Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/07/2002, n. 9693
CASS
Sentenza 4 luglio 2002

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Per i fatti verificatisi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, quarto comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e succ. modif. - che ha attribuito alla Corte dei conti i giudizi di responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza - la giurisdizione del giudice contabile sussiste tutte le volte in cui tra l'autore del danno e l'amministrazione od ente pubblico danneggiato sia ravvisabile un rapporto, non solo di impiego in senso proprio o ristretto, ma anche di servizio, per quest'ultimo intendendosi la sussistenza di una relazione funzionale caratterizzata dall'inserimento del soggetto nell'"iter" procedimentale o nell'apparato organico dell'ente, tale da rendere il primo compartecipe dell'attività amministrativa del secondo. Siffatto rapporto di servizio ricorre tra i sanitari, componenti le commissioni mediche incaricate di accertare il grado di invalidità degli aspiranti al relativo assegno mensile, ed il Ministero dell'interno, a carico del quale è posta tale provvidenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/07/2002, n. 9693
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9693
    Data del deposito : 4 luglio 2002

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