Sentenza 26 novembre 2013
Massime • 1
Il termine di quarantotto ore dal momento dell'arresto fissato dall'art. 558, comma quarto, cod. proc. pen. è riferito alla presentazione della richiesta di convalida da parte del pubblico ministero, rimanendo irrilevanti l'orario di effettiva cognizione dei fatti da parte del giudicante, ove tale differimento si verifichi in ragione dell'oggettiva impossibilità a procedervi per l'impegno in altra attività della stessa natura, ovvero l'orario in cui interviene il provvedimento di convalida del giudice, ove questo venga pronunciato in continuità con lo svolgimento dell'udienza. (La Corte, annullando senza rinvio l'ordinanza di mancata convalida di un arresto in flagranza per evasione, ha precisato che nella specie il rispetto del termine fosse attestato dall'orario di ricezione degli atti da parte del giudice e dalla verifica della richiamata continuità dell'attività di questi).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 2123 del 25https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 25/01/2022, (ud. 14/07/2021, dep. 25/01/2022), n.2123 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CRISTIANO Magda – Presidente – Dott. TRICOMI Laura – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere – Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere – Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 22602/2019 r.g. proposto da: SMIT REAL ESTATE S.R.L., unipersonale in liquidazione, con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante B.F., rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dagli Avvocati Francesco Tropea, ed Alessandro …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2013, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 26/11/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 1800
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 22390/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.m. presso il Tribunale di Palermo;
avverso l'ordinanza del 29/04/2013 del Tribunale di Palermo, emessa nel procedimento a carico di:
MM AR, nato a [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MURA Antonio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 29 aprile 2013, non ha convalidato l'arresto in flagranza di MM AR, disposto in relazione al delitto di evasione nel presupposto che, pur sussistendo la flagranza, non fossero stati rispettati i termini per lo svolgimento dell'udienza di convalida, iniziata 20 minuti dopo la scadenza delle 48 ore, in conseguenza dell'arrivo degli atti in cancelleria 40 minuti prima della scadenza del termine, e della contestuale impossibilità del giudice di attendere immediatamente allo svolgimento dell'udienza, in quanto impegnato nella medesima attività, per altro procedimento.
2. Il P.m. presso quel Tribunale ha proposto ricorso eccependo l'erronea applicazione della legge penale, richiamando una diversa opzione ermeneutica, in applicazione della quale si ritiene che il termine fissato per il procedimento direttissimo dall'art. 558 c.p.p., delinei l'obbligo per il P.m. di porre l'arrestato nella disponibilità del giudice e debba pertanto ritenersi rispettato qualora, nel tempo indicato, l'arrestato sia stato presentato dinanzi all'organo giudicante, risultando conseguentemente irrilevante che l'udienza per la convalida abbia avuto inizio in epoca successiva alla scadenza di tale limite temporale.
Sollecitando l'applicazione di tale principio, si chiede conseguentemente l'annullamento del provvedimento impugnato e la pronuncia dei provvedimenti conseguenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Risulta del tutto pacifico in fatto che l'arrestato sia stato condotto dinanzi al giudice nelle 48 ore successive alla privazione della libertà poiché la richiesta di convalida dell'arresto risulta depositata prima della scadenza di tale termine, mentre la circostanza che materialmente l'udienza si sia tenuta oltre tale arco temporale si è verificata solo a seguito della indisponibilità del giudice, impegnato in altro incombente della medesima natura, che ha imposto lo svolgimento del procedimento di convalida a seguito dell'esaurimento del precedente intervento.
Così ricostruita la situazione di fatto si deve rilevare che sia il testo della disposizione processuale di cui all'art. 558 c.p.p., comma 4, che la sua successiva interpretazione, consentono di ritenere tempestiva la presentazione dell'arrestato al magistrato in udienza nel termine indicato, irrilevante divenendo successivamente l'orario di effettiva cognizione dei fatti da parte del giudicante, ove tale differimento si verifichi per l'oggettiva impossibilità di svolgimento dell'incombente, realizzata in conseguenza dell'esecuzione da parte del magistrato competente di altra attività della stessa natura, o l'orario in cui interviene il provvedimento di convalida del giudice, ove questo venga pronunciato in continuità dello svolgimento dell'udienza (per caso analogo Sez. 2, Sentenza n. 2833 del 10/06/1992, dep. 25/06/1992, imp. Battaglino, Rv. 190820). In particolare, la disposizione che autorizza, nel termine indicato, la presentazione dell'arrestato al magistrato in udienza, presuppone lo svolgimento dell'attività in atto da parte del giudice, non l'immeditata cognizione del caso specificamente oggetto dell'arresto di cui si richiede la convalida, e quel che rileva è che, giunta la richiesta nei termini, essa sia esaminata dal giudice appena terminata l'analoga attività in corso, circostanza che indiscutibilmente si è verificata nella specie.
Ciò che crea nello sviluppo temporale dell'attività una censura incompatibile con il rigoroso rispetto dei termini prescritti è la presenza di una soluzione di continuità tra la richiesta e l'attività del giudice che svolge l'udienza, o successivamente tra la chiusura di tale attività e la pronuncia del provvedimento (Sez. 6, Sentenza n. 23784 del 07/06/2012, dep. 15/06/2012, imp. Scarlat, Rv. 253011), interruzione invalidante che deve escludersi ove, come nella specie, l'immediata cognizione da parte del giudicante è stata impedita solo dal contestuale svolgimento di altra attività, portata alla sua cognizione in epoca precedente, evenienza del tutto prevedibile ove sia stabilita la presentazione dell'arrestato all'udienza.
In relazione a tale situazione di fatto il rispetto del termine è attestato dall'orario di ricezione degli atti e dalla verifica della richiamata continuità dell'attività del giudice, non posta in discussione nella specie.
3. Conseguentemente, accertata la sussistenza del rispetto del tempo prescritto per il procedimento di convalida, deve disporsi l'annullamento del provvedimento impugnato, senza rinvio in quanto nell'atto risulta già accertata la presenza delle ulteriori condizioni legittimanti l'arresto, non convalidato solo per l'erronea valutazione sulla tempestività della procedura.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché ricorrevano le condizioni per la convalida dell'arresto.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2014