CASS
Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2023, n. 20004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20004 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AG LE nato a [...] il [...] TE AM nato a [...] 11 16/02/1995 TE AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI DI LEO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di RA AN, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione in anni 3 e mesi quattro di reclusione, ferma la multa. Ha altresì chiesto la declaratoria di inammissibilità degli altri ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 8 luglio 2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato l'affermazione di responsabilità di NO LE, RA AM e RA AN per il reato aggravato di furto in abitazione, parzialmente riformando la pronunzia di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio. Penale Sent. Sez. 5 Num. 20004 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Data Udienza: 19/01/2023 2. Avverso la suddetta sentenza ricorre NO LE, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato in un unico motivo, con il quale denunzia vizi motivazionali in ordine al diniego delle attenuanti generiche. 3. Propone ricorso anche RA AN, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato nei seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo di ricorso denunzia vizi motivazionali e travisamento della prova in relazione all'affermazione di responsabilità. Assume il ricorrente che dalle risultanze processuali emerge che la sua presenza sul luogo del delitto sarebbe solo frutto di mere congetture investigative. 3.2. Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. 3.3. Con il terzo motivo si denunzia violazione di legge con riferimento all'art. 442 comma 2 cod. proc. pen. Aderendo alla richiesta difensiva, la Corte territoriale ha rideterminato la pena base del reato in anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, aumentandola per la recidiva di mesi sei ed euro 300,00 di multa, giungendo in tal modo ad una pena finale di anni cinque ed euro 1.800,00 di multa. Ha quindi applicato la diminuente per il rito abbreviato, giungendo alla pena finale di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. Deduce il ricorrente che la Corte territoriale ha errato nel non applicare la riduzione del terzo prevista dall'art. 442 cod. proc. pen. 4. Propone ricorso anche RA IL, con atto sottoscritto dal difensore e articolato nei seguenti motivi. 4.1. Con il primo motivo si denunziano vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente in concorso con gli altri imputati. La Corte territoriale sarebbe incorsa in un "travisamento del fatto" nel ritenere che l'agire dell'imputato si sia sostanziato in "una forma di concorso nell'ideazione e progettazione di un reato" commesso dagli altri imputati. 4.2. Con il secondo motivo si denunziano vizi motivazionali in ordine al diniego delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i ricorsi sono inammissibili, ad eccezione di quello di RA AN, limitatamente alla indicazione della pena detentiva finale irrogata in violazione dell'art. 442 comma 2 cod. proc. pen. 2. L'unico motivo di ricorso del NO, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da 7 2 evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. 3. Il primo e il secondo motivo di ricorso di RA AN, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Peraltro, è manifestamente infondato il motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi del predetto art. 606, comma 1, lett. c), giacché l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. non è in tal modo sanzionata (Sez. U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Fondati, invece, sono i rilievi dedotti con il terzo motivo di ricorso. Aderendo alla richiesta difensiva, la Corte territoriale ha rideterminato la pena base del reato in anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, aumentandola per la recidiva di mesi sei ed euro 300,00 di multa, giungendo in tal modo ad una pena finale di anni cinque ed euro 1.800,00 di multa. Ha quindi applicato la diminuente per il rito abbreviato, giungendo alla pena finale di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. La Corte territoriale ha errato nella applicazione della riduzione del terzo prevista dall'art. 442 cod. proc. pen.. Ciò comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva inflitta a RA AN, che può essere rideterminata da questa Corte, ai sensi dell'art. 620, lettera I, cod. proc. pen., in anni tre e mesi quattro di reclusione. 3 4. Il primo motivo di ricorso di RA IL, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando il "travisamento del fatto" in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Con motivazione esente da vizi logici e giuridici, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato. Il secondo motivo, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di NO LE e RA IL consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva inflitta a RA AN, che ridetermina in anni tre e mesi quattro di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di RA AN. Dichiara inammissibili i ricorsi di NO LE e RA IL, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19-gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI DI LEO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di RA AN, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione in anni 3 e mesi quattro di reclusione, ferma la multa. Ha altresì chiesto la declaratoria di inammissibilità degli altri ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 8 luglio 2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato l'affermazione di responsabilità di NO LE, RA AM e RA AN per il reato aggravato di furto in abitazione, parzialmente riformando la pronunzia di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio. Penale Sent. Sez. 5 Num. 20004 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Data Udienza: 19/01/2023 2. Avverso la suddetta sentenza ricorre NO LE, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato in un unico motivo, con il quale denunzia vizi motivazionali in ordine al diniego delle attenuanti generiche. 3. Propone ricorso anche RA AN, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato nei seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo di ricorso denunzia vizi motivazionali e travisamento della prova in relazione all'affermazione di responsabilità. Assume il ricorrente che dalle risultanze processuali emerge che la sua presenza sul luogo del delitto sarebbe solo frutto di mere congetture investigative. 3.2. Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. 3.3. Con il terzo motivo si denunzia violazione di legge con riferimento all'art. 442 comma 2 cod. proc. pen. Aderendo alla richiesta difensiva, la Corte territoriale ha rideterminato la pena base del reato in anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, aumentandola per la recidiva di mesi sei ed euro 300,00 di multa, giungendo in tal modo ad una pena finale di anni cinque ed euro 1.800,00 di multa. Ha quindi applicato la diminuente per il rito abbreviato, giungendo alla pena finale di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. Deduce il ricorrente che la Corte territoriale ha errato nel non applicare la riduzione del terzo prevista dall'art. 442 cod. proc. pen. 4. Propone ricorso anche RA IL, con atto sottoscritto dal difensore e articolato nei seguenti motivi. 4.1. Con il primo motivo si denunziano vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente in concorso con gli altri imputati. La Corte territoriale sarebbe incorsa in un "travisamento del fatto" nel ritenere che l'agire dell'imputato si sia sostanziato in "una forma di concorso nell'ideazione e progettazione di un reato" commesso dagli altri imputati. 4.2. Con il secondo motivo si denunziano vizi motivazionali in ordine al diniego delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i ricorsi sono inammissibili, ad eccezione di quello di RA AN, limitatamente alla indicazione della pena detentiva finale irrogata in violazione dell'art. 442 comma 2 cod. proc. pen. 2. L'unico motivo di ricorso del NO, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da 7 2 evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. 3. Il primo e il secondo motivo di ricorso di RA AN, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Peraltro, è manifestamente infondato il motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi del predetto art. 606, comma 1, lett. c), giacché l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. non è in tal modo sanzionata (Sez. U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Fondati, invece, sono i rilievi dedotti con il terzo motivo di ricorso. Aderendo alla richiesta difensiva, la Corte territoriale ha rideterminato la pena base del reato in anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, aumentandola per la recidiva di mesi sei ed euro 300,00 di multa, giungendo in tal modo ad una pena finale di anni cinque ed euro 1.800,00 di multa. Ha quindi applicato la diminuente per il rito abbreviato, giungendo alla pena finale di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. La Corte territoriale ha errato nella applicazione della riduzione del terzo prevista dall'art. 442 cod. proc. pen.. Ciò comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva inflitta a RA AN, che può essere rideterminata da questa Corte, ai sensi dell'art. 620, lettera I, cod. proc. pen., in anni tre e mesi quattro di reclusione. 3 4. Il primo motivo di ricorso di RA IL, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando il "travisamento del fatto" in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Con motivazione esente da vizi logici e giuridici, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato. Il secondo motivo, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di NO LE e RA IL consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva inflitta a RA AN, che ridetermina in anni tre e mesi quattro di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di RA AN. Dichiara inammissibili i ricorsi di NO LE e RA IL, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19-gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente