Sentenza 29 novembre 2006
Massime • 1
In tema di patteggiamento, allorché la corte di cassazione annulli la pronunzia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile effettuata "globalmente" senza nessuna indicazione delle voci concorrenti a formare l'importo, il rinvio va fatto al giudice penale "a quo" e non al giudice civile competente per valore in grado d'appello (art. 622 cod. proc. pen.), posto che tale disposizione si applica solo quando l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese, e non quando la statuizione manchi del tutto (per essere stata determinata una cifra forfettaria senza alcuna specificazione sull'"an" o sul "quantum").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/11/2006, n. 7583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7583 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Presidente - del 29/11/2006
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 1354
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 25392/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AB AN, n. a Coseano il 3.5.1928;
avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Udine in data 14 luglio 2004 in relazione al reato previsto dall'art. 590 c.p., commesso con violazione della normativa antinfortunistica;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Dott. Giovanni Galati, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale applicava a IS AN la pena concordata per il delitto di cui all'art. 590 c.p., commesso con violazione della normativa antinfortunistica;
lo condannava inoltre a rifondere alle parti civili costituite le spese di giudizio che liquidava in complessivi 3500,00 Euro per ciascuna parte.
IS AN si duole con un unico motivo dell'erronea liquidazione delle spese processuali a favore delle costituite parti civili, delle quali contesta l'entità, alla luce dell'attività effettivamente svolta (sostanziatasi nella redazione e nel deposito dell'atto di costituzione e della nota spese, con partecipazione ad un'unica udienza), della media statistica degli onorari liquidati in casi analoghi, della tariffa professionale, della questione trattata (comune a tutte le parti) e dell'assenza di indicazione delle singole voci per le quali ha proceduto a tale liquidazione.
La difesa della parte civile ha ritualmente depositato memoria difensiva con la quale deduce, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso sul rilievo che essendo stata la nota spese depositata prima della formulazione dell'accordo ex art. 444 c.p.p., l'imputato ne era a conoscenza e nulla aveva eccepito, rimanendogli così preclusa qualsiasi censura in ordine alla congruità della liquidazione.
Sotto altro profilo, contesta le argomentazioni sostenute in ricorso per evidenziare la mancanza di congruità della liquidazione, sottolineando, al contrario, l'impegnatività dell'attività svolta anche nella fase prodromica alla costituzione in giudizio, trattandosi di un procedimento per lesioni personali gravissime a carico di un dipendente, comprensivo di diverse e numerose questioni relative alla violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nell'ambiente del lavoro.
Aggiunge, inoltre, che contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la posizione delle parti civili era diversa e che nessun rilievo poteva avere il dato statistico tenuto conto del potere discrezionale del giudice in materia. Priva di pregio sarebbe anche la censura relativa all'omessa indicazione delle singole voci, tenuto conto del principio consolidato secondo il quale il giudice è comunque tento alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, anche in assenza di nota spese, purché sia stata tempestivamente presentata la domanda.
Il ricorso è fondato.
È da ritenere condivisibile l'orientamento interpretativo (v. di recente ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 3 maggio 2006, parte civile D'Amano in proc. Lopo) in forza del quale il giudice del "patteggiamento" è tenuto a pronunciarsi in ordine al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile ed a condannare l'imputato al pagamento di dette spese, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale (cfr. articolo 444 c.p.p., comma 2). Tale conclusione è fondata sul rilievo che la parte civile, nonostante l'estrema celerità del rito, nel quale non è lasciato alla stessa spazio alcuno per lo svolgimento di attività difensive dinanzi al giudice, ha comunque svolto, attraverso il difensore, un'attività preparatoria (v. anche Cass., Sez. 2^, 11 maggio 2004, Di Finto).
È stato altresì affermato (v. ancora le sentenze citate) che il giudice, nell'esercizio del potere di valutazione discrezionale nella determinazione degli onorari e delle spese, ha il dovere di dare conto, pur se succintamente, sia dei "giusti motivi" in base ai quali ritenga di disporre la compensazione delle spese, sia della decisione di effettuare una consistente riduzione delle spese rispetto alla richiesta avanzata dalla parte civile, non potendosi ritenere assolto il relativo obbligo di motivazione attraverso formule di carattere astratto e non realmente esplicative della decisione assunta. In proposito, è stato precisato che, non costituendo le spese sostenute dalla parte civile materia dell'accordo ex articolo 444 c.p.p. tra l'imputato e il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile sono legittimati a dedurre in sede di legittimità le normali censure attinenti alla valutazione giudiziale in ordine alla pertinenza delle voci di spesa, alla loro documentazione ed alla loro congruità. Il potere di valutazione discrezionale nelle determinazione degli onorari e delle spese, di cui gode il giudice, è sindacabile in sede di legittimità solo nel caso in cui siano stati violati i limiti previsti dalla tariffa professionale, ma ciò implica l'esigenza di una specifica indicazione delle singole voci dato che solo questa specificazione consente il controllo dell'osservanza dei suddetti limiti (v. la citata sentenza Di Finto).
Ne deriva che deve ritenersi illegittima una "determinazione globale" delle spese giudiziali, senza distinzione tra onorari, competenze e spese, proprio in quanto l'omessa differenziazione non permette alle parti di verificare se siano stati rispettati, nei limiti e nei massimi, i limiti tariffari.
Nel caso in esame il giudice di merito ha condannato l'imputato a rifondere alle parti civili costituite le spese di giudizio liquidate in complessive Euro 3500,00 per ciascuna parte, senza indicare, espressamente, o attraverso il rinvio alla nota spese eventualmente presentata dalle stesse, le voci che concorrono a formare il predetto importo, rendendo impossibile il controllo di legittimità sollecitato dal ricorrente, che ha denunciato la violazione dei criteri tariffari senza la possibilità, proprio per la genericità del provvedimento di liquidazione, di specificare le voci di tariffa contestate.
Vi è, dunque, un vizio di motivazione che comporta l'annullamento della sentenza, limitatamente alla predetta statuizione, con rinvio al Tribunale competente.
Non va, infatti, condiviso l'orientamento espresso con le summenzionate sentenze 3 maggio 2006, Parte civile D'Amario e 11 maggio 2004, Di Pinto, secondo cui l'annullamento della sentenza di patteggiamento limitatamente alla liquidazione delle spese in favore della parte civile comporta, a norma dell'art. 622 c.p.p., il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Ed invero, ritiene questo collegio che la disposizione dell'art. 622 c.p.p. trovi applicazione nel caso in cui vi sia stata una pronuncia del giudice, investita dall'annullamento della Corte di cassazione, sul diritto della parte civile al risarcimento dei danni, sulla loro liquidazione e sulla rifusione delle spese di costituzione e difesa dalla stessa sostenute. Nella fattispecie, invece, è mancata una statuizione del giudice sull'an e sul quantum, essendovi unicamente stata una condanna dell'imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile medesima.
L'opinione espressa trova conforto nell'ordinanza n. 2284 pronunciata all'udienza in camera di consiglio del 26 settembre 1997 da questa stessa Sezione, ricorrenti AZ ed altri.
Tale decisione ha riconosciuto la natura inderogabile della competenza del giudice penale alla liquidazione delle spese processuali dovute dall'imputato alla parte civile costituita con le inevitabili conseguenze in caso di annullamento con rinvio sul punto da parte della Corte di Cassazione. Ciò anche se la pronuncia sulla domanda introdotta con la costituzione di parte civile non è intervenuta, come appunto avviene nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese in favore delle parti civili e rinvia sul punto al Tribunale di Udine.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2007