Sentenza 2 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4674 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONELA CORTE SUPRE 046 74/02 REPUBBLICA ITALI IN NOME DEI Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 20081/99 Cron.10678 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere CAPITANIO- Rel. Consigliere Dott. Natale Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere- Ud.17/12/01 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FORESTA ASSA BALDASSARRE, IS AT, RI NZ, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARCHIMEDE 144, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAROLEO, rappresentati difesi dall'avvocato NINO LO PRESTI, giusta delega in atti;
1 ricorrenti
contro
FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANTA MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio 2001 dell'avvocato FEDERICO BUCCI, che lo rappresenta e 5125 -1- difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 2322/98 del Tribunale di PALERMO, depositata il 07/11/98 R.G.N. 1209/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. ÷ -2- Tribunale di Palermo SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 7 maggio 1996 SA FO SS, Natale AN e IN SA convenivano in giudizio davanti al Pretore di Palermo l'Ente Ferrovie dello Stato s.p.a. rivendicando il dritto all'inclusione nella base di computo sull'indennità di buonuscita nonché sulla pensione dei benefici economici introdotti dagli artt, 37 e 96 del C.C.N.L. 1990 / 1992 nel triennio di vigenza e chiedendo, perciò, la condanna delle Ferrovie alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita e della pensione, calcolate dalla società datrice di lavoro sullo stipendio in godimento alla data del collocamento in quiescenza e cioè senza gli aumenti stipendiali invocati. Con sentenza in data 27 febbraio 1997 il Pretore adito condannava l'Ente Ferrovie dello Stato alla riliquidazione in favore del dipendente sia del trattamento pensionistico e sia dell'indennità di buonuscita in misura corrispondente agli aumenti stipendiali rivendicati e maturati nella vigenza del C.C.N.L. 1990 / 1992 oltre rivalutazione e interessi. Con sentenza in data 2 luglio / 7 novembre 1998 il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento dell'appello delle Ferrovie dello Stato, rigettava la domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita con il computo dei miglioramenti introdotti dal C.C.N.L. del 1990 / 1992 e confermava la sentenza pretorile in ordine alla concessa riliquidazione della pensione sulla base degli intervenuti miglioramenti. Il Tribunale osservava che gli aumenti disposti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l'indennità di buonuscita, al contrario che per il trattamento di quiescenza, erano stati previsti con scaglionamento dei diritti in favore dei dipendenti in servizio al momento degli aumenti tabellari e non già con riferimento ai dipendenti in servizio al momento della stipula dell'accordo. Ricorrono per cassazione i lavoratori con due motivi. Resiste con controricorso l'Ente Ferrovie dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso i lavoratori denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c. in relazione agli artt. 96, 37 e 38 del C.C.N.L. del personale dipendente delle Ferrovie dello Stato per il periodo 1990/ 1992 e all'art. 14 della legge 14 settembre 1973 n. 829. In particolare i ricorrenti deducono che il Tribunale avrebbe dovuto confermare la condanna delle Ferrovie dello Stato alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita e non già limitarla all'assegno pensionistico. I ricorrenti rilevano che non si spiegherebbe, altrimenti, come un aumento stipendiale erogato in servizio possa incidere sulla pensione e non già sull'indennità di buonuscita, la cui determinazione è prevista dall'art.14 primo comma della legge n. 829 del 1973 nella parte in cui commisura la detta indennità all'ultimo stipendio mensile e cioè allo stipendio in godimento alla data di cessazione del servizio. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia posto che il Tribunale senza adeguata motivazione era andato in , contrario avviso al richiesto parere della segreteria regionale della Confsal, secondo cui il lavoratore aveva il diritto a vedersi riliquidata l'indennità di buonuscita per evitare un contrasto con la legge n. 829 del 1973, richiamata dal contratto collettivo, e al fine di evitare una disparità di trattamento. Il primo motivo di ricorso è infondato. 2 L'interpretazione di disposizioni collettive di diritto comune integra un giudizio di fatto riservato alla valutazione del giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e se eseguito in rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ( v. Cass. 29 ottobre 1994 n. 7103). Nella specie non appare censurabile in questa sede l'interpretazione offerta dal Tribunale di Palermo alle disposizioni del contratto collettivo per i dipendenti delle Ferrovie, secondo la quale nel computo previsto per l'indennità di buonuscita non sarebbero computabili gli aumenti stipendiali da esso previsti per il periodo 1990/1992 in favore dei dipendenti cessati dal servizio dopo le scadenze fissate in tale contratto per la loro corresponsione. L'interpretazione contraria, infatti, si porrebbe in contrasto con la disciplina legale dell'indennità di buonuscita, la quale, ai sensi dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, deve essere commisurata all'ultimo stipendio su cui sono stati versati i contributi carico delle Ferrovie dello Stato e le trattenute a carico del dipendente. ( v. Cass.18 aprile 2000 n. 5042 ; Cass.23 giugno 2000 n. 8558). Da ciò la logicità della motivazione della sentenza impugnata, la quale, peraltro, con esaurienti argomentazioni aveva ritenuto che le parti sociali avevano avuto intenzione di limitare i previsti aumenti tabellari ai dipendenti in servizio al momento di scadenza delle erogazioni in considerazione del fatto che le disposizioni collettive avevano previsto per gli aumenti tabellari non già unica decorrenza per tutti i dipendenti in servizio all'inizio di vigenza del contratto collettivo ma scaglionamenti alle varie scadenze dei disposti aumenti,spettanti, pertanto, ai dipendenti in servizio alla scadenza delle erogazioni. 7 Va, del pari. dichiarato infondato il secondo motivo. 3 Le informazioni e le osservazioni che, ai sensi dell'art. 425 c.p.c., possono essere fornite in giudizio dall'associazione sindacale indicata dalla parte sono inidonee, anche in considerazione del loro carattere unilaterale, a identificare la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo ai sensi dell'art. 1362 c.c. (v. Cass. 29 ottobre 1994 n. 7103). Nella specie,peraltro, tali informazioni avevano avuto ad oggetto,come si evince dal dedotto motivo di ricorso, una offerta di interpretazione del contratto collettivo, rientrante nei compiti del giudice e non già delle parti. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 17 dicembre 2001. Il Consigliere estensore Capitorin Il Presidente I D A , 0 S 1 S 3 O L . 3 A L T 5 T , R O . B A A S ' IL CANCELLIERE I N E L D L P 3 S E Depositato in Cancellerla A 7 I D T - N S 8 I 2 APR. 2002 - G S O 1 O P N 1 E R oggi, A M S I D P E I U A E G IL CANCELLIERE A , D G P O O E E O R T T C L T T N I S I E R A I S G L E E D L R E O D 4