Sentenza 8 febbraio 2000
Massime • 1
Nel procedimento di prevenzione non si applica la eccezionale disciplina della partecipazione a distanza tramite videoconferenza, prevista dall'art. 146 bis disp. att. cod. proc. pen. solo per i dibattimenti in cui si proceda per taluno dei delitti indicati dall'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., ed estesa dall'art. 45 bis disp. att. cod. proc. pen. ai procedimenti camerali, sempre che ricorra tale presupposto. Ne discende che ogni altro procedimento, come quello di prevenzione, il cui oggetto non sia quello dell'accertamento di un reato rientrante nella predetta categoria, è regolato dalle ordinarie forme di partecipazione dell'interessato, la cui violazione integra una nullità assoluta ex art. 178, comma primo, lett c), cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2000, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 08/02/2000
1. Dott. ES ROMANO Consigliere SENTENZA
2. " LUCIANO DERIU " N. 612
3. " AD BA " REGISTRO GENERALE
4. " NT GR " N. 23327/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da 1) EG LV;
2) LA OV;
3) EC SI;
4) CI IM IN;
5) LEGALE RAPPRESENTANTE "IMMOBILIARE MEDITERRANEA s.r.l."; 6) LEGALE RAPPRESENTANTE "SPES srl"; 7) LEGALE RAPPRESENTANTE "IM.GE.CO. srl"; 8) EG ES;
avverso: ordinanze camerali e decreto emessi il 17/11/98 dalla Corte d'appello di PALERMO (sezione per le MISURE DI PREVENZIONE);
- Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU - letta la requisitoria scritta 22/11/99 del Sost. Proc. Gen. Dott. IN VERDEROSA che ha concluso per l'annullamento con rinvio. OSSERVA
- Con provvedimento 13/7/95 il Tribunale di Palermo sottoponeva EG LV alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS per anni tre (con obbligo di soggiorno, prescrizioni varie, imposizione di cauzione) e ordinava la confisca, in pregiudizio del predetto, di una serie di beni mobili e immobili (compreso il capitale sociale di alcune società) formalmente intestati a terzi.
- A seguito di rituale impugnazione dello EG e di alcuni dei terzi intervenuti (EG ES;
LA IO;
EC SI;
CI IM IN;
legali rappresentanti delle società "IMMOBILIARE MEDITERRANEA srl", "SPES srl" "IM. GE.CO. srl"), la Corte d'appello di Palermo:
1) disponeva che l'udienza del 7/7/98 fosse "tenuta con il metodo della videoconferenza per LI AT, qualora lo stesso non rinunciasse a presenziare"; disattendeva la richiesta di un rinvio (per consentire al prevenuto di essere presente) e l'eccezione di nullità dell'udienza, asserendo che anche ai procedimenti di prevenzione doveva ritenersi applicabile il predetto metodo (valendo le medesime norme applicabili ai procedimenti di esecuzione e di sorveglianza);
2) nel merito, con decreto 17/11/98, confermava il provvedimento 13/7/95 del Tribunale.
- Proponevano ricorso per Cassazione i difensori del proposto LV EG e degli indicati terzi intervenuti, deducendo nell'ordine:
A) avverso le ordinanze: 1) la radicale nullità dei provvedimenti che avevano disposto l'adozione del metodo della videoconferenza (con conseguente nullità del successivo decreto); 2) in subordine: la illegittimità costituzionale degli artt. 45 bis e 146 bis Disp. Att. CPP (introdotti dalla legge 7/1/98 n. 11); 3) la n ullità del giudizio di primo grado, per esser stato il decreto "emesso da u Tribunale diverso nella composizione da quello davanti al quale si era svolto procedimento" (eccezione disattesa dalla Corte territoriale);
B) avverso il decreto: violazione di legge, carenza e vizio logico della motivazione in ordine alla sussistenza e attualità della pericolosità sociale qualificata di LV EG, nonché sulla sussistenza dei presupposti per la applicazione della misura ablativa.
- Con requisitoria scritta in data 22/11/99, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto "l'annullamento con rinvio del decreto impugnato".
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il motivo di ricorso relativo all'adozione, nel caso di specie, del c.d. "metodo della videoconferenza" nei confronti di LV EG è fondato.
La legge 7/1/98 n. 11 ha introdotto nel sistema di rito vigente delle disposizioni tese a limitare- pur se soltanto per un arco di tempo predeterminato e ben definito - i diritti e le facoltà di una particolare categoria di imputati detenuti (v. in proposito sent. n. 342 del 14-22 luglio 1999 Corte Costituzionale), per ciò stesso di carattere eccezionale e la cui applicazione non può ritenersi consentita al di fuori delle ipotesi che esse disposizioni sono esplicitamente destinate a regolare.
Non pare revocabile in dubbio - anche alla luce delle condivisibili argomentazioni svolte sul punto dal Procuratore generale presso questa Corte nella requisitoria scritta del 22/11/99 - che i procedimenti di applicazione di misure di prevenzione sial al di fuori dell'ambito di applicazione del sistema introdotto con la legge in questione.
L'art. 146 bis Disp. Att. CPP, infatti, prevede l'operatività dell'istituto della "partecipazione a distanza" solo in presenza di una specifica condizione oggettiva - e cioè che "si proceda per taluno dei delitti indicati dall'art. 51 c. 3 bis CPP" (art. 416 bis CP, art. 630 CP, art. 74 DPR 309/90, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis ovvero al fine di agevolare le associazioni dedite al narcotraffico) - e sempreché sussista anche uno dei presupposti alternativamente previsti (gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico;
dibattimento di particolare complessità, con necessità di evitare ritardi nello svolgimento;
applicazione delle misure di cui all'art. 41 bis Legge n. 654/75). Come opportunamente osservato dai ricorrenti, la limitazione espressa alla categoria di reati così individuata quale oggetto dell'accertamento giudiziario (nell'eventuale "dibattimento a distanza") esclude ogni altro procedimento che non abbia per oggetto alcuna previsione punitiva, e perciò stesso anche "quello di prevenzione".
Nè possono trarsi argomenti in contrario dal combinato disposto degli artt. 45 bis Disp. Att. CPP (partecipazione a distanza al procedimento in camera di consiglio) e 4 Legge 1423/56 (richiamo delle nome sul procedimento per esecuzione di misure di sicurezza), come sostenuto dalla Corte territoriale nel provvedimento impugnato (nell'ordinanza in questione si legge testualmente: "I procedimenti di cui all'art. 1 della Legge n. 11/98 non possono essere che quelli di esecuzione o di sorveglianza;
le norme del procedimento di sorveglianza, vanno applicate, per espresso dettato normativo, al procedimento di prevenzione").
La prima di tali norme (art. 45 bis Disp. Att. CPP), infatti, limita espressamente il proprio ambito di operatività ai "casi previsti dall'art. 146 c. 1", onde non pare revocabile in dubbio che soggetti al particolare trattamento processuale da essa noma previsto (partecipazione a distanza al procedimento in camera di consiglio) possano essere soltanto coloro che abbiano assunto la qualità di "imputato o condannato" nel "procedimento per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 c. 3 bis CPP" (con conseguente esclusione - come già si e avuto modo di sottolineare in altra parte di questa stessa sentenza - dei procedimenti che non abbiano per oggetto alcuna pretesa punitiva, tra i quali rientra sicuramente anche "quello di prevenzione").
- L'illegittima limitazione del diritto di intervento del proposto ha determinato la nullità assoluta (ex art. 178/c CPP) delle ordinanze in questione e travolge anche il successivo decreto 17/11/98 della Corte d'appello di Palermo. Il riconoscimento di una ipotesi di nullità radicare supera, ovviamente, il sospetto di illegittimità costituzionale degli artt.45 bis e 146 bis Disp. Att. CPP (pure sollevato dai ricorrenti in via di subordinazione).
Le considerazioni svolte consentono di ritenere conclusivamente: che tutte le ulteriori questioni proposte dai ricorrenti debbano ritenersi assorbite;
che il decreto impugnato (in una con le precedenti ordinanze della Corte territoriale) debba essere annullato;
che gli atti debbano essere rinviati alla Corte d'appello di Palermo per nuova deliberazione.
P.Q.M.
annulla il decreto impugnato e rinvia per nuova deliberazione alla Corte d'appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2000