Sentenza 4 luglio 2002
Massime • 1
Per i fatti verificatisi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, quarto comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e succ. modif. - che ha attribuito alla Corte dei conti i giudizi di responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza - la giurisdizione del giudice contabile sussiste tutte le volte in cui tra l'autore del danno e l'amministrazione od ente pubblico danneggiato sia ravvisabile un rapporto, non solo di impiego in senso proprio o ristretto, ma anche di servizio, per quest'ultimo intendendosi la sussistenza di una relazione funzionale caratterizzata dall'inserimento del soggetto nell'"iter" procedimentale o nell'apparato organico dell'ente, tale da rendere il primo compartecipe dell'attività amministrativa del secondo. Siffatto rapporto di servizio ricorre tra i sanitari, componenti le commissioni mediche incaricate di accertare il grado di invalidità degli aspiranti al relativo assegno mensile, ed il Ministero dell'interno, a carico del quale è posta tale provvidenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/07/2002, n. 9693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9693 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Primo Presidente f.f. -
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente di sezione -
Dott. IO OLLA - Presidente di sezione -
Dott. IO PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BA FA, RU NI, LÀ MA, LE IO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato LUIGI GARDIN, rappresentati e difesi dall'avvocato ORONZO RAMPINO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 36/00 della Corte dei Conti di ROMA, depositata il 07/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Oronzo RAMPINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso e giurisdizione della Corte dei Conti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I dottori FA BA, NI RU, MA LÀ, IO LE, con atto notificato il 10/2/2001, hanno proposto ricorso avverso la sentenza del 7/2/2000 con la quale la Corte dei Conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, ha respinto il loro appello alla sentenza del 20/10/98 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia con cui erano stati condannati, a titolo di responsabilità erariale, al pagamento della somma di L. 26.134. 645, corrispondente ai ratei di assegno mensile di invalidità percepito per il periodo 1/12/84 - 30/9/92 da VA MA, riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 68% nella visita medica del 24/4/86, dagli stessi eseguita quali componenti della apposita Commissione sanitaria di prima istanza istituita presso la USL, LE/3 di Copertino. Peraltro il MA era stato sottoposto a visita di verifica in data 8/8/91, a seguito della quale era stato accertato che la patologia di cui era affetto ("artrosi lombare in operato di ernia discale") non era invalidante in misura superiore al 50%; da qui la revoca dell'assegno c.d. di assistenza e la loro conseguente citazione davanti al giudice contabile, in data 4/5/98, per responsabilità amministrativa.
Con il presente ricorso i sanitari, dopo avere contestato la fondatezza degli addebiti, denunciano il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, a favore della giurisdizione del G.O., sul presupposto, in buona sostanza, che l'attività prestata nella fattispecie era stata svolta in funzione del perseguimento dei fini istituzionali propri della USI, (in cui erano inquadrati in modo stabile) venendo così a mancare il loro inserimento organico nell'ambito dell'apparato dell'Amministrazione dell'Interno danneggiata, e quindi un rapporto di servizio con la stessa Amministrazione, tale da determinare la competenza del giudice contabile.
Resiste il Procuratore Generale della Corte dei Conti, con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo i ricorrenti, come già accennato, contestano la giurisdizione contabile assumendo che, alla luce di quanto disposto dall'art. 1, 4^ co. L. n. 20 del 1994, così come novellato dalla legge n. 639 del 1996 - secondo cui "la Corte dei Conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori o dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge" - non potevano essere tratti a giudizio davanti alla Corte dei Conti per la duplice considerazione che gli addebiti riguardavano comportamenti verificatisi in epoca precedente e che essi non potevano essere considerati appartenenti all'Amministrazione dell'Interno, pretesamene danneggiata.
La tesi non è fondata. Essa è già stata vanificata dal giudice contabile il quale ha escluso l'applicabilità del principio innovativo introdotto dalla citata legge n. 20/94 in presenza di un "rapporto di servizio" tra i sanitari, componenti le Commissioni mediche incaricate di accertare il grado di invalidità degli aspiranti al relativo assegno mensile, ed il Ministero dell'Interno, a carico del quale è posta tale provvidenza, ai sensi dell'art. 13, 1^ co. L. n. 118 del 1971. Ed infatti, ancorché recentemente tali commissioni siano state organicamente inserite nell'ambito delle Unità Sanitarie Locali dall'art. 1 L. 15 ottobre 1990 n. 295, non può tuttora disconoscersi che trattasi di enti collegiali di valutazione medico-legale della capacità lavorativa ai fini dell'eventuale trattamento pensionistico, che si inseriscono in modo organico nella procedura che si svolge nell'ambito dell'Amministrazione dell'Interno, a carico della quale gravano siffatte pensioni (e che, pertanto risulta direttamente danneggiata da indebite erogazioni). I componenti, quindi, di tali Commissioni, siccome compartecipi in grado rilevante a siffatta attività amministrativa, si pongono anche in una posizione di dipendenza funzionale con l'Amministrazione dell'Interno, con la quale viene ad instaurarsi quel c.d. "rapporto di servizio" caratterizzato appunto dalla compartecipazione all'attività dell'ente pubblico danneggiato, rapporto ritenuto sufficiente, dalla costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite, a fondare la giurisdizione del giudice contabile (ex plurimis Cass. sez. un. 24 luglio 2000 n. 515) e ravvisabile, come è stato anche recentemente ribadito, "tutte le volte in cui tra l'autore del danno e l'amministrazione od ente pubblico danneggiato sia ravvisabile un rapporto, non solo di impiego in senso proprio o ristretto, ma anche di servizio, per quest'ultimo intendendosi la sussistenza di una relazione funzionale caratterizzata dall'inserimento del soggetto nell'iter procedimentale o nell'apparato organico dell'ente, tale da rendere il primo compartecipe dell'attività amministrativa del secondo" (Cass. Sez. un. 28 dicembre 2001 n. 16216). Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente riconoscimento della giurisdizione del giudice contabile.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la natura di parte puramente formale della Procura Generale della Corte dei Conti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 23 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2002