Sentenza 19 ottobre 2018
Massime • 1
È inammissibile l'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione di rideterminazione della pena illegale, derivante da dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, qualora la pena detentiva sia stata interamente eseguita, in quanto, agli effetti dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il rapporto esecutivo si esaurisce con l'espiazione di detta pena, a nulla rilevando che debba ancora essere riscossa l'eventuale pena pecuniaria contestualmente irrogata. (Fattispecie in cui il condannato – dopo aver già scontato la pena della reclusione inflittagli per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – aveva chiesto la rideterminazione della pena alla stregua delle più favorevoli previsioni edittali tornate in vigore a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, onde poter commutare, ex art. 657, comma 3, cod. proc. pen., la quota di pena detentiva espiata in eccesso in pena pecuniaria, con corrispondente riduzione del debito verso l'erario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/10/2018, n. 20248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20248 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2018 |
Testo completo
20248-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 19/10/2018 Sentenza n. 3999/2018 Registro generale n. 47642/2017 Composta dai Consiglieri: Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Presidente Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO Consigliere Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI Consigliere Dott. TERESA LIUNI Rel. Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI FA, n. il 06/08/1979; avverso l'ordinanza n. 557/2017 della Corte di appello di Napoli del 20/09/2017; d sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Simone Perelli, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza proposta da Ri- naldi FF ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. di rideterminazione della pena di anni quattro di reclusione ed euro diciottomila di multa inflittagli con sentenza della Corte di appello di Napoli del 19/05/2008, irrevocabile 1'08/04/2009 per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione/cessione di marijuana). La Corte territoriale ha premesso che l'istanza originaria si basava sugli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comportante una rimodula- zione in melius della cornice edittale prevista dall'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 per le condotte criminose aventi ad oggetto le droghe c.d. "leggere", tra le quali figura la marijuana. L'effetto favorevole consiste nel "riespandere" per i fatti commessi tra il 28 febbraio 2006 e il 6 marzo 2014 la previgente disciplina incriminatrice e le cor- relate diverse sanzioni. Il giudice a quo ha richiamato la disposizione di cui all'art. 30, comma quarto, L. n. 87 del 1953, in base al quale «quando in applicazione della norma dichiarata in- costituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali»; ha sottolineato che tale disposizione impone di rimuovere tutti gli effetti pregiudizievoli del giudicato non divenuti nel frattempo ir- reversibili perché già consumati, come nel caso di condannato che abbia già sconta- to la pena...". La Corte di appello ha rilevato che, nella fattispecie, il rapporto esecutivo era e- stinto da tempo, avendo DI espiato interamente la pena, in regime di detenzio- ne domiciliare, in data 20 settembre 2010, per cui difetta il requisito dell'attualità dell'interesse del condannato ad ottenere il beneficio.
2. DI FF, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazio- ne avverso la suindicata ordinanza, per violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, 568 e 657 cod. proc. pen.. Si deduce l'illogicità della motivazione dell'ordinanza in questione nelle parti in cui è stato escluso l'interesse ad impugnare il provvedimento in conseguenza dell'intervenuta espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare ed era omesso qualsiasi riferimento alla sanzione pecuniaria irrogata con la medesima sen- tenza, che potrebbe essere sensibilmente ridotta per effetto della rideterminazione 风 della multa sulla base della reviviscente cornice edittale. Peraltro, all'esito dell'invocata rideterminazione della pena detentiva, applicando l'istituto della fungibilità ex art. 657, comma 3, cod. proc. pen., la quota di pena 3 espiata in eccesso potrebbe essere commutata a titolo di pena pecuniaria, con con- seguente diminuzione (o azzeramento) della multa da pagare. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi generici e manifestamente infondati.
1. La Corte territoriale ha rigettato l'istanza proposta da DI, con la quale quest'ultimo aveva chiesto la rideterminazione della pena irrogatagli con sentenza della Corte di appello di Napoli del 19/05/2008, irrevocabile 1'08/04/2009 per il rea- to di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione/cessione di marijuana), per rapportarla ai nuovi limiti edittali determinatisi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 dichiarativa di illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4 vicies ter D.L. n. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. n. 49 del 2006. La Corte di appello ha rilevato che la pena detentiva era stata interamente espiata, per cui si era estinto il rapporto esecutivo e ciò e- scludeva l'interesse del condannato ad ottenere la rideterminazione di pena;
il ri- corrente, invece, sostiene che il rapporto esecutivo non si era ancora estinto, per- ché la pena pecuniaria non era stata ancora versata, per cui la pena detentiva e- spiata in eccesso poteva essere convertita in pena pecuniaria, determinando la ri- duzione o l'azzeramento della multa da pagare.
1.1. Va osservato innanzitutto che DI presentava un'istanza originaria del tutto generica, in quanto non indicava se avesse o meno già espiato la pena deten- tiva né chiedeva la sua conversione in pena pecuniaria, ma si limitava a chiedere di determinare la pena in misura ridotta;
tali precisazioni sono contenute nel solo ri- corso in Cassazione.
2. Occorre, peraltro, approfondire il tema della possibilità o meno del giudice dell'esecuzione di rideterminare la pena in caso di dichiarazione di incostituzionalità di disposizione, che incida su tale trattamento sanzionatorio in termini più favorevo- li. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno tracciato le linee ermeneutiche fondamen- tali ai fini della comprensione della tematica devoluta dal ricorso (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, GA, Rv. 260696 e 260697 - indirizzo in seguito confermato da: Sez. 5, n. 15362 del 12/01/2016, Gaccione, Rv. 266564; Sez. 1, n. 32205 del 26/06/2015, Gomes Toscani, Rv. 264620). Innestandosi su un percorso interpretativo già intrapreso da precedenti decisioni ch (Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, Ercolano, Rv. 258650; Sez. U, n. 4687 del 20/12/2005, Catanzaro, Rv. 232610), si è affermato che in linea di principio la for- mazione del giudicato non rappresenta un ostacolo insormontabile all'accoglimento di istanze avanzate in sede esecutiva per adeguare il rapporto esecutivo ai muta- menti intervenuti nel titolo di condanna e nella sanzione inflitta, in quanto, sebbene la pronuncia irrevocabile mantenga nell'ordinamento processuale il suo valore a ga- ranzia della certezza e della stabilità delle situazioni giuridiche, oggetto di accerta- mento giudiziale e della libertà individuale, stante il divieto di nuovo processo per lo stesso fatto illecito conseguente alla condanna irrevocabile, ciò nonostante non e- splica efficacia assoluta e totalmente preclusiva in ragione della previsione legislati- va di plurimi strumenti che consentono al giudice dell'esecuzione di operare inter- venti integrativi o modificativi delle statuizioni già divenute definitive, primo fra tutti la possibilità di revoca della sentenza di condanna di cui all'art. 673 cod. proc. pen.. Si è quindi affrontato il tema della distinzione ontologica tra declaratoria di incosti- tuzionalità della norma penale ed ordinario intervento legislativo abrogativo, giusti- ficato da mutata considerazione delle finalità da perseguire con le disposizioni pena- li: nel primo caso la pronuncia di illegittimità costituzionale travolge sin dall'origine la norma scrutinata secondo un fenomeno diverso da quello dell'abrogazione, che limita l'efficacia della sua applicazione a fatti verificatisi sino ad un certo limite tem- porale, potendo dar luogo a successione di leggi nel tempo in relazione alla diversa regolamentazione della stessa materia introdotta. Pertanto, nella prima situazione, poiché la norma incostituzionale viene "espunta dall'ordinamento proprio perché af- fetta da invalidità originaria" sorge l'obbligo per i giudici avanti ai quali si invocano le norme dichiarate incostituzionali di non applicarle, obbligo vincolante anche quando contrasto con i valori costituzionali sia riscontrato in disposizione di legge penale sostanziale diversa da quella incriminatrice, perché incidente soltanto sulla pena, così divenuta illegale nella sua misura, sebbene irrogata a punizione di un fatto di immodificata illiceità penale. Ne discende che "tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti da una sentenza penale di condanna fondata, sia pure in parte, sulla norma dichiarata incostituzionale de- vono essere rimossi dall'universo giuridico, ovviamente nei limiti in cui ciò sia pos- sibile, non potendo essere eliminati gli effetti irreversibili perché già compiuti e del tutto consumati". In tal modo si è precisato, in aderenza al disposto dell'art. 30, comma 4, L. n. 87 del 1953, secondo quale, quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali, da un lato che l'omesso inseri- mento nel testo dell'art. 673 cod. proc. pen. del caso di declaratoria di incostituzio- nalità di norma penale relativa al solo trattamento sanzionatorio non impedisce l'e- K sercizio dei poteri del giudice dell'esecuzione, dall'altro che il rilievo concreto della pronunzia di incostituzionalità della disposizione che prevede la pena incontra il li- mite dell'esaurimento del rapporto esecutivo. Invero, "l'aspetto decisivo, che segna 5 invece il limite non discutibile di impermeabilità e insensibilità del giudicato anche alla situazione di sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della nor- ma applicata è costituito dalla non reversibilità degli effetti, giacché l'art. 30 cit. im- pone di rimuovere tutti gli effetti pregiudizievoli del giudicato non divenuti nel frat- tempo irreversibili perché già consumati, come nel caso di condannato che abbia già scontato la pena". Da tali premesse si è fatta discendere la conclusione per cui l'illegalità della pena ne comporta la rideterminazione ad opera del giudice dell'ese- cuzione, ma a condizione che essa non sia stata già interamente espiata. Invero, le Sezioni Unite, ponendosi in continuità con l'orientamento già espresso dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 127 del 1966 e nr. 58 del 1967) hanno rile- vato come il rapporto esecutivo penale tragga origine dal titolo irrevocabile di con- danna e si concluda soltanto con l'espiazione, oppure con l'estinzione della pena. Pertanto, se l'esecuzione è perdurante, il rapporto esecutivo non può ritenersi esaurito e risente degli effetti della norma dichiarata costituzionalmente illegittima, che dovranno essere rimossi con un intervento del giudice dell'esecuzione, cui com- pete in linea generale assumere le decisioni, aventi efficacia giurisdizionale, su ogni questione inerente al rapporto esecutivo;
al contrario, qualora non vi fosse più un'esecuzione pendente per il suo definitivo esaurimento, l'ordinamento non con- sente l'esperimento di "alcuna azione o rimedio, secondo i principi invocabili in ma- teria" (C.C. nr. 58 del 1967).
2.1. Tanto premesso, nel caso in esame, non è consentito al giudice dell'esecu- zione procedere alla rideterminazione della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen.. Il primo aspetto da considerare è costituito dalla erronea interpretazione della portata e dei limiti della citata sentenza GA delle Sezioni Unite e di tutto il filone giurisprudenziale successivo, che ne ha ricalcato ed elaborato le linee ermeneuti- che. La pronunzia in questione circoscrive il suo ambito applicativo alla sola pena de- tentiva, in quanto l'elaborazione giuridica ivi illustrata per quanto di interesse nel- - la presente sede si fonda principalmente sul richiamo ai seguenti principi: a) la forza del giudicato derivante dall'esigenza di porre un limite all'intervento dello Stato nella sfera individuale;
b) il diritto fondamentale alla libertà personale»; c) l'esigenza di rideterminare la pena «non interamente espiata». Si richiamano i seguenti passaggi della pronunzia GA, relativamente ai punti nodali della questione: -[...] Occorre perciò ribadire che il diritto fondamentale alla libertà personale deve prevalere sul valore dell'intangibilità del giudicato, sicché devono essere ri- mossi gli effetti ancora perduranti della violazione conseguente all'applicazione di tale norma incidente sulla determinazione della sanzione, dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale dopo la sentenza irrevocabile [...] » - [...] "Successivamente a una sentenza irrevocabile di condanna, la dichiara- zione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incrimi- natrice, idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, comporta la rideterminazio- ne della pena, che non sia stata interamente espiata, da parte del giudice dell'ese- cuzione" [...]». - «[...] in ambito penale la forza della cosa giudicata nasce certamente dall'ovvia necessità di certezza e stabilità giuridica e dalla stessa funzione del giudizio, volto a superare l'incertezza dell'ipotesi formulata dall'accusa a carico dell'imputato per pervenire, secondo le regole del giusto processo, ad un risultato che trasformi la res iudicanda in res iudicata, ma essa deriva soprattutto dall'esigenza di porre un limite all'intervento dello Stato nella sfera individuale e si esprime essenzialmente nel di- vieto di bis in idem, che assume nel vigente diritto processuale penale la portata e la valenza di principio generale [...], impedendo la celebrazione di un nuovo proces- so per il medesimo fatto e imponendo al giudice di pronunciare in ogni stato e gra- do del processo sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, se, nono- stante tale divieto, viene di nuovo iniziato procedimento penale [...] >>. Le Sezioni Unite, quindi, hanno affermato che la cosa giudicata non implica l'immodificabilità in assoluto del trattamento sanzionatorio stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna nei casi in cui la pena debba subire modificazioni necessa- rie imposte dal sistema a tutela dei diritti primari della persona (Corte cost. sent. n. 115 del 1987, n. 267 del 1987 e n. 282 del 1989). La decisione in esame evoca essenzialmente i temi della libertà personale e della pena detentiva, per cui tali principi non possono essere estesi sic et simpliciter alla pena pecuniaria. D'altronde, nella fattispecie all'esame della sentenza GA, l'organo inquirente aveva sollecitato la rideterminazione della pena di sei anni di reclusione e di venti- seimila euro di multa inflitta al condannato, ma chiaramente l'annullamento è circo- scritta alla sola pena detentiva: «[...] La pena inflitta al GA (sei anni di reclusio- ne) è stata, perciò, inevitabilmente condizionata dalla esistenza della norma costi- tuzionalmente illegittima, che ha impedito al giudice di riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla contestata recidiva [...]».
2.2. Venendo all'analisi della fattispecie sottoposta all'attenzione di questa Corte deve rilevarsi che il condannato per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. n. 309 del 1990 (per detenzione e/o cessione di droghe "leggere") non poteva far valere gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 32 del 2014 sul presupposto che la pena pecuniaria non era stata ancora versata e chiedere la conversione della pena detentiva già espiata in 7 pena pecuniaria in proprio favore, ottenere una eliminazione (o quantomeno una ri- duzione) della pena pecuniaria da pagare e così rimuovere tali effetti pregiudizievo- li, derivanti dalla norma dichiarata costituzionalmente illegittima. Si ribadisce al riguardo che l'elaborazione giurisprudenziale in tema di dichiara- zione di illegittimità costituzionale di norma incidente sulla commisurazione della pena è strettamente connessa ai principi fondamentali in tema di libertà personale e va collegata pertanto, in via esclusiva, alla pena detentiva. Quando la pena de- tentiva sia già stata espiata, come nella fattispecie in esame, non si può ipotizzare nessuna modifica del giudicato in sede esecutiva per effetto di una dichiarazione di incostituzionalità di una norma e, tantomeno, operare la conversione della pena de- tentiva in pena pecuniaria non ancora versata e determinare l'eliminazione (o la ri- duzione) dell'ammontare di quest'ultima. Non si versa in ipotesi di rapporto esecutivo non esaurito. Tale nozione, infatti, non può essere collegata all'ipotesi di pena detentiva inte- gralmente espiata e di pena pecuniaria non ancora pagata, bensì solo a quella di pena detentiva non ancora scontata (in tutto o in parte), innestandosi essenzial- mente in un rapporto di durata della medesima. Non è configurabile, invece, un nesso tra la nozione di rapporto non esaurito e pena pecuniaria, che possa non essere stata ancora pagata per ragioni di ritardo nella procedura esecutiva o per altre cause. In conclusione, deve essere affermato seguente principio: «è inammissibile l'i- stanza rivolta al giudice dell'esecuzione per la rideterminazione della pena detentiva illegale, derivante da dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, quando sia basata sul presupposto che la pena detentiva sia stata interamente espiata e la pena pecu- niaria non versata, perché in tale ipotesi il rapporto esecutivo deve ritenersi esauri- to».
3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e non sussi- stendo ragioni di esonero al versamento della somma di euro tremila in favore К della Cassa delle ammende. you 8
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Esposito Antonella Patrizia Mazzei Ala. Ent Yoṛmazzei DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 MAG 2019 IL CANCELLIERE Rietro D eg