Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2000, n. 612
CASS
Sentenza 8 febbraio 2000

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Nel procedimento di prevenzione non si applica la eccezionale disciplina della partecipazione a distanza tramite videoconferenza, prevista dall'art. 146 bis disp. att. cod. proc. pen. solo per i dibattimenti in cui si proceda per taluno dei delitti indicati dall'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., ed estesa dall'art. 45 bis disp. att. cod. proc. pen. ai procedimenti camerali, sempre che ricorra tale presupposto. Ne discende che ogni altro procedimento, come quello di prevenzione, il cui oggetto non sia quello dell'accertamento di un reato rientrante nella predetta categoria, è regolato dalle ordinarie forme di partecipazione dell'interessato, la cui violazione integra una nullità assoluta ex art. 178, comma primo, lett c), cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2000, n. 612
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 612
    Data del deposito : 8 febbraio 2000

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