Sentenza 20 maggio 2003
Massime • 1
Il servizio prestato dagli ausiliari dell'arma dei carabinieri, in sostituzione del servizio obbligatorio di leva, non si configura come rapporto di pubblico impiego; ne consegue che la controversia da detti ausiliari promossa nei confronti della P.A. per far valere pretese di natura patrimoniale, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi ed essendo esclusa l'esistenza di una controversia riconducibile a quelle espressamente devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1393 del 18https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. un., 18/01/2022, (ud. 07/12/2021, dep. 18/01/2022), n.1393 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente – Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. – Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. – Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere – Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere – Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere – Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere – Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere – Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 11366/2021 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/05/2003, n. 7899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7899 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Primo Presidente f.f. -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. RAVAGNANI Erminio - rel. Consigliere -
Dott. LU Ernesto - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
-
contro
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- intimati -
avverso la sentenza n. 4853/01 del Tribunale di ROMA, depositata il 02/02/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/03 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito l'Avvocato BACHETTI, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso, giurisdizione dell'a.g.o..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor IG AC ed altri settantatrè intimati, singolarmente indicati in epigrafe, con ricorso al Pretore del lavoro di Roma, deducendo di essere arruolati nell'arma dei carabinieri in qualità di ausiliari, lamentavano l'erronea applicazione, in loro pregiudizio, dei commi 116 e 117 dell'art. 1 legge 23 dicembre 1996 n. 662, con conseguente riduzione della paga netta giornaliera relativa al periodo dal 1 gennaio al giorno 8 febbraio 1997, nonché - terminato il corso di addestramento - la corresponsione, sino al 31 dicembre 1996, di emolumenti di ammontare inferiore a quelli ricevuti dai pari grado e funzione. Il Pretore adito dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la controversia fosse relativa a rapporto di pubblico impiego, devoluta quindi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
I predetti interponevano gravame, cui resisteva il Ministero della Difesa.
Il Tribunale di Roma dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario, argomentando dall'identità della posizione degli ausiliari con quella degli ufficiali di complemento di prima nomina, per i quali il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 728 del 1992, ha escluso la sussistenza del rapporto di pubblico impiego, ed osservando, in particolare, che, non sussistendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e vertendosi in materia di diritti soggettivi di natura patrimoniale, non potesse che affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario. Avverso questa sentenza il Ministero della Difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico, articolato motivo di censura, illustrato con memoria.
Le controparti non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume il Ministero ricorrente che il servizio prestato dagli ausiliari dell'arma, dei carabinieri, in sostituzione del servizio obbligatorio di leva, sia assimilabile, sotto molteplici profili ed a prescindere dal carattere volontario o coattivo dell'atto di assunzione, al rapporto di pubblico impiego, per la continuità delle prestazioni, l'inserimento degli ausiliari nell'organizzazione dell'amministrazione pubblica, lo svolgimento di attività istituzionale e la corresponsione di una retribuzione. A conforto di tale assunto, il ricorrente richiama, oltre ad alcune decisioni di merito dei giudici amministrativi, nelle quali è affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in tema di rapporti di servizio dei carabinieri ausiliari, la sentenza Cass. SU n. 5467 del 1979, in cui è ravvisata la sussistenza del rapporto di pubblico impiego fra l'amministrazione e gli ufficiali di complemento, investiti delle funzioni di agenti contabili, con maneggio del pubblico denaro e dei valori loro affidati, nonché le sentenze Cass. n. 10896 e 12786 del 1995, in cui si è affermata la responsabilità della P.A. per fatto illecito di militare in servizio di leva obbligatorio, equiparando tale servizio al rapporto di pubblico. Il ricorso è infondato.
Tra le "ferme di leva particolari" sono indicate nel nostro ordinamento giuridico quelle dei giovani che chiedono di poter svolgere il servizio militare di leva nell'arma dei carabinieri in qualità di ausiliari (legge 24 dicembre 1986 n. 958, art. 6). Trattasi dunque di servizio militare obbligatorio, così come quello degli ufficiali di complemento di prima nomina e di chiunque altro sia chiamato a "rendere coattivamente prestazioni a difesa della Patria" (v. Cass. sez. lav. 27 aprile 1998 n. 3588, in cui è esclusa la configurabilità di un rapporto di pubblico impiego per la categoria degli ufficiali di complemento di prima nomina). Esula, quindi, dalle prestazioni rese dai predetti la natura di prestazioni lavorative subordinate, proprio per la mancanza di quel requisito della spontaneità - rinvenibile nell'elemento essenziale della volontà negoziale diretta alla costituzione del rapporto di impiego -, dal quale il Ministero ricorrente ritiene invece che si possa prescindere (v. Cass. sez. lav. 18 gennaio 1984 n. 433). Ed al riguardo devesi rilevare che la domanda proposta ai fini dell'assunzione quale ausiliario dell'arma dei carabinieri, al pari della domanda di partecipazione al corso per allievi ufficiali di complemento non presenta alcun profilo di spontaneità ne' di idoneità alla costituzione del rapporto, ma è soltanto espressione di una scelta tra le possibili modalità di adempimento del servizio militare comunque dovuto.
Nei casi ora considerati è piuttosto configurabile un rapporto di servizio, che, in generale, non è necessariamente connesso con un rapporto di pubblico impiego, come, nella specie, per la mancanza del requisito volontaristico, e comunque si caratterizza per l'esistenza di una relazione funzionale - tra soggetto obbligato ed Amministrazione -, che implica la partecipazione del medesimo al conseguimento dei fini pubblici, previo il suo inserimento nell'apparato organico dell'ente (v. Cass. SU 27 novembre 2002 n. 16829; 4 luglio 2002 n. 9693). È pertanto esclusa l'esistenza di una controversia sussumibile tra quelle espressamente devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e, quindi, vertendosi in materia di diritti soggettivi di natura patrimoniale, fatti valere nei confronti della P.A., deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Ed è appena il caso di rilevare che la giurisprudenza indicata dal Ministero ricorrente concerne bensì militari di leva ed ufficiali di complemento di prima nomina, ma ha riguardo a fattispecie di responsabilità civile o contabile in ordine alle quali, in ogni caso, il rapporto con l'Amministrazione è qualificato rapporto di servizio, mai di pubblico impiego.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Nulla devesi disporre a carico del soccombente in ordine alle spese giudiziali, posto che gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2003