Sentenza 6 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2004, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI MA Gabriella - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GN NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso l'avvocato ALESSANDRO DE BELVIS, rappresentato e difeso dall'avvocato VALERIO VALSERIATI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IN AR, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 1, presso l'avvocato VIRGILIO GAITO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO ALGANI, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 357/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 08/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2003 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il resistente l'Avvocato Gaito che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2 maggio 1990 ET TO chiedeva che il Tribunale di Bergamo pronunciasse la separazione personale dal coniuge MA OR.
Con sentenza depositata il 18 gennaio 1999 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi, assegnava la casa coniugale in uso alla OR e condannava il marito a corrispondere alla moglie un assegno mensile di lire 600.000, annualmente rivalutabile, compensando le spese processuali.
La Corte d'appello di Brescia respingeva l'appello principale del TO ed accoglieva parzialmente l'appello incidentale della OR in tema di spese processuali, compensandole nella misura della metà per entrambi i gradi e ponendo l'altra metà a carico del TO.
Avverso la sentenza della Corte d'appello ET TO ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.
NA OR ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per la mancata esposizione sommaria dei fatti di causa (art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.). Come già affermato da questa Corte (Cass. 30 maggio 2000 n. 7131), il ricorso per Cassazione che, senza riportare nell'esposizione in fatto il contenuto decisorio della sentenza impugnata, contenga, nell'esposizione dei motivi, mere enunciazioni di violazioni di legge e di vizi di motivazione, non idonee a consentire, nemmeno attraverso una lettura globale dell'atto, l'individuazione del collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, ne', quindi, a far emergere le ragioni per le quali se ne chieda l'annullamento, non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall'articolo 366 c.p.c. e va pertanto dichiarato inammissibile, dovendosi escludere che il contenuto di tale ricorso possa essere integrato dall'esame di altri documenti (compresa la sentenza impugnata), ancorché in esso richiamati (vedi anche, da ultimo, Cass. 21 dicembre 2001 n. 16163, 21 novembre 2001 n. 14728, 17 ottobre 2001 n. 12681). Nella specie, nel ricorso è stata omessa la parte relativa allo svolgimento del processo ed alle posizioni assunte dalle parti nel corso di esso, essendosi il TO limitato a riportare le conclusioni contenute nell'atto di appello.
Dalla sola lettura del ricorso, pur tenendo conto dell'esposizione dei motivi, non è possibile desumere una conoscenza dei fatti sostanziali e processuali tale da consentire un'adeguata valutazione delle censure rivolte alla sentenza impugnata.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di Cassazione, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente, in considerazione della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 1.500,00 per onorari e in euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004