Cass. pen., sez. I, sentenza 19/10/2018, n. 20248
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Sentenza 19 ottobre 2018

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È inammissibile l'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione di rideterminazione della pena illegale, derivante da dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, qualora la pena detentiva sia stata interamente eseguita, in quanto, agli effetti dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il rapporto esecutivo si esaurisce con l'espiazione di detta pena, a nulla rilevando che debba ancora essere riscossa l'eventuale pena pecuniaria contestualmente irrogata. (Fattispecie in cui il condannato – dopo aver già scontato la pena della reclusione inflittagli per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – aveva chiesto la rideterminazione della pena alla stregua delle più favorevoli previsioni edittali tornate in vigore a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, onde poter commutare, ex art. 657, comma 3, cod. proc. pen., la quota di pena detentiva espiata in eccesso in pena pecuniaria, con corrispondente riduzione del debito verso l'erario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/10/2018, n. 20248
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20248
    Data del deposito : 19 ottobre 2018

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