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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 7293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7293 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Brescia nel procedimento a carico di: VE DR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/01/2025 del Tribunale di Brescia. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena;
lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore Roberto Pascot, che ha chiesto la riqualificazione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio;
letta la memoria dell'avv. Gianfranco Bonetti, difensore di DR VE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, stante la inappellabilità della sentenza impugnata da parte del pubblico ministero. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 gennaio 2025 il Tribunale di Brescia ha assolto DR Olìveri dal reato di cui agli artt. 624, 625 co. 2, 61 A. 11 e 81 cod. pen. Era stato contestato all'VE di essersi impossessato di due telai di biciclette da corsa nonché di due pacchi contenenti abbigliamento presso la sede operativa della ditta 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 7293 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 13/01/2026 DHL di Castenendolo per la quale svolgeva l'attività di autista-corriere. Fatto commesso con le aggravanti della violenza sulle cose, consistita nell'aprire i plichi contenenti gli oggetti sottratti nonché l'avere agito abusando delle relazioni di prestazione d'opera. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia / affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606/ lett. di cod. proc. pen. e, in specie, cumulativamente la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Dalle testimonianze assunte nel corso della istruttoria dibattimentale è risultata pacifica la sottrazione, in data 9 dicembre 2019, dal magazzino logistico della DHL di cui l'imputato era dipendente, di colli contenenti telai di biciclette e capi di abbigliamento. Dal filmato delle telecamere di sorveglianza si evinceva che l'imputato aveva caricato il collo sul furgone a lui in uso e, alla contestazione della mancanza dello stesso, il ricorrente si era limitato a restituire le dotazioni fornitegli dalla ditta e si era allontanato/ non facendo più ritorno. Lo stesso giorno in cui la merce da consegnare era stata prelevata da VE, sulla pagina "mercatino MTB" del portale Facebook, sul profilo a nome VE DR con relativa foto del ricorrente, venivano posti in vendita due telai per biciclette da corsa, corrispondenti per modello a quelli in spedizione, pubblicandone le fotografie in un ambiente domestico del tutto corrispondente a quello poi descritto dal militare dell'Arma che aveva effettuato la perquisizione a casa del ricorrente. Con motivazione solo apparente il giudice ha dato atto dell'esito negativo della perquisizione e ha affermato che non erano state condotte indagini in merito alla verifica del profilo Facebook in capo all'imputato e che non era stato chiesto al querelante di riconoscere i telai raffigurati nella fotografia quali beni provento del furto. Per contro /avrebbe dovuto essere valorizzata sul piano logico la messa in vendita di due telai da parte del dipendente nello stesso giorno della sparizione dal posto di lavoro, di due articoli analoghi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è ammissibile e fondato. 2. Occorre, innanzitutto, premettere che non pertinenti si rivelano gli argomenti del difensore dell'VE contenuti nelle conclusioni scritte in punto di inappellabilità da parte del pubblico ministero delle pronunce di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. poiché l'Ufficio di Procura 2 ha proposto ricorso per cassazione e non appello, sempre ammessob~rofilà_ della violariedile4ge 'come stabilito dall'art. 606, comma 2, cod proc. pen. 3. Questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che / in tema di impugnazioni, il pubblico ministero a seguito della modifica dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2025, n. 114 può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate in relazione ai reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. successivamente al 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge sopra richiamata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 37357 del 15/10/2025 non massimata;
Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Pmt, Rv. 288029 -01 che ha precisato «f.a- legge n. 114 del 9 agosto 2024, entrata in vigore il 25 agosto del 2024, ha previsto una modifica dell'articolo 593, comma 2, sostituendo il primo periodo e prevedendo espressamente che: «Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2». Inoltre, avendo la novella citata vietato l'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice monocratico per tutti i reati a citazione diretta, ma nulla avendo previsto in tema di ricorso per cassazione, alcuna limitazione nella proposizione dei motivi di ricorso incontra l'impugnazione dello stesso organo della pubblica accusa. Pertanto, in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate per i reati di cui all'art. 550 commi 1 e 2 cod. proc. pen., il pubblico ministero potrà dedurre tutti i motivi di ricorso elencati nell'art. 606 cod. proc. pen., e cioè sia doglianze in tema di violazione di legge che difetto di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa, anche sotto il profilo del travisamento della prova decisiva»). 4. La motivazione posta dal Tribunale a fondamento del giudizio espresso è illogica laddove '0 afferma una carenza istruttoria benché il Tribunale abbia argomentato in merito al fatto che i beni erano entrati nel possesso del ricorrente, 41 bA' come risultava dalle immagini delle telecamere iche lo immortalavano Fin apriva i colli contenenti la merce che stava caricando sul furgone le che dai registri della ditta DHL risultava eseguita la consegna che invece non era mai avvenuta. Ancora, dalla deposizione del Carabiniere che aveva eseguito la perquisizione presso l'abitazione del ricorrente era stata accertata la esatta corrispondenza del colore C- Ci e del copriletto del letto matrimoniale della stanza da letto del ricorrente, ia-tipologia del pavimento a quanto effigiato nella immagine postata sul profilo Facebook a nome del ricorrente e con la sua effige laddove figuravano i due telai di bici da 3 corsa posti in vendita, profilo che veniva descritto come «riconducibile all'odierno imputato», salvo poi aggiungere che non erano state condotte indagini in merito alla verifica del suddetto profilo Facebook in capo all'Oliveti e affermando che alla persona offesa non era stato chiesto di riconoscere i telai raffigurati nella foto quali beni provento del furto. Coglie nel segno il ricorso laddove assume che non si comprende quali ulteriori indagini dovessero essere compiute sulla titolarità dell'account nominativamente intestato all'imputato e recante foto di quest'ultimo e del suo appartamento né come il querelante avrebbe potuto riconoscere il contenuto di colli che non dovevano essere aperti laddove l'identità degli oggetti messi in vendita poteva ricavarsi dai documenti (telai EVO mod. HM)/ come era stato specificato tanto nella fattura quanto nell'annuncio. Del pari condivisbile l'argomento relativo alla totale carenza di motivazione in merito alla assoluzione anche con riferimento al furto dei capi di abbigliamento affidati al ricorrente, che alla stregua dei telai delle biciclette da corsa, sono stati caricati dall'VE sul furgone e mai consegnati al destinatario. 5. Il rilevato vizio della motivazione conduce all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale idi Brescia in diversa persona fisica.
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Brescia in diversa composizione fisica. Deciso il 13 gennaio 2026 La Co iera est. Il Preidente, Mari rena Emauelé'/Dì LV
udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena;
lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore Roberto Pascot, che ha chiesto la riqualificazione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio;
letta la memoria dell'avv. Gianfranco Bonetti, difensore di DR VE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, stante la inappellabilità della sentenza impugnata da parte del pubblico ministero. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 gennaio 2025 il Tribunale di Brescia ha assolto DR Olìveri dal reato di cui agli artt. 624, 625 co. 2, 61 A. 11 e 81 cod. pen. Era stato contestato all'VE di essersi impossessato di due telai di biciclette da corsa nonché di due pacchi contenenti abbigliamento presso la sede operativa della ditta 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 7293 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 13/01/2026 DHL di Castenendolo per la quale svolgeva l'attività di autista-corriere. Fatto commesso con le aggravanti della violenza sulle cose, consistita nell'aprire i plichi contenenti gli oggetti sottratti nonché l'avere agito abusando delle relazioni di prestazione d'opera. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia / affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606/ lett. di cod. proc. pen. e, in specie, cumulativamente la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Dalle testimonianze assunte nel corso della istruttoria dibattimentale è risultata pacifica la sottrazione, in data 9 dicembre 2019, dal magazzino logistico della DHL di cui l'imputato era dipendente, di colli contenenti telai di biciclette e capi di abbigliamento. Dal filmato delle telecamere di sorveglianza si evinceva che l'imputato aveva caricato il collo sul furgone a lui in uso e, alla contestazione della mancanza dello stesso, il ricorrente si era limitato a restituire le dotazioni fornitegli dalla ditta e si era allontanato/ non facendo più ritorno. Lo stesso giorno in cui la merce da consegnare era stata prelevata da VE, sulla pagina "mercatino MTB" del portale Facebook, sul profilo a nome VE DR con relativa foto del ricorrente, venivano posti in vendita due telai per biciclette da corsa, corrispondenti per modello a quelli in spedizione, pubblicandone le fotografie in un ambiente domestico del tutto corrispondente a quello poi descritto dal militare dell'Arma che aveva effettuato la perquisizione a casa del ricorrente. Con motivazione solo apparente il giudice ha dato atto dell'esito negativo della perquisizione e ha affermato che non erano state condotte indagini in merito alla verifica del profilo Facebook in capo all'imputato e che non era stato chiesto al querelante di riconoscere i telai raffigurati nella fotografia quali beni provento del furto. Per contro /avrebbe dovuto essere valorizzata sul piano logico la messa in vendita di due telai da parte del dipendente nello stesso giorno della sparizione dal posto di lavoro, di due articoli analoghi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è ammissibile e fondato. 2. Occorre, innanzitutto, premettere che non pertinenti si rivelano gli argomenti del difensore dell'VE contenuti nelle conclusioni scritte in punto di inappellabilità da parte del pubblico ministero delle pronunce di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. poiché l'Ufficio di Procura 2 ha proposto ricorso per cassazione e non appello, sempre ammessob~rofilà_ della violariedile4ge 'come stabilito dall'art. 606, comma 2, cod proc. pen. 3. Questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che / in tema di impugnazioni, il pubblico ministero a seguito della modifica dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2025, n. 114 può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate in relazione ai reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. successivamente al 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge sopra richiamata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 37357 del 15/10/2025 non massimata;
Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Pmt, Rv. 288029 -01 che ha precisato «f.a- legge n. 114 del 9 agosto 2024, entrata in vigore il 25 agosto del 2024, ha previsto una modifica dell'articolo 593, comma 2, sostituendo il primo periodo e prevedendo espressamente che: «Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2». Inoltre, avendo la novella citata vietato l'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice monocratico per tutti i reati a citazione diretta, ma nulla avendo previsto in tema di ricorso per cassazione, alcuna limitazione nella proposizione dei motivi di ricorso incontra l'impugnazione dello stesso organo della pubblica accusa. Pertanto, in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate per i reati di cui all'art. 550 commi 1 e 2 cod. proc. pen., il pubblico ministero potrà dedurre tutti i motivi di ricorso elencati nell'art. 606 cod. proc. pen., e cioè sia doglianze in tema di violazione di legge che difetto di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa, anche sotto il profilo del travisamento della prova decisiva»). 4. La motivazione posta dal Tribunale a fondamento del giudizio espresso è illogica laddove '0 afferma una carenza istruttoria benché il Tribunale abbia argomentato in merito al fatto che i beni erano entrati nel possesso del ricorrente, 41 bA' come risultava dalle immagini delle telecamere iche lo immortalavano Fin apriva i colli contenenti la merce che stava caricando sul furgone le che dai registri della ditta DHL risultava eseguita la consegna che invece non era mai avvenuta. Ancora, dalla deposizione del Carabiniere che aveva eseguito la perquisizione presso l'abitazione del ricorrente era stata accertata la esatta corrispondenza del colore C- Ci e del copriletto del letto matrimoniale della stanza da letto del ricorrente, ia-tipologia del pavimento a quanto effigiato nella immagine postata sul profilo Facebook a nome del ricorrente e con la sua effige laddove figuravano i due telai di bici da 3 corsa posti in vendita, profilo che veniva descritto come «riconducibile all'odierno imputato», salvo poi aggiungere che non erano state condotte indagini in merito alla verifica del suddetto profilo Facebook in capo all'Oliveti e affermando che alla persona offesa non era stato chiesto di riconoscere i telai raffigurati nella foto quali beni provento del furto. Coglie nel segno il ricorso laddove assume che non si comprende quali ulteriori indagini dovessero essere compiute sulla titolarità dell'account nominativamente intestato all'imputato e recante foto di quest'ultimo e del suo appartamento né come il querelante avrebbe potuto riconoscere il contenuto di colli che non dovevano essere aperti laddove l'identità degli oggetti messi in vendita poteva ricavarsi dai documenti (telai EVO mod. HM)/ come era stato specificato tanto nella fattura quanto nell'annuncio. Del pari condivisbile l'argomento relativo alla totale carenza di motivazione in merito alla assoluzione anche con riferimento al furto dei capi di abbigliamento affidati al ricorrente, che alla stregua dei telai delle biciclette da corsa, sono stati caricati dall'VE sul furgone e mai consegnati al destinatario. 5. Il rilevato vizio della motivazione conduce all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale idi Brescia in diversa persona fisica.
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Brescia in diversa composizione fisica. Deciso il 13 gennaio 2026 La Co iera est. Il Preidente, Mari rena Emauelé'/Dì LV