appello, dopo aver inconfutabilmente riconosciuto la sussistenza e la vincolatività dei contratto di compravendita concluso con scrittura privata del 14.1 1997 avente ad oggetto la quota pari ad 1/3 dell'intera proprietà del genitore deceduto nella titolarità del LE SE e trasferita dietro pagamento di £. 25.000.000 ad essa istante, in modo del tutto singolare disconosciuto il valore della stessa in ragione della previsione contenuta ncll'atto del presunto termine essenziale individuato nella data del 28.5.97. La doglianza non può essere accolta. Ha affermato il giudice d'appello : 5 che la validità del contratto con il quale LE SE vendeva alla LA CA la propria quota di proprietà pari ad un terzo dell'immobile ereditato dal. genitore eľa condizionata ineluttabilmente alla fissazione del termine essenziale del 28.5.97 per la redazione dell'atto pubblico di compravendita, necessario per rendere il contratto medesimo opponibile anche all'altro fratello RO e per cosi dimostrare la quota maggioritaria di comproprietà in capo all'attuale ricorrente ai fini dell'assegnazione alla predetta dell'intero immobile;
- che l'essenzialità del termine si ricavava altresì dalla circostanza che la causa di divisione procedeva verso la precisazione delle conclusioni e quindi verso I a decisione in ordine dell'alloggio, tal che benall'assegnazione pressante era l'interesse della CA LE al suo rispetto;
- che non solo nessuna delle parti in causa aveva mai neppure allegato che detto termine fosse stato era I a prova, costituita dalla rispettato,ma Vi dichiarazione del difensore della attuale ricorrente resa 彐 verbale alla presenza di LE SE, che alla data del 21 maggio 6 nessun at o pubblico era ancora intervenuto tra le parti suddette pur se il termine sarebbe scaduto sette giorni dopo, né alcuna parte aveva parlato di una imminente stipulazione;
-che in mancanza di prova di stipulazione dell'atto pubblico, il cui onere incombeva sulla attuale ricorrente, interessata 코 dimostrare di e sse r divenuta proprietaria della quota maggiore dell'immobile onde ottenerne l'assegnazione, il contratto di compravendita f "de quo" doveva u considerarsi "ipso iure" risolto ai sensi dell'art. A 1457 comma secondo cc. Fbbene par propric al Collegio che il giudice d'appello abbia, con apprezzamento di fatto immune da vizi logici e pertanto incensurabile nella attuale sede di legittimità, ravvisato nel termine apposto nella scrittura di vendita di cui è causa per la stipulazione dell'acte pubblico, quei caratteri di essenzialità che a.i senşi della richiamata norma del codice civile comportano, in caso di inosservanza, la risoluzione di diritto del serg contratto medesimo (Cass . 887/75,-. 295/77, n 778182, 1348184). - L Con il secondo mezzo si deduce violazione dello stesso art. 720 cc anche in relazione all'art. 1470 stesso codice. 7 Lamenta la ricorrente che la Corte del merito abbia quasi del tutto omesso la trattazione concernente l'efficacia, sotto i 1 profilo tecnico- giuridico, della scrittura privata di compravendita che, facendole raggiungere la titolarità di una quota pari ai due terzi dell'immobile, avrebbe dovuto consentirle l'assegnazione dello stesso. La Censura non ha pregio giacchè ogni questione sulla eventuale diretta efficacia della scrittura privata di compravendita ai fini del raggiungimento da parte della ricorrente della quota maggioritaria idonea ali' assegnazione dell'immobile era da considerarsi superata dalla riconosciuta inosservanza, peressenzialità del termine la cui incrzia della stessa LE, aveva determinato la risoluzione dello stesso contratto di compravendita che а quel risultato appariva finalizzato. Alia stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità mentre la ricorrente evita le spose di questo giudizio non avendo gli intimati spiegazo attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. 8 Roma 24 ottobre 2002 Hpressofente Martine st..Alfert IL CANCELLERÉ 01 Frances/Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 2.7 GEN. 2003 IL CANGE UR 01 LE France