Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/11/2006, n. 7583
CASS
Sentenza 29 novembre 2006

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In tema di patteggiamento, allorché la corte di cassazione annulli la pronunzia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile effettuata "globalmente" senza nessuna indicazione delle voci concorrenti a formare l'importo, il rinvio va fatto al giudice penale "a quo" e non al giudice civile competente per valore in grado d'appello (art. 622 cod. proc. pen.), posto che tale disposizione si applica solo quando l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese, e non quando la statuizione manchi del tutto (per essere stata determinata una cifra forfettaria senza alcuna specificazione sull'"an" o sul "quantum").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/11/2006, n. 7583
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7583
    Data del deposito : 29 novembre 2006

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