Sentenza 7 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'estinzione del reato a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, presupponendo l'avvenuto accertamento del fatto, non impedisce al giudice di valutarlo in un successivo processo quale precedente specifico ai fini del giudizio circa la "recidiva nel biennio", prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c) cod. strada.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 novembre 2019 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che, in sede di giudizio abbreviato, ha dichiarato Carlo Ladislao R. responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), c.d.s. (commesso il 12 aprile 2018). È stata disposta, altresì, la revoca della patente di guida dell'imputato, stante la ritenuta sussistenza della recidiva nel biennio. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla comminata sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Deduce che …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 6 novembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 novembre 2019 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che, in sede di giudizio abbreviato, ha dichiarato Carlo Ladislao R. responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), c.d.s. (commesso il 12 aprile 2018). È stata disposta, altresì, la revoca della patente di guida dell'imputato, stante la ritenuta sussistenza della recidiva nel biennio. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla comminata sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Deduce che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/01/2016, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2016 |
Testo completo
1 8 6 4 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZAN.16/2016 Consigliere - N/1778/2016/ FRANCESCO MARIA CIAMPI Dott. SALVATORE DOVERE Dott. REGISTRO GENERALE- Rel. Consigliere - N. 28435/2015 Dott. EUGENIA SERRAO - - Consigliere - Dott. UGO BELLINI Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BE CI N. IL 28/03/1959 avverso la sentenza n. 303/2015 GIP TRIBUNALE di VERBANIA, del 18/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Maria Giuseppina Fodaroni, che nella sua requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udit i difensor Avv. ! RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Verbania, con sentenza del 18/05/2015, ha applicato ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. nei confronti dell'imputato OB IO, accusato di aver guidato il 19 gennaio 2015 l'autovettura tg. BH 598 SJ in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 2,23 e 2,16 g/l, la pena di 4 mesi di arresto ed euro 1.600,00 di ammenda, disponendo la revoca della patente di guida.
2. IO OB propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata limitatamente al capo che ha disposto la sanzione accessoria della revoca della patente di guida per erronea applicazione dell'art. 186, comma 2, lett.c) d. lgs. 30 aprile 1992, n.285, posto che nel caso concreto all'imputato non era stata contestata la recidiva e che il precedente penale specifico emergente dal certificato del casellario giudiziale concerneva un reato estinto per positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità.
3. Il Procuratore Generale, in persona della dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, nella sua requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Si rammenta, in primo luogo, che, come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza applicativa di pena concordata il giudice deve irrogare le sanzioni amministrative accessorie, che dalla pena medesima conseguano di diritto, come nel caso di sospensione della patente, determinando la relativa misura secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada> (Sez.U, n.8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv.210981). Il divieto previsto dall'art.445 cod.proc.pen. è, infatti, limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca, sicché con la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria e non rileva che nella richiesta di patteggiamento non si sia eventualmente fatta alcuna menzione di tale sanzione o che il giudice abbia omesso di motivare l'applicazione della sanzione, sia perchè questa non può formare oggetto dell'accordo tra le parti limitato alla pena sia perché tale - sanzione consegue di diritto alla sollecitata pronuncia (Sez. 4, n. 27994 2 del 03/07/2012, Marcel, Rv. 253591; Sez.6, n.45687 del 20/11/2008, Cuomo, Rv. 241611; Sez. 6, n.3427 del 3/11/1998, Orlandi, Rv. 212333; Sez. 5, n.7487 del 23/01/1992, Vicidomini, Rv. 220929).
3. Con la sentenza impugnata è stata applicata la pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. L'art.186, comma 2 lett.c), citato stabilisce che All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni..... La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio>. Trattasi di sanzione amministrativa accessoria che, per la sua natura, deve essere applicata, come detto, obbligatoriamente (al pari delle altre sanzioni amministrative accessorie) anche nell'ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di rito.
3.1. Va, poi, rilevato che la citata previsione è stata introdotta con decreto- legge 11 luglio 2007 n.117, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n.160, per l'ipotesi prevista dall'art. 186, comma 2 lett. c) cod. strada;
in caso di recidiva nel biennio, dunque, il contravventore deve subire la revoca della patente ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, (intitolato Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali>); tale disciplina è rimasta inalterata sia con le successive leggi 24 luglio 2008, n.125 e 15 luglio 2009, n.94, sia con la disposizione attualmente in vigore, come modificata dalla legge 29 luglio 2010, n.120. 3.2. Non si tratta dell'istituto espressamente regolato dall'art.99 cod. pen., concernente i reati non colposi e suscettibile di incidere negativamente sul trattamento sanzionatorio penale dell'imputato, bensì della disciplina di un mero effetto legale, rilevante sul piano amministrativo, connesso al rilievo storico della ripetizione di una condotta illecita (Sez.4, n.3467 del 19/12/2014, dep. 2015, Borin, n.m.; Sez.4, n.22686 del 9/05/2014, Fenu, n.m.); il presupposto di applicazione di tale sanzione è la reiterazione, nel biennio, di una condotta penalmente illecita, della medesima indole di quella prevista dall'art. 186, comma 2 lett.c), cod. strada.
3.3. Dev'essere, dunque, disattesa la doglianza avanzata dal ricorrente in ordine alla pretesa necessità di una preventiva contestazione della recidiva nel biennio di cui all'art. 186, comma 2, cod. strada ai fini della revoca della patente di guida, trattandosi di istituto che non incide sul trattamentos sanzionatorio penale. 3 4. Ugualmente infondato è l'assunto secondo il quale l'estinzione del reato concretante precedente specifico, pronunciata a seguito di positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, escluderebbe la configurabilità della predetta recidiva nel biennio>.
4.1. E' sufficiente, per verificare l'infondatezza della censura, leggere il testo dell'art.224, comma 3, cod. strada (applicabile in virtù del richiamo operato nello stesso art.186, comma 2, lett.c) cod. strada alle norme dettate nel Titolo VI, Capo II, Sez. II del codice), che esclude l'incidenza dell'estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato sul procedimento di applicazione della sanzione amministrativa accessoria di revoca della patente, in combinato disposto con l'art.186, comma 2, lett.c), cod. strada, che individua quale presupposto dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria l'accertamento del reato (si veda, sul tema, la recente pronuncia Sez. 4, n. 44132 del 09/09/2015, Longoni, in motivazione).
4.2. Da un lato si osserva, dunque, la persistenza del potere di irrogare la sanzione amministrativa nonostante il fenomeno estintivo penale;
dall'altro, va rimarcato che l'estinzione del reato a seguito di positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità non esclude, ed anzi presuppone, l'avvenuto accertamento del fatto storico costituente reato. Sulla base di tali argomentazioni, si desume che l'estinzione del reato ai sensi dell'art.186, comma 9-bis, cod. strada non sottrae al giudice il potere di valutare in un successivo processo per un reato della medesima indole il fatto storico, costituito dall'essersi l'imputato posto alla guida in stato di ebbrezza, quale precedente specifico ai fini del giudizio circa la recidiva nel biennio> prevista dall'art. 186, comma 2, lett.c) cod. strada.
5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7/01/2016 TE SUPREMA R Il Consiguiere estensore Il Presidente O C Francesco Ciampi Eugenia Serrao * E N O I C D IL FUNZIONARIO GIDIANO DottB 4 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 GEN. 2016 A M E IL FUNZIONARIO CUDIZIARIO R Dott Giovann RULLOely P